Errata compensazione del credito imposta 4.0
Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.
La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:
- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.
Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.
La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.
Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).
Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
(MF/ms)
