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Esterometro via Sdi rinviato a luglio 2022

L’art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021, il cui Ddl. di conversione è stato approvato dalla Camera, differisce dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, che prevedono l’invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica.

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini.

Ciò significa, tra l’altro, che dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:

  • entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
  • entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
  • entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato e operando l’ulteriore differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.
La nuova disciplina riguarderà, come anticipato, le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, guardando al momento di effettuazione delle cessioni e prestazioni, definito, ai fini Iva, dall’art. 6 del Dpr 633/72.

Solo a partire da quella data, sarà obbligatorio l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI, con il formato della fattura elettronica.

Al riguardo, sono già state aggiornate le specifiche tecniche della e-fattura, con provv. Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 (che ha modificato il provv. n. 89757/2018), prevedendo tra l’altro che:

  • i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario “XXXXXXX”;
  •  dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.
Alla luce del rinvio della disciplina, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe, comunque, aggiornare nuovamente il provv. n. 89757/2018 (e le relative specifiche tecniche), tenendo conto delle precedenti modalità di effettuazione del c.d. “esterometro”, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022.

Sino a quella data, resta facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015.

Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:

  • emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;
  • emettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea;
  • avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue.
Si tratta di una facoltà che, per quanto imponga agli operatori termini più stringenti nell’invio dei dati, può far beneficiare di una semplificazione sul piano amministrativo.

Le novità non riguardano i soggetti non residenti, identificati ai fini Iva in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, i quali permangono esonerati all’adempimento.

Attualmente, stando ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2019), sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al regime c.d. “di vantaggio” e al regime forfetario per gli autonomi.

È da osservare, però, che alla luce della prospettata introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti (si veda la decisione del Consiglio Ue del 13 dicembre 2021), tale esonero dovrà essere riconsiderato.

Regime sanzionatorio aggiornato dal 1° gennaio

L’art. 1 comma 1104 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha anche previsto un nuovo regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, riferito alle “operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022”.

Il Dl 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le novità relative alle modalità e ai termini di invio dei dati delle operazioni di cui al c.d. “esterometro”, non ha altresì adeguato i termini per l’applicabilità del nuovo regime sanzionatorio.

Pertanto, attualmente l’art. 11 comma 2-quater del D.lgs. 471/97 è modificato, per le operazioni dal 1° gennaio 2022, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, e modificando, in particolare, il limite massimo.

Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a 400 euro su base mensile, riducibile alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015.

(MF/ms)
 




Confermato ed esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell’estensione dell’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all’estensione della misura a minimi e forfetari, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l’esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un intervento legislativo, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, in primis, che, in termini sistematici, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”).

Secondariamente occorre che venga individuato un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell’inserimento di uno specifico emendamento all’interno della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell’usuale Dl. “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della “delega fiscale”; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i desiderata dell’Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all’evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l’Italia ha, infatti, sottolineato come l’estensione dell’ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese “potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche), attualmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio dell’attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un unicum la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell’ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi “residenti” o “stabiliti”, ma anche gli operatori semplicemente “identificati in Italia” (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)
 




Al via le compensazioni del credito imposta “Super Ace”

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall’articolo 19, commi 2-7, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d’imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all’articolo 1 Dl. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

L’articolo 19, comma 6, Dl. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d’imposta “Super Ace”:

  • l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997;
  • la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.
La conversione dell’Ace in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio della Comunicazione decorre dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L’istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno già provveduto all’invio di anche solo una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:

  • la conferma dall’Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito, prevista entro al massimo 30 giorni dall’invio di ogni singola comunicazione;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l’esito alle verifiche antimafia previste dal D.lgs. 159/2011.
La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:
  • avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d’imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:
  • il cedente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito;
  • il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.
Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “Credito d’imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede l’ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel “Cassetto fiscale” del contribuente al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”, il relativo modello F24 è scartato.

(MF/ms)
 




Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio

Nella serata di ieri si è insediato il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio che ha eletto il nuovo presidente all’unanimità.
Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio che succede a Luigi Sabadini dopo otto anni alla guida dell’associazione.

