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Diritto camerale 2023: invariato il conteggio

Confermate anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 339674, pubblicata l’11 novembre 2022.

Si ricorda che l’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo era pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrispondeva al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).

In assenza di ulteriori interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti, anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal Dm 21 aprile 2011.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio.

Le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero.

A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.

Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).

(MF/ms)
 




Registro dei titolari effettivi: dalle CCIAA le prime indicazioni per le comunicazioni

Come noto, l’articolo 21, comma 1, Dlgs. 231/2007 prevede che: “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ((…))”.

Il successivo comma 3 prevede il medesimo obbligo anche per i Trust, riservano per questi ultimi, però, un’apposita sezione: “I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, (…), sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.

In sostanza, il Decreto Antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007), dopo le modifiche apportate dai Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio, prevede l’obbligo per le imprese e per i trust di comunicare, alla propria Camera di Commercio di riferimento, i dati circa i titolari effettivi.

Il comma 5 dell’articolo 21 demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la definizione circa le modalità con cui effettuare tali comunicazioni, i termini, i dati da trasmettere e così via.

Dopo una prima versione in bozza, tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 25.05.2022, entrando in vigore dal 09.06.2022.

Si tratta del Dm 11.03.2022, n. 55 intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il Decreto, di assoluto interesse per gli operatori, si compone di 12 articoli.

Viene, infatti, disciplinata la comunicazione alla CCIAA, delimitandone l’oggetto, le finalità, i casi in cui la comunicazione deve essere aggiornata ovvero confermata annualmente.

Il Decreto disciplina altresì l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi presenti presso il Registro delle Imprese, da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie e certificati.

Il Decreto demanda poi ulteriormente alla pubblicazione di Decreti attuativi che, alla data attuale non hanno ancora visto la luce.

Come previsto, infatti, dal Dm 55/2022, il Ministero dello Sviluppo economico deve emanare i seguenti Decreti:

  1. un Decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo, sia per la sezione “ordinaria” delle imprese, sia per quella “speciale” per i Trust;
  2. un Decreto che stabilirà il diritto di segreteria;
  3. un Decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;
  4. un Decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.
Dalla data di pubblicazione dell’ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese e i Trust avranno 60 giorni di tempo per inviare la prima comunicazione.

Si tratta, in sostanza, di una comunicazione resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore dell’impresa o da parte del Trustee del trust, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dpr. 445/2000, con cui si elencano i dati dei titolari effettivi. La comunicazione va firmata digitalmente.

A regime, per le nuove costituzioni di enti o imprese, o per le modifiche oggetto di comunicazione, ci sarà un tempo massimo di 30 giorni per ottemperare alla comunicazione.

Il sito del Registro Imprese si sta già strutturando per fornire le prime istruzioni operative: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Nel sito, infatti, vengono segnalati i primi 4 step da seguire:

  1. accedere a DIRE, l’applicativo/strumento del Registro Imprese che va utilizzato per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica. In alternativa si possono utilizzare software disponibili nel mercato;
  2. selezionare la pratica del Titolare Effettivo;
  3. indicare l’impresa o l’istituto che deve effettuare la comunicazione e dichiarare i dati dei Titolari Effettivi;
  4. autenticare la pratica/comunicazione con Firma Digitale.
Ricordiamo come non sia possibile conferire incarico ad intermediari abilitati al fine di ottemperare a tale comunicazione.

(MF/ms)
 




Economia malata: “La finanza vuole spremerla”

La Provincia del 15 novembre 2022, parla Angelo Cortesi, titolare dell’associata Co.El e consigliere Api Lecco Sondrio. 




“Il denaro più caro Crescono i dubbi sugli investimenti”

La Provincia del 13 novembre 2022, parla Piero Dell’Oca titolare della associata Tecnofar e consigliere Api Lecco Sondrio. 




“Energia, le scelte green ci penalizzano”

La Provincia del 12 novembre 2022, l’intervento di Andrea Beri dell’associata Ita Spa nel convegno “Bilanci d’acciaio”.




Mercato acciaio Decisivo il traino delle trafileria

La Provincia dell’11 novembre 2022, convegno “Bilanci d’acciaio” a cui ha partecipato come relatore Andrea Beri di Ita SpA e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Webinar: “Innovazione possibile” mercoledì 16 novembre ore 17

Il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico C2T e Find Your Doctor organizzano ”Innovazione possibile“, un evento online in cui pmi e startup lombarde racconteranno come hanno concretizzato i loro progetti innovativi utilizzando in modo virtuoso il programma Tech Fast di Regione Lombardia, concepito per favorire la trasformazione tecnologica e digitale.

Obiettivo dell’evento è stimolare un momento di discussione costruttiva sui modi in cui i fondi pubblici per la Ricerca & Sviluppo possano concretamente essere messi a valore, come volano per un modello di innovazione sostenibile e possibile anche per chi non possiede grandi capitali da investire.

  • Come il programma Tech Fast aiuta le PMI a fare innovazione?
  • Come si può semplificare l’accesso alle risorse umane specializzate necessarie a farla, attraverso la valorizzazione di reti, di ecosistemi e partnership funzionali?
  • Come è possibile superare le difficoltà legate alla fruizione dei fondi di finanziamento, trovando il corretto supporto e le giuste competenze?
  • Quali sono le ricadute positive a livello economico e sociale dell’incontro tra i saperi costruiti nelle università e le PMI o startup?

