Spettro carestia: “Il nostro pane quotidiano solo per il 5% dipende dal grano ucraino”
Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo.
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Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo.
La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della A&B Sistemi Luigi Brusadelli parla di sicurezza informatica nelle aziende.
(SN/am)
In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.
Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.
Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:
Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.
Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:
L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).
Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.
(MF/ms)
A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.
L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).
Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.
La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.
In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio
Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.
L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.
(MF/ms)
Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.
Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:
Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:
Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021
14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
(MF/ms)
Il provvedimento entra in vigore il 9 giugno 2022.
Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.
Nella Sezione I, “Disposizioni generali” (artt.1-4):
l titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.
Si è in presenza di proprietà diretta quando una persona fisica detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società.
Nel caso di proprietà indiretta, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:
La prima comunicazione
Variazione dei dati
Comunicazione annuale di conferma dati
Dati da comunicare
La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).
Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).
L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.
Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:
Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023.
In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).
Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).
Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.
Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.
Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.
(MF/ms)
Inserto “Imprese e lavoro” della Provincia di lunedì 30 maggio 2022, parla il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi.
Il Giornale di Lecco del 30 maggio 2022, servizio dedicato alla nostra associata MAB.