Enrico Vavassori, classe 1967, di Brivio (Lecco) è il titolare della storica Trafileria Vavassori, in cui è entrato nel 1986. L’azienda è stata fondata negli Anni 60 ed è associata a Api Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio.
Il nuovo presidente ha praticato sport automobilistici correndo con i kart, è stato consigliere comunale a Brivio con la delega alle attività produttive e associazioni, dal 2018 al 2021 è stato consigliere di Api Lecco Sondrio e consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco.

Ringrazio i membri del Consiglio di Api per la loro fiducia e tutti gli associati per il grande consenso ricevuto – dichiara Enrico Vavassori – per me è una sfida nuova e importate questa alla guida dell’associazione. Api per la mia azienda, come per tutte le associate, è un punto di riferimento da oltre 70 anni e esserne alla guida è un motivo di grande orgoglio per me. Lavoreremo con il Consiglio e la struttura, come sempre, per aiutare le aziende associate in un momento di certo non facile, in cui le nostre imprese sono state fortemente messe alla prova, ma come dimostrano i numeri, hanno retto bene alla pandemia e ora stanno lavorando per tornare sui livelli precedenti. Ringrazio Luigi Sabadini, da cui prendo il testimone oggi, ha guidato egregiamente la nostra associazione per diversi anni affrontando anche l’emergenza sanitaria Covid-19, mai verificatasi prima”.
Questi i membri del Consiglio guidato da Enrico Vavassori: Andrea Beri (Ita di Calolziocorte), Paolo Bertoni (Trimat di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec di Garbagnate Monastero), Cristina Conca (Larius Cooperativa Sociale di Colico) Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Davide Gianola (Impianti elettrici Enrico Gianola di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rosa (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Enrico Vavassori (Trafilerie Vavassori di Brivio).

Nel prossimo consiglio, che si terrà a gennaio 2022, verranno nominati: vice-presidente, giunta e revisori dei conti.

Il nuovo Presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori verrà presentato alla stampa in conferenza lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 11.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio
 




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”: rassegna stampa

La Provincia dell’11 dicembre 2021 e Lecconotizie parlano del nuovo protocollo firmato sullo smart working.

Lecconotizie




Chiusura uffici Api Lecco Sondrio per festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici della nostra Associazione osserveranno il seguente calendario:

 

  • Chiusura da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 31 dicembre 2021
  • Apertura nei giorni 3-4-5 gennaio 2022
  • Chiusura nei giorni 6-7 gennaio 2022

 
 
(MP/bd)
 




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende lariane ai mercati esteri

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 10, la Camera di Commercio Como-Lecco organizza un webinar dedicato a Exportlab.

Exportlab è un progetto che racchiude un’insieme di azioni finalizzate a rafforzare la presenza all’estero delle imprese lariane, attraverso un percorso di orientamento e assistenza.  
E’ articolato in due fasi:

  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali: contrattualistica e pagamenti internazionali; digital export e marketing internazionale; e-commerce: aspetti doganali e logistici; mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici.  
  2. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione.

Maggiori informazioni sul progetto le trovate al seguente link

Per collegarsi mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 15 cliccare qui

(MP/am)




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”

Lecco, 10 dicembre 2021 – È stato firmato in data 7 dicembre 2021 tra Governo, Confapi, le maggiori associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali nazionali il Protocollo in base al quale la contrattazione collettiva potrà regolare, dopo l’attuale fase di emergenza, le modalità di svolgimento del “Lavoro Agile” nel settore privato.

Viene innanzitutto stabilito che l’attivazione del “Lavoro Agile” avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto che potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla firma, non può far scattare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione, nell’ambito degli obiettivi prefissati (viene tuttavia prevista anche la possibilità di individuare delle fasce orarie). Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di “Lavoro Agile” di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario. Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto ad erogare la prestazione lavorativa.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire le necessarie condizioni di sicurezza e di riservatezza.