Tra i relatori dell’evento ci sono anche Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio e Luigi Sabadini, presidente di Confapindustria Lombardia. 

Per maggiori informazioni sul programma e iscrizioni CLICCARE QUI.

In allegato la locandina. 

(SN/am)




Fornitura energia utenze Media e Bassa Tensione: modifica modalità addebito energia reattiva

Con delibera n. 232/2022/R/eel l’Autorità per l’Energia – ARERA ha revisionato i corrispettivi tariffari di penalizzazione direttamente applicati in bolletta per immissioni e prelievi di energia reattiva a carico degli utenti del sistema elettrico nazionale non domestici collegati in media e bassa tensione (per questi ultimi con potenza contrattuale disponibile superiore a 16,5 kW).
In particolare, a decorrere dal 1 aprile 2023, per i clienti in Media Tensione o in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, è prevista l’applicazione di corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati in fascia F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva.
 
A seguito di tali disposizioni, a partire dallo scorso luglio i distributori hanno messo a disposizione dei clienti in Media Tensione (attraverso il portale E-Distribuzione) i dati dell’energia reattiva immessa in rete.
 
Inoltre, i venditori sono tenuti a:
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a partire da settembre 2022 e fino a marzo 2023 riportare in bolletta o allegare alla bolletta o anche mediante separata comunicazione le letture mensili dell’energia reattiva immessa come messe a disposizione dal SII;
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, inserire fino a marzo 2023 in tutte le bollette una opportuna comunicazione che l’ARERA ha predisposto in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa affinché possa essere valutata l’opportunità di azioni tecniche correttive (tipicamente la disconnessione di sistemi di rifasamento quando non necessari) finalizzate alla riduzione dell’energia reattiva immessa e ai relativi costi.
  • relativamente ai clienti finali in Media Tensione, trasmettere entro il mese di marzo 2023 specifiche informative in merito ai corrispettivi oggetto del provvedimento.
 
La delibera introduce anche la possibilità che distributore e cliente finale concordino soglie differenti rispetto a quelle previste per il prelievo o per l’immissione di energia reattiva.

 
(RP/rp)
 




“Fringe benefit 2022”: oltre la soglia dei 600 euro tassazione sull’intero importo

Il superamento del limite di 600 euro per i Fringe Benefit 2022 implica la tassazione anche della quota inferiore al limite stesso.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 4 novembre, fornendo gli attesi chiarimenti sull’art. 12 del Dl 115/2022 e adottando la soluzione più restrittiva, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al Dl “Aiuti-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

Dalla lettura della disposizione e delle relazioni illustrativa e tecnica, secondo l’Agenzia “risulta evidente” che la disciplina applicabile sia quella dell’art. 51 comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.

Ad avviso dell’Agenzia, nella citata relazione illustrativa, infatti, è chiarito che con “la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato “calcolato l’ammontare degli stessi [fringe benefit, ndr] innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione”.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 700 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100 euro.

Posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Quanto all’ambito applicativo della disposizione prevista per il 2022, l’Amministrazione finanziaria afferma che la stessa si applica, come previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Rapporti con il “bonus carburante”

In merito ai rapporti con il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, la circolare in esame afferma che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Al riguardo, viene precisato che tale regola generale si applica anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit, superando quindi l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato” riportata nella circolare n. 27/2022; in luogo del prelievo sostitutivo troverà quindi applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.

(MF/ms)
 




Note di variazione per le procedure concorsuali: chiarimenti

Partiamo da quanto l’Agenzia delle Entrate precisa nella FAQ n. 96, la quale, pur essendo “aggiornata” al 19.07.2019, è ancora ritenuta “attuale” e pubblicata sul sito istituzionale.

La domanda è: come si emette una nota di variazione, per il recupero dell’Iva su una procedura concorsuale?

Ricordiamo che a seguito dell’infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva a suo tempo versata, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.

Il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una “nota di variazione”, che l’Erario italiano considera come una “detrazione dell’Iva”, ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.

Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l’organo della procedura), si disinteressa completamente di tale documento, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.

Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.

Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, le note di variazione vanno emesse all’apertura della procedura, e quindi l’organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.

In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.

Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l’importo dell’imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.

L’Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”, e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell’Agenzia è possibile emettere un documento dove esiste l’Iva ma non esiste un imponibile.

Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell’Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l’imponibile.

Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la risposta ad interpello 485/2022, e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che “la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta” (cioè il contrario di quello che scrivono sulla FAQ).

Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l’Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è necessario spartire la perdita di 10 tra
imponibile ed imposta
.

Con la risposta ad interpello 485/2022, dove non c’è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che “la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall’istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.

Una risposta, in sostanza, che sembra l’esaltazione del principio comunitario di effettività dell’imposta, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l’effetto di mettere in discussione la neutralità dell’Iva.

La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed in primis da Assonime, e cioè che se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.

Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell’interpello…) di tale assunto, l’apertura per il contribuente è notevole, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare.

(MF/ms)