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Tanti ordini ma c’è incertezza: “Prudenza sugli investimenti”

La Provincia del 27 giugno 2022, intervista a Danilo Gabbioni, consigliere Api e titolare dell’azienda Italgard.




Indagine sulla sostenibilità: priorità per le nostre aziende ma c’è troppa burocrazia

Il Centro Studi di Confapindustria Lombardia ha condotto un’indagine relativa alla sostenibilità e alla riconversione industriale dedicata alle imprese.
Una cinquantina di aziende associate ad Api Lecco Sondrio ha partecipato al questionario evidenziando grande interesse nei confronti del primo tema, con molte imprese già attive in questo senso, ma poca o nulla attenzione nei confronti del secondo.

Le nostre aziende e la sostenibilità
I numeri parlano chiaro: un totale dell’84% delle nostre associate reputa da mediamente importante a priorità il fattore sostenibilità per il proprio business (40% mediamente importante, 31% importante e 13% prioritario) sottolineando il grande interesse degli imprenditori verso questa tematica che coinvolge tutto il mondo impresa: dipendenti, fornitori, processo produttivo e gestione dei rifiuti.
Il tema sostenibilità rispetto ai fornitori assume valenze particolari. Tra le tematiche indagate si conferma ampiamente condivisa e prioritaria la ricerca di fornitori locali in 9 imprese su 10: la “filiera corta” consente un miglior rapporto e monitoraggio delle relazioni di fornitura, liberando parzialmente da problematiche tutt’altro che secondarie ad oggi.
La metà esatta delle imprese che ha partecipato all’indagine acquista e utilizza materie prime non vergini o da riciclo. Sulle risposte gli imprenditori si dividano nettamente in due: da un lato le imprese che hanno potuto o considerato possibile investire in cicli produttivi compatibili con materiali da riciclo, l’hanno fatto o comunque ad oggi sono in fase di attuazione del processo avviato. Dall’altro il versante dei “no” appare ampio e apparentemente privo di prospettive (o programmi) di sviluppo in questa direzione: 5 imprese su 10 circa, infatti, non hanno valutazioni in corso in questa direzione.
Tutte d’accordo, invece, per quanto riguarda il tema della riduzione dei rifiuti: 8 imprese su 10 adottano processi specifici di riduzione o recupero degli scarti di lavorazione, per ridurre i volumi di rifiuti e favorirne il recupero. Con due motivazioni principali: ridurre la complessità e i costi della gestione dei rifiuti e potersi sganciare dalle forniture di materie prime più critiche.
Tra gli ostacoli che le aziende incontrano sulla strada della sostenibilità c’è, come spesso accade, la burocrazia che frena le buone intenzioni di molti. Se il 72% degli intervistati è già attivo nella riduzione degli sprechi e nel riciclo dei rifiuti, le difficoltà incontrate a causa di una normativa ambientale difficile e onerosa, sono forti. In una scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il valore massimo, 4 intervistate su dieci attribuiscono alla normativa esistente le maggiori difficoltà incontrate per implementare il proprio percorso verso la sostenibilità.
Il limite più evidente dell’attuale normativa risiede nella eccessiva burocrazia (70% dei rispondenti), che si scontra peraltro con una tecnologia per la gestione dei rifiuti considerata eccessivamente onerosa da 3 imprese su 10.

Riconversione industriale
Terreno ben poco fertile per le aziende del nostro territorio che rispondono ai quesiti dell’indagine con numeri che lasciano ben poco spazio all’interpretazione.
Se il fine rimane l’implementazione della posizione competitiva dell’impresa, lo sforzo richiesto rimane elevatissimo e la resistenza al cambiamento rappresentano ad oggi un limite di chiara evidenza, sia per coloro che operano in settori ad elevato rinnovamento tecnologico, sia nei settori più tradizionali. Per più di 9 imprese intervistate su 10, la riconversione non è stata negli ultimi 5 anni, e non lo sarà nella pianificazione del prossimo quinquennio, una strategia papabile.
 
Le nostre aziende, che in maggioranza fanno parte del settore metalmeccanico e della gomma-plastica, sono molto attente al tema della sostenibilità – commenta il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza -. La maggior parte sono già attive e particolarmente sensibili al tema energetico, vorrebbero fare ancora di più, ma non sanno bene come, la strada è tortuosa, soprattutto a causa di procedure autorizzative farraginose. La partecipazione a un bando pubblico per ottenere agevolazioni è una corsa ad ostacoli che dovrebbe essere semplificata, purtroppo tante aziende rinunciano dopo mesi di carte bollate come avviene ad esempio per l’installazione dei pannelli solari”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022  la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con l’atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl “Semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.

Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal Dl “Semplificazioni fiscali”.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl  21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
    Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.
Nell’ambito dell’art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del Dl 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

(MF/ms)
 




Officina 2022: registrazione completa dello spettacolo

Venerdì 17 giugno 2022, presso l’Antico Borgo di Annone Brianza, si è tenuto l’evento finale dei festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.

CLICCANDO QUI potete rivedere lo spettacolo teatrale a cura della compagnia Tavolo.02, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario con protagonisti gli imprenditori Laura Silipigni, Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente Spettacolo don Davide Milani e la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi e le premiazioni delle aziende associate ad Api.

(AM/am)




Fornitura gas naturale: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende “gasivore” relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non “gasivore” relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • i dettagli dell’estensione della riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;
  • i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.
Sono da escludere le spese per trasporto, stoccaggio distribuzione e misura.
 
Ricordiamo che:
 
per i gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
Per poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
I clienti finali che possono essere ritenuti “gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.
 
Per i non gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), disponibili a questo link e riportati in allegato, l’incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.
 
Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
 
Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Bando camerale: “Innovazione filiere economia circolare 2022”

Sul sito della Camera di Commercio Como-Lecco  è stato recentemente pubblicato il bando che finanzia l’innovazione delle filiere produttive che si trasformano in chiave circolare.

Il bando può riguardare moltissime innovazioni, ad esempio quelle finalizzate all’uso più efficiente delle risorse nei processi produttivi, oppure al recupero di scarti e sottoprodotti. Può finanziare le attività di riutilizzo di beni ora scartati oppure le iniziative per l’allungamento della durata di vita dei beni. Nel pdf allegato trovate tutti i dettagli.

Chi può partecipare
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde che presentino progetti in forma singola o in aggregazione, formata da almeno 3 imprese rappresentanti la/le filiera/e.

Spese ammissibili

  • Consulenza
  • Attrezzature tecnologiche
  • Costi legati alle certificazioni ambientali
  • Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione
  • Materiali e strumenti
  • Spese del personale interno
  • Spese per la tutela della proprietà intellettuale
Caratteristiche dell'agevolazione
Il contributo a fondo perduto ha un'intensità pari al 40% delle sole spese ammissibili. L’importo massimo del contributo è di 120.000,00 euro per i progetti presentati da imprese in forma aggregata e di100.000,00 euro per progetti presentati da imprese in forma singola. Ogni impresa o aggregazione di imprese può presentare una sola domanda con un investimento minimo pari a 40.000,00 euro.

Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate online entro le ore 16 del 19 settembre 2022 cliccando qui.

La dott.ssa Silvia Negri e gli altri collaboratori di ApiTech sono a disposizione per studiare le singole situazioni, valutare l’opportunità e supportare le aziende che vogliono partecipare al bando.

Per info: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)

 




Nota di variazione nelle procedure concorsuali: chiarimenti da Telefisco

Nell’ambito della nuova disciplina delle note di variazione emesse a fronte di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, la nota non può essere riferita alla sola Iva.

La variazione, in tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all’imponibile che alla corrispondente imposta.

Tale aspetto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022, specificando che le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente “laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota”. La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).

Nel caso esaminato nel corso di Telefisco, una procedura fallimentare in capo al debitore veniva avviata dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disciplina ex art. 18 del Dl 73/2021) e il soggetto creditore emetteva la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura fallimentare, invece, iscriveva al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non anche per l’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, anche qualora la procedura abbia deciso di registrare nel passivo fallimentare solo la quota parte relativa all’imponibile, il creditore che venga soddisfatto del proprio credito è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile e imposta.

Il chiarimento verte sull’emissione della nota in aumento da parte del cedente o prestatore (a seguito del pagamento del credito non ancora riscosso, già oggetto di una precedente variazione), mentre in passato l’Agenzia delle Entrate si era espressa con riferimento alle note di variazione in diminuzione.

Nella ris. n. 127/2008 è affermato che la rettifica in diminuzione deve “essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”.

