Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021
Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
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Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
(MP/am)
Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.
Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.
(SN/am)
Questa mattina nella sede di Api Lecco Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di fine anno alla presenza del presidente Enrico Vavassori, del direttore Marco Piazza, del vice-direttore Mario Gagliardi e della titolare della Novastilmec Spa, nonché consigliere di Api Lecco Sondrio, Daria Borgonovo.
Per le imprese associate ad Api, come per tutto il sistema imprenditoriale italiano, è stato un anno non facile da gestire, con un avvio di 2022 con grande ottimismo dovuto al boom di ordini, produzione e fatturato, che poi però è andato riducendosi a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici che ha condizionato pesantemente il lavoro delle nostre imprese e preoccupato gli imprenditori.
Ora le nostre imprese vedono un leggero miglioramento anche se le preoccupazioni per i prezzi di energia e gas non diminuiscono, anzi, sono in forte rialzo per il 57% degli intervistati, come testimonia l’ultima indagine redatta dal nostro centro studi a inizio dicembre, e per i primi mesi del 2023 si prevede una sostanziale stabilità con la situazione attuale.
Riguardo ai servizi di Api a supporto delle imprese il 2022 è stato un anno positivo con il consolidarsi delle ottime performance della formazione ad esempio e con l’avvio delle attività per il Centro Studi e per quello di supporto-bandi di ApiTech. Spicca in particolare il welfare nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché grazie agli incentivi varati dal Governo Draghi e anche da quello Meloni questo servizio ha vissuto un boom tra le aziende associate ad Api Lecco Sondrio con numeri che sono incrementati esponenzialmente da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è iniziata questa attività.
Nel 2022 abbiamo attivato in Api 70 piani welfare, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro che hanno coinvolti circa 2500 lavoratori.
Daria Borgonovo, titolare della Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero (Lecco), è stata tra le aziende che quest’anno ha rafforzato questo servizio per i propri 47 dipendenti: “In un momento così complicato per aziende e famiglie abbiamo voluto incrementare il welfare per i nostri collaboratori per sostenerli e fornirgli maggiore potere di acquisto per servizi di ogni tipo e soprattutto che valorizzino le attività locali generando valore. La nostra scelta è stata particolarmente apprezzata dai dipendenti della Novastilmec che hanno speso il loro welfare nei modi più disparati: dalle rette degli asili nido al rimborso delle bollette passando per gli interessi dei mutui o le spese mediche. E’ uno strumento utilissimo”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Interverranno il Prof. Avv. Arturo Cancrini e l’Avv. Francesco Zaccone che illustreranno gli aspetti principali del nuovo Codice.
Per collegarsi alla riunione online:
https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09
ID riunione: 891 1266 9466
Passcode: 600402
(MP/am)
(RP/rp)
“Siamo una piccola azienda che nel corso di tutti questi anni di attività ha saputo adattarsi e capire dove indirizzare i propri sforzi – spiegano Rinaldo e Gianluca Valsecchi -, ora abbiamo all’incirca dieci dipendenti e l’obiettivo è continuare a crescere con investimenti mirati e oculati. Tra i nostri punti di forza c’è la qualità dei nostri prodotti e il magazzino, quando un cliente fa un ordine sa che verrà evaso in poco tempo. In un anno all’incirca riusciamo a fornire fino a un milione di scatole per clienti e grandi marchi di diversi settori. Domani sera festeggeremo il nostro centesimo compleanno insieme a tutti i dipendenti attuali e anche a quelli che sono andati in pensione perché insieme a nostro padre, nostro zio e nostro nonno hanno fatto la storia della nostra azienda”.
“Per la nostra associazione è un orgoglio poter rappresentare imprese come l’Arte Grafica Valsecchi – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -, queste aziende sono la spina dorsale dell’imprenditoria del nostro territorio e anche dell’intero Paese che porta avanti il lavoro iniziato dai loro padri e nonni e soprattutto ha la grande capacità e intuizione di saperlo adattare ai tempi nonostante le enormi difficoltà che come imprenditori affrontiamo ogni giorno. Faccio i miei complimenti alla famiglia Valsecchi per questi cento anni di attività”.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.
Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).
Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.
Secondo l’interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l’obiettivo di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell’imposizione al 26% per i dividendi.
Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.
La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla percezione dei dividendi.
Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.
La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (in questo caso potrebbe verificarsi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
Tornando all’applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:
L’art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.
Secondo l’impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi.
(MF/ms)
Il citato Dm ne ha stabilito i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo. Le agevolazioni in esame sono concesse per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.
Le domande di accesso all’agevolazione devono essere:
Si ricorda che l’agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento a un tasso di interesse annuo pari al:
Le imprese richiedenti hanno diritto alle descritte agevolazioni esclusivamente nel limite delle disponibilità finanziarie: esaurite le risorse, il Ministero delle Imprese e del made in Italy dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande tramite un avviso pubblicato sul proprio sito internet.
(MF/ms)
Senza questa ulteriore proroga l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.
Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.
A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del Dl 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.
Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.
Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.
Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’Iva assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.
È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del Dpr 633/72).
L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022 con la decisione 5 dicembre 2019 n. 2138.
La nuova autorizzazione concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2025.
Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’Iva.
IVA detraibile al 40%, salvo eccezioni
Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del Dpr 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’Iva assolta per l’acquisto o l’importazione:
(MF/ms)
Si tratta solitamente di beni di modico valore (panettone, bottiglia, cesto) che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.
Il disposto dell’art. 51 comma 1 del Tuir prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.
Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.
Per attenuare tale rigoroso principio, il legislatore ha introdotto l’art. 51 comma 3 del Tuir, in base al quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.
Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir.”
Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da ultimo, a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2022 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).
L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.
Occorre altresì rilevare che il predetto regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir rappresenta, come evidenziato dalla circ. n. 35/2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, in base al quale, per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del Tuir.
Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del Tuir, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
(MF/ms)