La fatica della filiera locale “Meno competitività”
La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio.
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La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio.
Chi volesse partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it
(MP/am)
Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.
Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.
(RP/rp)
Le attività riprenderanno giovedì 28 agosto 2025 con i soliti orari: 8.30-12.30, 14-18.
(MP/am)
Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.
Nello stesso avviso viene ribadito che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Il comunicato relativo all’utilizzo di nuove risorse ossia di risorse rimesse a disposizioni in esito delle verifiche sulle domande presentate entro il 17 luglio, è stretta conseguenza della procedura operativa prevista per richiedere l’agevolazione in parola.
In particolare, per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il vecchio modello di comunicazione previsto dal Decreto 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il D.Dirett. 15 maggio e ss.mm.ii, prevede un percorso specifico:
Da qui dunque la pubblicazione dell’avviso Mimit che mette a disposizione nuovi fondi destinati alla misura.
Il GSE ne dà comunicazione all’impresa inizialmente escluse per mancanza di risorse, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
(MF/ms)
Il sistema tributario non prevede una sospensione feriale per le attività di verifica fiscale, ma esistono norme specifiche che sospendono l’utilizzo di alcuni poteri degli uffici.
Si allude all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano, di conseguenza, quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.
Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione.
Laddove, ad esempio, nel mese di agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la c.d. preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.
Al di fuori di queste casistiche, non ci sono sospensioni dei termini. Così, la giurisprudenza ha diverse volte sancito che non soggiace ad alcuna sospensione il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale di constatazione ed emissione dell’accertamento ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 (Cass. 28 marzo 2019 n. 8643 e 9 febbraio 2023 n. 3903), termine dilatorio strumentale alla presentazione delle memorie difensive (rammentiamo che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 è stato abrogato dal DLgs. 219/2023, con effetto dal 18 gennaio 2024).
Niente sospensione per le richieste durante gli accessi
Va però detto che, forse con una certa forzatura, la prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, per la prassi, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.
Ricevuto lo schema di atto, il contribuente, in luogo delle deduzioni difensive, può formulare nei trenta giorni successivi domanda di accertamento con adesione. Sebbene di ciò la prassi non abbia parlato, il menzionato termine di trenta giorni non soggiace a nessuna sospensione feriale, quindi se lo schema di atto è notificato a luglio la domanda va presentata non solo ad agosto, ma anche entro i trenta giorni.
Il termine dei trenta giorni sembra avere natura ordinatoria, con la conseguenza che se la domanda venisse presentata dopo (magari a causa dell’errato conteggio della sospensione feriale) comunque la procedura di adesione dovrebbe instaurarsi.
Gli uffici, tuttavia, potrebbero essere di diverso avviso e l’eventuale rifiuto a dar corso alla procedura di adesione sarebbe insindacabile
(MF/ms)
Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.
L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.
Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.
È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.
L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:
Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.
Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.
Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.
Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM
Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
(MF/ms)
L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024.
Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.
In allegato ogni punto in dettaglio.
(MF/ms)
In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:
Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.
(MF/ms)
Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).
Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).
Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Nessuna sospensione per le rate successive alla prima
L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.
Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.
È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.
Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
(MF/ms)