Si tratta di un accordo molto significativo sia dal punto di vista del contenuto che del metodo con cui si è arrivati all’intesa – commenta Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile dell’Area Relazioni Industriali e Sindacali. Nel merito il Protocollo, integrando le vigenti disposizioni di legge, definisce in dettaglio le linee guida con cui i contratti nazionali, territoriali o aziendali potranno disciplinare il lavoro agile, fermo restando la necessità di uno specifico accordo individuale tra azienda e lavoratore. Con questa intesa si sono poste le basi per far finalmente partire una nuova fase del lavoro agile, recuperando i principi e le finalità originarie dell’istituto e abbandonando definitivamente il semplice lavoro da remoto giocoforza sperimentato durante il periodo emergenziale. È importante evidenziare come l’accordo, sulla falsariga di quanto fatto per i Protocolli di sicurezza anti Covid, sia stato il frutto del coinvolgimento e partecipazione di tutte le parti sociali, nessuna esclusa, a testimonianza di come il lavoro agile sia diventato un tassello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro nella comune convinzione che possa favorire il miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




Dall’1 gennaio 2022 il limite all’uso dei contanti si abbassa a 999,99 euro

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.

Si completerà così la “regressione” prevista dall’art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v del D.lgs. 231/2007 per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni (ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.lgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D.lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del D.lgs. 231/2007).

L’art. 65 comma 9 del D.lgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante l’oblazione di cui all’art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007.

Appare, infine, opportuno evidenziare come, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, con un intervento di “chirurgia legislativa” sul ricordato art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del D.lgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del D.lgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022 1.000 euro
 



Note di variazione e procedure concorsuali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 801 del 3 dicembre 2021, rappresenta il primo documento di prassi successivo alla riforma della disciplina delle note di variazione Iva in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 18 del Dl 73/2021 (conv. L. 106/2021), consentono al cedente o prestatore di emettere la nota di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale. In precedenza, invece, era necessario attendere che la procedura si fosse rivelata “infruttuosa”.

La riforma, per espressa previsione normativa, si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato Dl 73/2021).

In maniera non inaspettata, stante anche la chiara decorrenza dettata dall’art. 18 del Dl 73/2021, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello, conferma la validità della propria prassi già emanata, in relazione alle procedure aperte sino alla menzionata data del 26 maggio 2021.

Nel caso di specie, il cessionario o committente delle operazioni effettuate era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nell’anno 2019.

Quindi, trattandosi di data anteriore alla modifica legislativa, si fa rinvio ai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017 (§ 13.2), tali per cui “in caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura”.

Nella fattispecie, al fine di individuare il momento in cui l’infruttuosità si verifica, sono ancora applicabili le indicazioni fornite, per le diverse procedure concorsuali, nell’ambito della C.M. n. 77/2000.

Per il concordato, si fa riferimento, segnatamente, “al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso”.

Pertanto, secondo la prassi ministeriale, qualora “in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento”.

In sostanza, per tutte le procedure concorsuali avviate sino al 26 maggio 2021, devono ancora essere tenuti in considerazione dagli operatori i documenti interpretativi emanati anteriormente al Dl 73/2021, poiché essi mantengono la propria validità.

Ciò significa, aderendo al consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che se la procedura è stata avviata prima della riforma dell’art. 26 comma 2 del Dpr 633/72, la nota di variazione non può essere emessa dal cedente prima dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Andrebbe, peraltro, rilevato che, con riferimento alla versione previgente dell’art. 26 comma 2 in esame, la Cassazione ha ritenuto non necessario attendere la certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura (Cass. n. 25896/2020). La Corte di Giustizia Ue, dal canto suo, aveva sancito la non conformità rispetto alla direttiva IVA della norma nazionale nella misura in cui, ai fini dell’emissione della nota di credito per il fornitore, richiedeva l’infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente (osservando che in Italia una procedura concorsuale può avere anche durata superiore ai 10 anni).

Per le procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021, invece, al momento non è stata emanata prassi ufficiale specifica.

Ai fini dell’emissione della nota di variazione, ci si limita al tenore del nuovo art. 26 commi 3-bis e 10-bis del Dpr 633/72, in virtù del quale la nota è emessa a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, vale a dire, rispettivamente, dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
(MF/ms)