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Istat luglio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,7% (variazione annuale) e a + 13,9% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,275% e + 10,425%.
 
(MP/ms)
 



“Il riavvio è un po’ tiepido Ma dall’export una spinta”

La Provincia dell’11 settembre 2023, parla Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero. 




Api presenta il corso di Pet Therapy

Il Giornale di Lecco dell’11 settembre 2023, articolo sul nuovo corso in partenza. 




Centro Studi: indagine su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Inviamo l’indagine, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, dedicata alla trasformazione digitale e intelligenza artificiale. 

La trasformazione digitale delle imprese, in corso negli ultimi anni, ha vissuto un’accelerazione importante negli ultimi tempi, soprattutto legata ad una diffusione delle applicazioni e degli strumenti dedicati al business.
In particolare, l’intelligenza artificiale (AI) è in continua implementazione, ma non mancano dubbi e reticenze da diversi punti di vista – tra cui i costi, la sicurezza aziendale, l’impatto sull’occupazione.
Per comprendere meglio la situazione del nostro territorio per le pmi, Confapindustria Lombardia ti propone questa breve indagine, volta a identificare la situazione odierna e le prospettive per la tua impresa.

Il questionario deve essere compilato entro domani, venerdì 15 settembre 2023.
 
Ricordiamo l’importanza della compilazione, certi della vostra collaborazione.
 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Pet Therapy: primo corso propedeutico di formazione in Api

E’ ai nastri di partenza una prima assoluta per la formazione di Api Lecco Sondrio. A novembre e dicembre si terrà il primo corso certificato di “Pet Therapy: corso propedeutico di formazione” che permetterà ai partecipanti, dopo aver completato il corso e superato il test finale, di ottenere l’attestato di partecipazione.

E’ una novità assoluta per Api Lecco Sondrio che diventa erogatore anche di questo tipo di formazione diventata ormai fondamentale in diversi ambiti di assistenza.
L’obiettivo del corso è quello di imparare le nozioni di base sull’IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle linee guida. Inoltre, è previsto un approfondimento dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali presenti in equipe.

Il corso si divide in due parti, una teorica che si terrà nelle aule della sede di Api e una pratica che si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Olginate. Saranno tre i docenti: Renata Fossati (pedagogista e allevatore, abilitata IAA e responsabile EAA – Educazione Assistita da Animali), Martina Manzoni (psicoterapeuta, abilitata come TAA – Terapie Assistite da Animali) e Roberto Tavola (allevatore e abilitato come IAA).

Ho proposto questo corso ad Api perché oramai il lavoro di un’associazione di categoria va oltre il contesto industriale e da tempo si occupa anche di temi sociali – commenta Andrea Beri amministratore delegato di Ita Spa, azienda associata ad Api Lecco Sondrio –. La pet therapy coinvolge i professionisti del settore come medici o veterinari, ma anche sempre più persone che amano gli animali, soprattutto i cani, e magari sono interessati a questo tipo di specializzazione. Questo corso è un esperimento per Api, se dovesse avere successo potremmo proporre corsi aziendali in cui vengono coinvolti anche i nostri amici a quattro zampe”.

Per maggiori informazioni sul corso e iscrizioni contattare l’area formazione di Api Lecco Sondrio: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C’è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d’imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 

(RP)




Opportunità commerciali in Bosnia-Erzegovina e potenziali partner

Mercoledì 27 settembre 2023, ore 16.30, si terrà il webinar dal titolo “Opportunità commerciali in Bosnia-Erzegovina e potenziali partner” in cui verrà illustrata una panoramica dell’economia in questo Paese, con particolare riferimento alle opportunità per le aziende italiane che desiderino operare su questo mercato.

Il webinair si focalizzerà sulle caratteristiche e i mercati di riferimento in Bosnia ed Erzegovina, gli interventi governativi e i rapporti con l’Italia, nonché sui possibili partner commerciali per le aziende italiane.

Per le aziende interessate a partecipare scrivere a info@ufficioestero.it.

(SF/am)




Risorse Invitalia per lo sviluppo industriale: opportunità entro ottobre 2023

La misura finanzia progetti di sviluppo industriale ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro, in relazione ai prodotti e servizi finali. Sono esclusi i programmi per la tutela ambientale.

I programmi agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. I programmi potranno essere attuati:
a) da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
b) da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza;

Tutti dettagli al link Invitalia.

Le filiere che possono beneficiare della misura, tra le altre comprendono: […] b) design, moda e arredo; c) metallo ed elettromeccanica; d) chimico e farmaceutico; e) gomma e plastica.
Lo sportello è aperto fino al 13 ottobre 2023 alle ore 12.00. On line sono disponibili la modulistica e le istruzioni.

ApiTech può dare supporto nella valutazione dell’applicabilità della misura e nella eventuale presentazione dei documenti, basta scrivere a bandi@api-tech.it
 
(SN/am)




Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Come anticipato nella circolare Api n. 75 di febbraio 2023, a dicembre 2023 scade l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della diagnosi energetica, in ottemperanza al D.lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); per la gran la gran parte delle imprese che sono state soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015 e in seguito nel 2019, la scadenza è ravvicinata ed è quindi necessario attivarsi.

La diagnosi energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sul sito di ENEA si trovano tutte le informazioni necessarie.

Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.lgs. n. 102/2014 (art.8 c.1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.
La diagnosi energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

API può fornire alle aziende il supporto necessario, vi invitiamo a contattare Silvia Negri: silvia.negri@api.lecco.it., 0341.282822.

(SN/am)




Lipe secondo trimestre 2023: trasmissione entro il 2 ottobre

I dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2023 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, entro il prossimo 2 ottobre.

 

Per il secondo trimestre, l’art. 21-bis del Dl 78/2010 fissa il termine del 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Dl 73/2022 (in precedenza, infatti, la scadenza era quella del 16 settembre).

Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l’art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011.

Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.

Nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023).

La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

È bene sottolineare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute.

La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono resi disponibili anche ai soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri Iva precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).

La facoltà di fruire del programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell’ultimo trimestre 2022). 

Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2).

Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti Iva precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, cioè a dire: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l’Iva separatamente, coloro che aderiscono all’Iva di gruppo o che partecipano a Gruppi Iva, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Qualora ci si accorga, dopo l’invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile 2024 per l’anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.

Acquisti in reverse charge nel campo VP3

In merito alla compilazione del modello delle liquidazioni periodiche, un aspetto degno di interesse concerne gli acquisti relativi a operazioni con il meccanismo del reverse charge.

Nel caso di reverse charge “interno” (ad es., servizi nel settore edile), l’imponibile è riportato nel rigo VP3 (operazioni passive), mentre la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se detraibile).

Se l’inversione contabile avviene in via elettronica (trasmettendo i dati al SdI), nel rigo VP3 sarà indicato l’imponibile contenuto nella fattura e non l’ammontare del documento integrato con codice “TD16” (si vedano le FAQ nel portale “Fatture e Corrispettivi”).

Tanto vale anche per il reverse charge “esterno” (ad es. prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), per il quale è necessario indicare l’imponibile nel rigo VP3 del modello e la relativa imposta nei campi VP4 e VP5, a prescindere dall’integrazione elettronica via SdI.

In tema di reverse charge, è da rammentare che un singolo acquisto con lo speciale meccanismo comporta l’obbligo di presentare la comunicazione con i dati del periodo, anche per coloro che altrimenti ne sarebbero esonerati, come i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, mentre qualche dubbio vi è per i forfetari.

(MF/ms)