1

“Uganda-EU business Forum” seconda edizione

Il prossimo 26 e 27 ottobre  si terrà a Kampala il “2° Uganda -EU Business Forum” promosso e organizzato anche da Confapi.

L’evento verrà organizzato in forma ibrida e tutte le aziende interessate potranno quindi partecipare sia in presenza sia attraverso la piattaforma dedicata.  Saranno presenti numerosi rappresentanti politici e investitori provenienti dall’Uganda e dall’Europa.
La piattaforma di match-making faciliterà incontri strutturati B2B e B2G sia tra le imprese sia con partner, finanziatori (bancari e non), fondi azionari e sovrani, Impact e Angel investor nonché con funzionari dell’Uganda Investment Authority.
 
Durante il forum verranno presentati 100 progetti destinati al settore privato e 12 progetti finanziati dal governo volti allo sviluppo di joint-venture, collaborazioni tecnologiche, partenariati commerciali e finanziamenti di investimento (equity, debito e leasing). 
 
Trovate in allegato il materiale informativo, mentre per registrarsi all’evento è necessario accedere al seguente link: https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/register/.

(MP/am)




Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)



Crisi di impresa: gli adempimenti richiesti dalla relativa legge di riforma

La riforma della crisi d’impresa (Dlgs. n. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

  • Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  • Il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.
 
Non esiste una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione. Normalmente si considera che l’obiettivo imposto dall’art. 2086 c.c. possa essere raggiunto attraverso le seguenti misure minime:
  • la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • l’istituzione di un’adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei 6 mesi successivi;
  • la stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi;
  • il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
  • l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
  • il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti creditori istituzionali
  • il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • la formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.
 
Le attività da porre in essere sono diverse e potrebbero apparire molto impegnative per realtà quali micro o piccole imprese.

In particolare, anche nelle imprese più piccole, è ritenuto necessario adottare, per esempio, adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione, tra cui:

  • la predisposizione di bilanci infrannuali;
  • la costruzione di un budget di cassa;
  • la costruzione di un budget economico.
 
Con la redazione delle situazioni di verifica infrannuali l’impresa potrà verificare i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, determinare alcuni indicatori chiave del risultato aziendale (key performance indicators), verificandone l’andamento storico, e verificare il superamento degli indicatori settoriali di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa (ove necessario il calcolo).

Con il budget di cassa (o di tesoreria), l’impresa redige un piano finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospettici, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.

Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi e in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa.

Il budget annuale è infine lo strumento che guida l’imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione.

Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di adeguare velocemente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita.
 
Il Codice prevede, sempre a carico degli amministratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Per effetto di tale obbligo anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi il dovere di “Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate).”.

Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.
 
Ricordiamo che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in presenza di un grave inadempimento.

Gli amministratori potrebbero dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.
 
Alleghiamo, come esempio e spunto di riflessione, l’estratto di un verbale di Consiglio di amministrazione per una piccola società a responsabilità limitata con organizzazione contabile autonoma (il modello è adattabile ad ogni tipo di impresa).

(MF/ms)
 


 
 




Martedì 4 ottobre 2022 webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale "Scadenze e opportunità imminenti" tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Questi i temi trattati: 

  • riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
  • il 31.12.2022 termina il regime transitorio di tassazione dei dividendi
  • elenchi Intrastat modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
  • modalità di tenuta dei registri contabili (formato cartaceo o formato elettronico)
E' prevista la possibilità di partecipare fisicamente presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure online

 
Per partecipare, in entrambe le modalità, è obbligatoria l'iscrizione CLICCANDO QUI.




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Questi i temi trattati: 

  • riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
  • il 31.12.2022 termina il regime transitorio di tassazione dei dividendi
  • elenchi Intrastat modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
  • modalità di tenuta dei registri contabili (formato cartaceo o formato elettronico)
E’ prevista la possibilità di partecipare fisicamente presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure online

Per partecipare, in entrambe le modalità, è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Salice, per sempre sul lago Una vita tra casa e bottega

La Provincia del 26 settembre 2022, intervista a Anna Salice, titolare della nostra associata Salice di Gravedona (Como).




“I pannelli solari? Serve tempo noi installatori navighiamo a vista”

La Provincia del 25 settembre 2022, parla il nostro consigliere Davide Gianola dell’ azienda associata Gianola Impianti. 




Consorzio Premax Per gli artigiani anche formazione

La Provincia del 24 settembre 2022, servizio sulla nostra associata Consorzio Premax.




Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un file XML contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo non superiore a 5.000 euro.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “estera” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’assenza del presupposto territoriale del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è rappresentato dalle commissioni addebitate dalle società che offrono servizi digitali di pagamento, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all’acquisto di servizi esenti, ai fini del c.d. “esterometro”, si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l’emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice “N4” relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un’ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l’esclusione della comunicazione al di sotto dell’ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell’Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all’introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte “fuori campo” e in parte non imponibili ai fini Iva, come nell’ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr  633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), entrambi gli importi dovrebbero essere comunicati nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Trattandosi di un’operazione rappresentata con un unico documento, non sembrerebbe possibile beneficiare dell’esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli “acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di “privati consumatori”.

(MF/ms)




Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, in estrema sintesi:

  • operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
  • operazioni esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
  • operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
  • operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 comma 1-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta “ancorato” all’importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall’art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell’agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore disallineamento di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l’attuale versione dell’art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l’importo dovuto sia “inferiore” alla soglia stabilita.

L’art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il quantum da versare “non superi l’importo” previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

  • in base all’interpretazione letterale dell’art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l’importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
  • secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell’agevolazione.
Laddove l’attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

(MF/ms)