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Torneria Colombo compie 60 anni

Il Giornale di Lecco del 3 ottobre 2022, servizio dedicato alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Entra in vigore il 24 settembre il Dl 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del Dl 50/2022.
Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del Dl 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota Ivs a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’Inps (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’Inps) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del Dl 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del Dl in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Dl 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(MF/ms)




Ukca: la nuova normativa per esportare in Gran Bretagna

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:

Marchio Ukca 4.0

Le nuove misure di transizione

Recap Ukca 

Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

(GF/am)




Rinvio apertura del portale energivori per le dichiarazioni 2023

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
 
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 
 




Simest: sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Simest sostiene le imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia con un finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa. 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework*, pari a € 500.000 per impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

A chi è rivolto:

alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
  • abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021
  • abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
  • abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
Per maggiori informazioni cliccare qui.

(MS/am)




Tre giorni di incontri al “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”

Il “Salone della Csr (Responsabilità Sociale di Impresa) e dell’innovazione sociale”  si svolge a Milano dal 3 al 5 ottobre presso l’università Bocconi. Il programma stimolante e molto ricco è disponibile sul sito dedicato all’evento cliccando qui.

Per ascoltare le testimonianze delle imprese già incamminate sulla strada della Csr e per comprendere da vicino le azioni per avere un forte impatto sociale, siete invitati a consultare il programma e a partecipare nei modi che sono indicati.

(SN/am)




Convegno: “Crisi è opportunità: instabilità geopolitica e nuove prospettive”

Mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 18, presso il Politecnico di Lecco (via Previati 1/c) nell’aula BO.4, si terrà il convegno “Crisi è opportunità: instabilità politica e nuove prospettive” organizzato da Acinque.

Interverranno:

Serena Viola Giusti, Docente Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ricercatrice ISPI

Andrew Spannus, politologo, docente, scrittore e giornalista

Dlego Gavanin, conferenza GNL, CSE, Cyber Security Energia. 

Modera Pierangelo Marucco. 

Per riservare il proprio posto scrivere a: segreteria.scenarifuturi@acsm-agam.it

(MP/am)




In vigore il “Decreto Aiuti Bis”

Dal 22 settembre è in vigore la L. n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del Dl 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.

Sono in primo luogo presenti diverse conferme rispetto al testo originario del Dl. Si fa riferimento alla proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, all’azzeramento degli oneri generali di sistema per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 e alla riduzione delle accise e dell’Iva sui carburanti e nel settore del gas.

Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, si segnala che, per contrastare gli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, è stato previsto un fondo da 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter del Dl 115/2022).

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, si conferma l’eliminazione dai primi due commi dell’art. 5 della L. 130/2022 del riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022 (art. 41-bis del Dl 115/2022). È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del 16 settembre 2022, di entrata in vigore della L. 130/2022.

Ai sensi dell’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito viene poi limitata la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “con dolo o colpa grave”. Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del Dl 34/2020. Per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.

Installazione di vetrate panoramiche tra gli interventi di edilizia libera

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’art. 33-quater del Dl 115/2022, che dispone, al ricorrere di determinate condizioni, l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del Dpr 380/2001.

Ancora, l’art. 42-quater, introdotto per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia Pmi (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia), ha previsto la possibilità per AMCO (Asset Management Company spa) di costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte. La norma, tra l’altro, consente alle banche di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti.

Infine, gli artt. 23-bis e 25-bis del Dl 115/2022 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina dello smart working.

(MF/ms)
 




Crediti imposta energia e gas: entro il 31 marzo 2023 l’utilizzo in compensazione

I crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Lo prevede l’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto “Aiuti-ter”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso), confermando altresì le misure potenziate delle agevolazioni previste nelle prime bozze circolate.

In merito alle modalità di utilizzo, il comma 6 del citato art. 1 dispone che i crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (contenuti nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, entro la data del 31 marzo 2023.

Anche in tal caso, non si applicano il limite annuale alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Ai sensi del successivo comma 7, i crediti d’imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti d’imposta devono essere usufruiti dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative della cessione per tali crediti saranno definite, secondo quanto previsto dalla disposizione agevolativa, con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Anche il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2022.

In particolare, il comma 11 dell’art. 1 del DL 144/2022 modifica infatti l’art. 6 commi 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), sostituendo le parole “31 dicembre 2022” con “31 marzo 2023”.

In assenza di specifiche modifiche, il termine del 31 dicembre 2022 resta invece fermo per l’utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Una particolare disposizione è poi prevista in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta il cui termine di utilizzo è stato fissato al 31 marzo 2023, vale a dire i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il comma 8 dell’art. 1 del DL 144/2022 dispone infatti che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno poi definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, anche i crediti d’imposta previsti dal Dl “Aiuti-ter” non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibili dell’Irap, non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione del fornitore entro il 29 gennaio 2023

È inoltre prevista la consueta possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere la comunicazione al fornitore con i dati rilevanti per il calcolo del credito d’imposta, utilizzando la medesima formulazione normativa delle precedenti versioni dell’agevolazione.

In particolare, il comma 5 dell’art. 1 del Dl 144/2022 prevede che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire entro il 29 gennaio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
(MF/rp)
 




Webinar: “Il mercato svizzero: focus settore elettromeccanico”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con la sua Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, in collaborazione la Camera di Commercio Italiana per a Svizzera – CCIS , propone un’attività di preparazione tecnica al mercato e di coaching individuale per le aziende lariane del settore elettromeccanico per proporsi con successo sul mercato svizzero.
Il settore manifatturiero elvetico negli ultimi anni è tornato a rivolgersi ai paesi vicini (Germania e Italia) soprattutto riguardo i seguenti prodotti e servizi: meccanica di precisione e lavorazioni meccaniche; lavorazione della lamiera; lavorazione delle plastiche; cablaggi.

L’attività prevede le seguenti iniziative gratuite: 

  • Webinar – Focus: settore elettromeccanico, venerdì 30 settembre 2022, ore 10:00 
  • Check up one to one: post webinar con il Responsabile Settore Beni Industriali CCIS
  • Coaching individuale: con il responsabile tecnico esperto e attivo nel settore della meccanica in Svizzera per una selezione di imprese
Per maggiori informazioni ed iscrizione al webinar link:  https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_411_492_3.html
 
Se si è interessati anche al check-up post webinar è necessario inviare una email a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it 
 
Si allega locandina delle iniziative.

(MP/am)