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Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. 

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:

  • gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l’opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
  • gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1”, motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l’accaduto all’indirizzo Pec dell’Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all’indirizzo Pec dell’Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).
È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 




Api: “Mancano risorse umane”

Il Giornale di Lecco del 10 ottobre 2022, articolo sul risultato dell’indagine del nostro centro studi.




Ministero Transizione Ecologica: “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) il Decreto che rende attuativo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas.

Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.

La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Allegato B Italia divisa a zone.

Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:

Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione

  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Esenzione relativa alla sola durata giornaliera
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Esenzione relativa alla riduzione di 1° di temperatura
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

(MP/am)

 



Opportunità di lavoro con nuove competenze Un corso con le aziende

La Provincia del 9 ottobre 2022, focus sul corso di riqualificazione lavorativa per inoccupati. 




Valute estere agosto 2022

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di agosto 2022 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,7036
Peso Argentino 136,6845
Dollaro Australiano 1,455
Real Brasiliano 5,2111
Dollaro Canadese 1,3078
Corona Ceca 24,5684
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,8884
Corona Danese 7,4393
Yen Giapponese 136,8548
Rupia Indiana 80,5563
Corona Norvegese 9,8309
Dollaro Neozelandese 1,6158
Zloty Polacco 4,7233
Lira Sterlina 0,84499
Leu Rumeno 4,8943
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0128
Rand Sud Africa 16,9182
Corona Svedese 10,5021
Franco Svizzero 0,969
Dinaro Tunisino 3,2075
Hryvnia Ucraina 37,0404
Forint Ungherese 402,0974
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat agosto 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 8,1% (variazione annuale) e a + 10,4% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 6,075% e + 7,8%.

(MP/bd)




Bandi Flash: “Bando SI 4.0 2022” per le competenze e tecnologie digitali

Terza puntata di “Bandi Flash”, la rubrica in cui i nostri esperti presentano alle aziende le opportunità per le imprese tramite i bandi.

In questa puntata Silvia Negri, Carlo Antonini e Gianluca Mustillo spiegano le opportunità per le aziende di partecipare al “Bando SI 4.0 2022” per promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia del Piano Nazionale di Transizione 4.0.

La scadenza di presentazione delle domande è il 28 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

CLICCA QUI per vedere la puntata. 

(SN/am)




Contributo a fondo perso per le pmi: fotovoltaico e altri sistemi di efficientamento energetico

Regione Lombardia ha deciso di ampliare a tutte le piccole e medie imprese, la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perso per interventi di efficientamento energetico, finora dedicati solo agli artigiani.

Per essere ammesse a contributo, calcolato al 50% dei costi ammissibili, con un massimo di 50 mila euro di beneficio, le pmi interessate devono presentare un progetto di efficientamento del proprio processo produttivo che comprenda un impianto di autoproduzione, quale un fotovoltaico, ma anche altri interventi di efficientamento energetico per almeno 15 mila euro.
I fondi messi a disposizione possono soddisfare un buon numero di imprese, purchè siano tempestive nell’inoltro della domanda, dal momento dell’apertura dello sportello, che sarà comunicata a breve.
L’impresa deve prevedere e poi documentare un intervento finalizzato alla riduzione degli impieghi di energica, per esempio la sostituzione di sistemi o impianti con nuovi a minor consumo o sistemi di ottimizzazione energetica. La previsione di risparmio energetico, assieme ai preventivi di investimento, deve essere preventivamente attestata con una perizia. Il programma presentato, anche sulla base di quanto dichiarato dal perito, per essere ammesso a contributo deve superare una soglia di merito individuata dai tecnici della Regione.

Per consentire alle imprese interessate di essere preparate e di conoscere subito la data di apertura del bando, Api Lecco Sondrio invita a compilare il brevissimo questionario cliccando qui. 

ApiTech è a disposizione delle aziende associate per supportare le imprese nella predisposizione del progetto e per ottenere la valutazione del perito.

Per qualsiasi domanda o approfondimento contattare Silvia Negri: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)
 




Indagine Api sulle risorse umane: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’indagine condotta dal nostro centro studi sulle risorse umane:
 

 




Certificati di sicurezza dei servizi telematici: nuova scadenza

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.

La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
  • “Desktop Telematico – Entratel”;
  •  “Generazione certificati”.
Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Innanzitutto, indipendentemente dalla tipologia di applicazione utilizzata, è opportuno inserire preventivamente nel proprio pc la chiavetta USB sulla quale sono memorizzate le credenziali di sicurezza necessarie per controllare se i certificati sono già aggiornati e, in caso contrario, procedere alla relativa rigenerazione.

Poi, nel caso di utilizzo del Desktop Telematico, occorre utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio”, dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Nel caso in cui la dicitura riporti un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda alla Procedura pratica 4 ottobre 2022 n. 57).

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione Generazione certificati, bisogna utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Ove necessario, appare consigliabile provvedere per tempo all’eventuale rigenerazione degli ambienti di sicurezza, onde evitare interruzioni della connessione internet durante la procedura di rinnovo, causate da una presumibile “congestione” del traffico dati in prossimità della scadenza.

(MF/ms)