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Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).

Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:

  • barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
  • riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”. 
Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 (“Abitazione principale”) nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell’immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023

In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)




“Tutela dei diritti da lavoro. Una strada passa dai benefit”

Inserto “Imprese e lavoro” della Provincia di lunedì 30 maggio 2022, parla il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi. 




Baggioli e la storia dell’imprenditoria lecchese: “E’ nato tutto in un bar…”

Il Giornale di Lecco del 30 maggio 2022, servizio dedicato alla nostra associata MAB.




Il lavoro in gruppo Con i mattoncini si impara il dialogo

La Provincia del 19 maggio 2022, approfondimento su di un nostro corso di formazione dedicato al team building.




L’allarme dell’Api: “Rincari fortissimi, vendite a rischio”

La Provincia del 27 maggio 2022, commenta i dati Istat Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco Sondrio.




“Officina cinema”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la chiusura del cineforum a tema lavoro organizzato dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

Lecconotizie: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Cala il sipario su “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
 
LeccoToday: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i 3 film a tema lavoro
 
Prima Lecco e Prima Merate: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
 




Fornitura energia: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende energivore relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non energivore relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti che si sono susseguiti da inizio anno (Decreto sostegni ter, Decreto energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti) per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica.
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti “energivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell’elenco dell’anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
  • quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata nella fattura di cortesia complessivamente alla voce “spesa per la materia prima”. Non concorrono al calcolo del costo medio, né costituiscono spese agevolabili, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte.
 
Ricordiamo che i crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio:
  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell’articolo n. 5 del D.L. 21/2022).
A favore delle imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% se i costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019. Per tali imprese l’art. 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che la percentuale del credito spettante in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;
“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;
“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:
  • per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
  • per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
  • per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Alle imprese a forte consumo di gas, il beneficio del credito d’imposta è esteso al primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

 

  % credito imposta Riferimenti normativi
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25 Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori 15   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
 
  % credito imposta Riferimenti normativi
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori 25   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

 

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)

 




Acconto Imu 2022: scadenza al 16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al 16 giugno 2022, entro cui deve essere versato l’acconto dell’Imu per l’anno 2022.

Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.

L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2022, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2021;
  • la seconda entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)
 




Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al 50%, soltanto per il 2022, il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”. Lo dispone l’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d’imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

L’art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.

Nessuna modifica per i periodi successivi

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)