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Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)



Domicilio digitale: sanzioni per la mancata comunicazione

Tutte le imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le ditte individuali.  

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
 
Le imprese che non adempiono all’aggiornamento saranno sottoposte al pagamento di una sanzione amministrativa e alle stesse verrà assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni: il rilascio d’ufficio dei domicili digitali sarà avviato presumibilmente entro la fine del mese di giugno 2022.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.
 
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa di Unioncamere https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

(MF/ms)




Esterometro: disciplina degli acquisti fuori campo Iva

Il Dl “Semplificazioni fiscali” ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all’art. 7-bis del Dpr 633/72.

Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del Dpr 633/72.

Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.

Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del Dpr 633/72).

Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del Dpr 633/72).

Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:

  • per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-bis del Dpr  633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72”.

Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

Estensione dell’esterometro ai forfetari

Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.

All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti in regime di franchigia che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del Dl 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis.

(MF/ms)
 
 




Il trafiliere: “C’è il rischio di dover fermare gli impianti”

La Provincia del 21 giugno 2022, parla Mauro Rotta delle Trafilierie Rotta e consigliere del Consorzio Adda Energia. 




Istat: maggio 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6,8% (variazione annuale) e a + 8,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,100% e + 6,075%.

(MP/bd)




Officina Evento: la rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il nostro evento "Officina 2022: persone, passione, territorio" che si è svolto il 17 giugno 2022 all'Antico Borgo di Annone Brianza. 
 




Officina Evento: aziende premiate galleria fotografica

Durante “Officina evento 2022” sono state premiate dieci nostre aziende associate per la fedeltà associativa o per gli anniversari di fondazione. 

Queste le premiate: 

25 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA

GRIGNACOLOR di Ballabio (produzione di vernici e smalti per produzione industriale)
MCCM di Ronco Briantino (costruzione e installazione impianti elettrici)
R4 AUTOMAZIONI di Cisano Bergamasco (attiva nel campo dell’automazione, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti speciali per l’assemblaggio)

75 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA

CABAGAGLIO di Sirone (produzione di cupole e fondi per tutti i diametri di bombola attualmente presenti sul mercato) 

50 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA
 
FERRO BULLONI di Rogeno (progettazione e fabbricazione di reti e recinzioni metalliche)
MICRO MOTORS di Verderio (progettazione e produzione motoriduttori di piccole dimensioni)
SORBIT di Rogeno (specializzata in trattamenti termici)
SOVEREIGN AUTOMATION di Civate (attiva nel campo dell’automazione industriale e nella realizzazione di macchine speciali).
TITIBI di Torre De’ Busi (produzione di chiodi in acciaio temperato)
VOSS FLUID di Osnago (soluzioni per la tecnologia di collegamento idraulico)




Corso: “China executive training programme”

Informiamo le Aziende Associate dell’interessante corso formativo proposto da “China House” per conoscere e approfondire la cultura cinese al fine di instaurare o rafforzare rapporti commerciali. 

Il corso è aperto a tutte le aziende, non solo a quelle valtellinesi come riportato nel documento allegato, ed è frubile anche online.

Questo percorso è pensato per manager e imprenditori motivati ad acquisire competenze di alto profilo, indispensabili per guidare la propria azienda nel mercato cinese.

Gli obiettivi del corso:

  • comprendere la Cina contemporanea attraverso i suoi aspetti socioculturali più caratterizzanti per anticipare trend futuri
  • sviluppare un know how specifico con riferimento alla cultura cinese e alla diversa gestione delle relazioni interpersonali nel contesto business
  • implementare strategie dedicate al consumatore cinese alto spendente armonizzando vendite, comunicazione e value proposition
Il corso è in partenza il prossimo mercoledì 22 giugno 2022.

In allegato potete trovare la presentazione del corso e il calendario delle lezioni. 

Per chi fosse interessato e volesse maggiori informazioni può scrivere a comunicazione@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822

(MP/am)




Bando “Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale”: proroga al 15 luglio 2022

Regione Lombardia, D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e D.G. Sviluppo Economico hanno promosso un bando rivolto ai lavoratori e alle loro famiglie, dipendenti delle micro e piccole imprese (max 50 dipendenti).
Lo scopo è favorire iniziative di welfare aziendale, corresponsabilità dei compiti di cura, armonizzazione vita privata e vita professionale, anche al fine di garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell’accesso alle opportunità, promuovendo ad esempio misure di lavoro flessibile, servizi di assistenza/supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli anche in periodi di chiusura scolastica, servizi salva tempo, attività a supporto dei dipendenti (es. Disability manager, Diversity manager etc.), piani di flessibilità, azioni che promuovono la salute (Whp).

Il contributo regionale massimo per ogni progetto è pari a 50.000 € e la dotazione finanziaria di ATS Brianza è pari a € 615.663,00. Le domande che potevano essere presentate dal 04 maggio 2022 al 15 giugno 2022 sulla piattaforma regionale Bandi Online, possono avvalersi della proroga e quindi c’è ancora un mese di tempo, fino al 15 luglio 2022.

Il progetto peraltro offre un’opportunità importante per le piccole-micro aziende della rete Whp, per la messa in atto di buone pratiche di salute trasversali a tutte le aree previste dal nuovo manuale.

Per maggiori informazioni o supporto scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

(SN/am)
 




Le piccole imprese in fiera a Bologna: “Buoni contatti, ma pesa l’incertezza”

La Provincia del 15 giugno 2022, approfondimento sulla presenza dell’Ufficio Estero e delle nostre aziende a Mecpse 2022.