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Crediti di imposta energia e gas: completato l’iter di abrogazione del criterio de minimis

Nella seduta del 27 luglio 2022, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) e, nella seduta del 2 agosto 2022, il Senato l’ha ratificato in via definitiva.

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati numerosi emendamenti.
Tra le modifiche apportate anche quello che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis”.
Non sono citati gli energivori perché già esclusi dall’applicazione.

L’eliminazione del limite “de minimis” permette quindi alle imprese di fruire dei crediti d’imposta liberamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Cabagaglio, il bonus Ottocento euro ai dipendenti

La Provincia del 3 agosto 2022, servizio sulla nostra associata Cabagaglio di Sirone. 




Stampa o conservazione dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo

La Camera ha approvato il Ddl. di conversione del Dl 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al Dl 34/2019 (che, da ultimo, ha modificato la norma), il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’Iva, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l’intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
Qualche apertura sembrava potersi desumere dalla risposta a interpello 17 maggio 2021 n. 346, nella quale era indicato che “L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi […] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter”.

L’impostazione restrittiva è comunque prevalsa con la successiva risoluzione n. 16/2022.

L’emendamento al Dl 73/2022 approvato il 27 luglio, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia.

Viene esplicitato infatti che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).

Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

(MF/ms)




Intrastat: nuovamente rivisti i termini di presentazione

Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stato ripristinato il termine di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di consentire all’Istat di rispettare i regolamenti statistici europei sullo scambio di dati relativi alle cessioni. Nel testo originario il termine di invio degli elenchi Intrastat era stato fissato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

(MF/ms)




Dichiarazione Imu: approvato il nuovo modello di presentazione

Con un decreto direttoriale del 29 luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di dichiarazione Imu.

Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del Dl. n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”);
  • la dichiarazione dev’essere trasmessa attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un software di controllo che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2022;
  • la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso;
  • il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Dm. 30 ottobre 2012;
  • sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato Dm. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
(MF/ms)



Integrazione della fattura pienamente sostituiva dell’esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da controparti non stabilite in Italia.

La prova dell’avvenuta trasmissione e dell’adempimento dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all’atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L’Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l’utilizzo del codice TD17 per l’acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l’acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l’applicazione del reverse charge mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l’utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l’acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l’utilizzo del codice TD18 per l’acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l’art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l’applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l’integrazione è un’azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di “sostituzione” dello stesso, come invece avviene per l’autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all’utilizzo dei tre codici documento non già ai fini dell’esterometro, quanto ai fini dell’effettuazione dell’inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una conferma ufficiale.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l’obbligo comunicativo non si sostituisce all’obbligo di emissione dell’autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due diverse modalità applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall’obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell’esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di conservazione, ecc.

L’Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l’emissione dell’autofattura o l’integrazione del documento ricevuto e, dall’altro, la comunicazione dell’esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi autonomi tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l’assolvimento dell’Iva  e per l’annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell’esterometro, né i suddetti termini influiscono sul dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l’integrazione in via analogica della fattura ricevuta (così come l’emissione dell’autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sanzione “fissa” per l’omesso invio dei dati

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, corrispondente a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l’art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)
 




Dicitura su fatture tra Iva e esterometro

Le regole del Dpr. 633/1972 riferite all’emissione delle fatture che non contengono Iva, richiedono solo eventualmente l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale mentre è richiesta l’apposizione di diciture specifiche a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l’articolo 21, comma 6, Dpr 633/72 richiede di riportare:

  • “operazione non soggetta” per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
  • “operazione non imponibile” per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 quater (si fa riferimento alle cessioni di beni all’esportazione e con dichiarazione di intento, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione come dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mareservizi internazionali o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
  • “operazione esente” per le operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, prestazioni sanitarie e prestazioni educative);
  • regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione” a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal Dl. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
  • “regime del margine – agenzie di viaggio” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter.
Per quanto riguarda invece l’emissione di fatture estere legate alla territorialità dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le tipologie di operazioni che non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septiesè il comma 6bis dell’articolo 21 Dpr 633/1972 che richiede, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
  • “inversione contabile” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972);
  • operazione non soggetta” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972).
Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 Dl. 331/1993) o alle cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dpr 633/1972), che rientrano tra le “operazioni non imponibili”, ma alle cessioni di beni carenti del requisito territoriale.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all’emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all’articolo 7bis Dpr 633/1972 che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l’annotazione “inversione contabile”, mentre se il committente è extra comunitario l’annotazione sarà “operazione non soggetta”.

Nell’ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015) il singolo file xml, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico codice destinatario XXXXXXX, Natura dell’operazione N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies dpr 633/1972, può riportare le diciture come indicato nella versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

Si precisa che, per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

(MF/ms)
 




Risorse dal Mise: “Bando Brevetti+ 2022 “

E’ stato pubblicato in luglio 2022 il “Bando Brevetti+ 2022″ che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Tutte le informazioni sul sito del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare
Tutte le pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • sono titolari di uno o più brevetti (dopo il 01/01/19) ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
  • siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/19 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/19, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
Caratteristiche dell’agevolazione
Fondo Perduto fino all’80% con contributo massimo di 140.000 euro. L’erogazione è così prevista: 30% del contributo a titolo di anticipazione; tra il 30% ed il 60% del contributo concesso a SAL. La dotazione complessiva per il Bando 2022 è di 30 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
  2. Organizzazione e sviluppo
  3. Trasferimento tecnologico
Il progetto non può basarsi su un unico servizio; nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo.

Modalità e scadenza
Apertura sportello alle ore 12.00 del 27 settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(SN/am)




“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”

La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro. 




“Bando imprese creative”: fondi ancora disponibili per attività di marketing, di design e design industriale

Il Fondo “imprese creative” è l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Il Fondo è promosso dal Mise, Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:

  • classificabili come micro, piccola e media dimensione;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.
I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione oppure da università o enti di ricerca; i servizi devono essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili
Quelle nell’ambito dei seguenti ambiti strategici:

  • azioni di sviluppo di marketing e di sviluppo del brand;
  • design e design industriale;
  • incremento del valore identitario del company profile;
  • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
Caratteristiche dell’agevolazione
80% a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000 di contributo, ovvero le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell’ 80% delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici, per un importo massimo pari a 10.000 (diecimila/00) euro.
L’agevolazione è generalmente in de minimis, ma risulta in regime di esenzione nel caso di PMI costitute da non più di 5 anni alla data di presentazione della domanda, che non risultano quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa, non abbiano distribuito utili e non siano costituite a seguito di fusione.

Modalità e scadenza
La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al 21 Settembre ore 17.00.
L’invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

Cliccando qui è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.

(SN/am)