Vi sarebbe, altrimenti, la conseguenza “paradossale”, che “a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto”. Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 ha ribadito che, in caso di concordato preventivo, non sarebbe ammissibile l’emissione di note di credito “di sola Iva”.

Quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria è coerente con la disciplina comunitaria, dalla quale emerge come la base imponibile e l’Iva siano tra loro intrinsecamente connesse.

L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la riduzione della base imponibile (alle condizioni stabilite dagli Stati membri), anche in caso di “non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione”.

Il successivo par. 2 consente agli stessi Stati membri di poter derogare a tale regola, posto che il pagamento del corrispettivo può essere “difficile da accertare o essere solamente provvisorio” (Corte di Giustizia, causa C-330/95). Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria ha concluso che la riduzione potrebbe comunque essere accordata qualora il soggetto passivo segnali l’esistenza di una “probabilità ragionevole che il debito non sia saldato” (Corte di Giustizia Ue, causa C-146/17).

Tra gli altri aspetti esaminati in tema di note di variazione nel corso del recente Telefisco, è riconosciuta la possibilità per il creditore di emettere una nota in diminuzione “parziale”, riferita alla quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura di concordato preventivo.

Come già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, infatti, nel caso del concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la quota parte dei corrispettivi per i quali era stata emessa fattura che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è già individuata in modo puntuale in sede del decreto di ammissione.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 26 del Dpr  633/72 per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore già a decorrere dalla data del decreto di ammissione al concordato. Pertanto, la soluzione individuata dall’Agenzia appare la più ragionevole, consentendo al cedente o prestatore (creditore) di emettere la nota di credito solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura stessa.

(MF/ms)
 




Valute estere: maggio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,9072
Peso Argentino 124,4509
Dollaro Australiano 1,4995
Real Brasiliano 5,246
Dollaro Canadese 1,3588
Corona Ceca 24,7497
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,083
Corona Danese 7,4405
Yen Giapponese 136,2409
Rupia Indiana 81,7828
Corona Norvegese 10,1453
Dollaro Neozelandese 1,6515
Zloty Polacco 4,6485
Lira Sterlina 0,84969
Leu Rumeno 4,946
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0579
Rand Sud Africa 16,8131
Corona Svedese 10,4956
Franco Svizzero 1,0355
Dinaro Tunisino 3,2518
Hryvnia Ucraina 30,9307
Forint Ungherese 384,4541
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




“Qualità, mercati? Oramai con i clienti si parla di Ucraina”

La Provincia del 22 giugno 2022, pagina dedicata alle nostre aziende presenti alla fiera Wire in Germania. 




“Reverse Charge” prorogato fino al 2026 per settore energetico e elettronico

Il Dl “Semplificazioni fiscali”, firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022, tra le altre misure prevede, l’estensione del Reverse Charge nel settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.

L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della direttiva 2022/890/Ue, con la quale il legislatore comunitario ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del Reverse Charge fino alla data suddetta.

Nel settore energetico ed elettronico, infatti, il meccanismo dell’inversione contabile non opera a regime, bensì in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.

Dunque, per poter prorogare la speciale misura, risultava necessario prima un intervento in sede comunitaria e, successivamente, un recepimento a livello interno.

Nello specifico, il Dl “Semplificazioni fiscali” modifica l’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, sostituendo all’originario termine di applicazione della disciplina del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo oggettivo, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie, individuate dalle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 comma 6 del Dpr 633/72:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.
In merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, alcune limitazioni sono state previste dall’Agenzia delle Entrate.

La speciale disciplina riguarda, infatti, le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Dunque, l’Iva si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Non modificate le altre fattispecie di Reverse Charge

Sono confermate e immutate le disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del Dpr 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Dpr 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del Dpr 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del Dpr 633/72).

Non hanno trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni:

  • rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment (comunicazione n. 484/2018);
  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (comunicazione n. 243/2020).
Ancora per (almeno) un anno sarà, invece, applicabile la misura dello split payment, per le operazioni nei confronti delle P.A., di altri enti assimilati e delle società quotate nel FTSE MIB. Successivamente al 30 giugno 2023, invece, sarà necessaria un’ulteriore proroga a livello comunitario che faccia eventualmente seguito a quella prevista con la decisione Ue 24 luglio 2020 n. 1105 (estensione dell’efficacia dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023).

(MF/ms)