1

Modello 770/2022: presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2022, relativo al periodo d’imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del Dpr 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi.

In quest’ultimo caso è necessario inserire il valore “2” nel campo “Tipologia invio”, presente all’interno del frontespizio (riquadro “Redazione della dichiarazione”).

Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d’imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del commercialista per quelli di lavoro autonomo.

Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Le novità di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:
– la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per l’emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall’influenza aviaria;
– il recupero del trattamento integrativo.

Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti nuovi codici per il campo n. 15.

Nel dettaglio, all’interno dei campi in esame il sostituto d’imposta dovrà indicare:
– il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);
– il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all’interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.

Per il quadro ST, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici Covid-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Mentre, per il quadro SV, in presenza dei codici Covid-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.

Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del Dl 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione del codice “P” da inserire nel punto 10 “Note” del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021, ma pertinente l’anno precedente (2020).

Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo SX49 (riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Dl 3/2020) con l’inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno 2020 e recuperato ratealmente nell’anno 2021 dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

(MF/ms)
 




Istat settembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 8,6% (variazione annuale) e a + 11,4% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 6,45% e + 8,55%.
 
(MP/ms)
 




Webinar: “Mercato britannico e Brexit. Nuove regole per la logistica e controlli doganali”

5° del progetto “Country Lab Chiedi a Esperto” di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia promosso per fornire alle imprese le conoscenze sulle condizioni ambientali ed economiche dei Paesi ritenuti strategici per l’economia lombarda (Germania, India, Corea del Sud, Regno Unito, Usa, EAU: Dubai, Canada) al fine di aggiornare le imprese sui cambiamenti in atto da un punto di vista sociologico, politico, normativo e fornire gli strumenti utili per avviare relazioni commerciali con il Paese di riferimento.

Il webinar dedicato al mercato brittanico è in programma per mercoledì 26 ottobre alle ore 11.

Programma

Ore 11.00

Saluti introduttivi 

Ore 11.10

Lucrezia Chiapparino Camera di Commercio Italiana in UK- Market Development Manager

  • Presentazione del mercato Britannico . 
  • Le relazioni di scambio tra Regno Unito e Italia 
  • L’impatto della pandemia e della Brexit  sui rapporti economici tra i due 
  • Focus sui settori alimentare, meccanica, e-commerce: quali opportunità per le imprese italiane 

Ore 12.20 

Giorgio Poggio, Managing Director di Aprile UK Limitedù

  • La logistica e la dogana nel Regno Unito 

Ore 13.00-13.30 

Q&A e chiusura dei lavori 

Modalità di partecipazionePer iscriversi ai webinar occorre registrarsi alla piattaforma di Lombardia Point
Pochi giorni prima dell’evento verrà inviato all’indirizzo utilizzato al momento della registrazione il link di Google meet per accedere alla sessione.

Per registrarsi all’evento CLICCARE QUI

(MS/am)




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2023

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 41/2022/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal prossimo 14 ottobre del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2023.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2022 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 28 novembre 2022.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2023).
 
Entro il 18 dicembre 2022 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2022) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 2 gennaio 2023.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
•          2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•          1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•          1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•          0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
•          Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
•          Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
•          Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
•          Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
•          ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
•          ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
•          il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020);
•          il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
•          il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la Csea effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
 
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
 
Le imprese riceveranno a mezzo PEC l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) utile al pagamento del contributo.
Il pagamento del contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Chiusura uffici festività Ognissanti

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione delle festività di Ognissanti, lunedì 31 ottobre 2002, gli uffici dell’associazione resteranno chiusi.

(MP/bd)

 

 



Reckon: evento finale presentazione progetto

Informiamo le aziende associate che mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 9, presso il Potecnico di Lecco si terrà l’evento finale del progetto “Reckon” a cui ApiTech ha preso parte.

La finalità del progetto, che ha coinvolto alcune nostre associate, è migliorare la sicurezza sul lavoro attraverso nuovi strumenti digitali. 

In allegato potete trovare la locandina con il dettaglio del programma.

(SN/am)




Un aiuto all’export delle piccole imprese: “Puntiamo sulle fiere internazionali”

La Provincia del 13 ottobre 2022, parla Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero.




Aziende italiane per la ricostruzione dell’Ucraina: conferenza e missione

La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, in collaborazione con FederCamere, organizza in data 15 novembre 2022, ore 10:30, la conferenza online “ReBuild Ukraine – Italia“, patrocinata da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere e Assocamerestero, oltre ad altre importanti istituzioni italiane e ucraine.
Il sistema camerale italiano e tutte le istituzioni e associazioni di categoria, italiane e locali, illustreranno alle imprese partecipanti le opportunità che si presenteranno non appena terminata la crisi bellica in corso, in merito alla ricostruzione ucraina.
La conferenza sarà in italiano e gli interventi in ucraino saranno tradotti simultaneamente.

Per iscriversi alla conferenza gratuitamente cliccare qui

La conferenza è il primo step del progetto ReBuild Ukraine, organizzato da Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina in collaborazione con Premier Expo, che proseguirà con la missione d’affari a Varsavia (Polonia), organizzata in occasione del Forum “ReBuild Ukraine”, che si svolgerà il 15-16 febbraio 2023 e sarà interamente dedicato alla ricostruzione del Paese Ucraina.

Le imprese italiane del settore potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e proporre i propri prodotti e servizi.

Oltre alla partecipazione all’evento, la missione d’affari comprenderà gli incontri con le istituzioni ucraine e la completa organizzazione del viaggio.

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni sulla missione del febbraio 2023.

(MP/am)




Centro Studi: indagine congiunturale terzo trimestre 2022

Inviamo a tutte le aziende associate l’indagine congiunturale relativa al terzo trimestre 2022 redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.

Il questionario è dedicato all’analisi dei valori economici della Tua attività negli ultimi tre mesi e deve essere compilato entro lunedì 17 ottobre 2022.
 

Ricordiamo l’importanza della compilazione, per chi non l’avesse ancora compilata, certi della vostra collaborazione.

 

CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(MP/am)




Valute estere settembre 2022

 
Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 139.3512
Peso Argentino 141,6701
Dollaro Australiano 1,482
Real Brasiliano 5,1791
Dollaro Canadese 1,3187
Corona Ceca 24,5763
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9508
Corona Danese 7,4366
Yen Giapponese 141.5682
Rupia Indiana 79,4558
Corona Norvegese 10,1697
Dollaro Neozelandese 1,6691
Zloty Polacco 4,7414
Lira Sterlina 0,87463
Leu Rumeno 4,9097
Rublo Russo 0
Dollaro USA 0,9904
Rand Sud Africa 17,3828
Corona Svedese 10,784
Franco Svizzero 0,964
Dinaro Tunisino 3,2067
Hryvnia Ucraina 36,2132
Forint Ungherese 404,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)