Scade mercoledì 16 marzo il termine di versamento della tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la
bollatura e la
numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72.
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).
Il versamento interessa le società di capitali, intendendosi per tali le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le società consortili.
Sono altresì obbligati al pagamento:
- le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3); sarebbero tuttavia escluse le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996);
- gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
- le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.
Il versamento della tassa di concessione governativa in misura forfetaria alla predetta scadenza
non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, ecc. Per tali soggetti la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri e al netto di specifiche esenzioni, è liquidata in base al
numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura di:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del
1° gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Unica eccezione riguarda i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Pagamento con F24 per gli anni successivi al primo
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2022. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro (come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:
- del 30% dell’importo non versato;
- del 15% dell’importo non versato, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
- del 15% dell’importo non versato ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, unitamente alla sanzione ridotta per effetto del
ravvedimento operoso, è necessario versare l’imposta e gli interessi legali maturati (pari all’1,25% per il 2022).
Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l’imposta e gli interessi (sempre con codice tributo “7085”), e il modello F23, per le sanzioni (con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, anno per cui si sana la violazione).
(MF/ms)