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Bando “Ri.Circo.Lo.” settore edilizia, costruzione e demolizione: domande dal 30 settembre 2025

Bando destinato a piccole imprese che producono materiali per l’edilizia, imprese edili, imprese di recupero rifiuti da C&D e da bonifica, imprese che effettuano bonifiche, etc.

Tutti i dettagli del bando sono consultabili nella pagina web dedicata.

Nel mese di luglio è avvenuta l’approvazione con dgr n. 4648 del 01/07/2025 dei criteri del bando su fondi FESR per lo sviluppo dell’economia circolare nella filiera delle costruzioni e delle bonifiche. In agosto invece è stato approvato e pubblicato il bando attuativo, con decreto n. 11309 del 07/08/2025.

E’ possibile presentare le domande dal 30 settembre 2025 fino al 7 novembre 2025.

(SN/am)




“Linea impresa efficiente”: bando regionale per efficientare le PMI, domande dal 16 settembre 2025

La misura è destinata a favorire investimenti per l’efficientamento energetico delle imprese, tramite l’adeguamento o il rinnovo degli impianti produttivi, anche con l’uso di energie rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto ambientale, i consumi energetici e le emissioni di gas serra.

E’ stata approvata con decreto n. 9923 dell’11 luglio 2025 dal titolo “Investimenti – Linea impresa efficiente”. Alla pagina del sito di Regione Lombardia si trovano tutte le informazioni necessarie.

Possono presentare domanda le Pmi con sede in Lombardia a partire dal 16 settembre 2025. Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio. Gestore: Finlombarda.
I progetti devono riguardare investimenti dedicati all’efficientamento energetico; determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti registrate in Lombardia; avere un valore compreso tra un importo minimo di 100.000 € e un importo massimo di euro 5.000.000 €.
Il progetto deve essere corredato da una diagnosi energetica che può riguardare l’intera sede o uno o più processi produttivi svolti in tale sede. 

L’agevolazione si compone di:

  • un contributo a fondo perduto;
  • una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai soggetti finanziatori.
Per informazioni e supporto potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Incontro istituzionale con la Delegazione della Repubblica di Corea a Como

Nell’ambito della visita istituzionale promossa da “Korea Evaluation Institute of Industrial Technology” (KEIT), in collaborazione con il Comitato Presidenziale per la Decentralizzazione e lo Sviluppo Equilibrato della Repubblica di Corea, la camera di Commercio Como-Lecco invita le aziende associate all’incontro istituzionale che si terrà giovedì 11 settembre p.v. alle ore 10:00 presso la sede camerale di Como (Via Parini 16) Auditorium G. Scacchi. 

L’incontro, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con il Comune di Como, rappresenta un’importante occasione di confronto e scambio su esperienze e buone pratiche in tema di sviluppo territoriale sostenibile, valorizzazione turistica del Lago di Como e cooperazione pubblico-privata. 

La delegazione coreana è composta da dirigenti del KEIT, rappresentanti del Governo coreano e funzionari territoriali provenienti da 17 province e città metropolitane della Corea del Sud, accompagnati da un interprete in lingua italiana- inglese. 

Alleghiamo programma dell’evento e componenti della delegazione. 

(MP/am)




Confapi Lecco Sondrio e Synergie Como: al via progetto di riqualificazione professionale per disoccupati

La domanda incontra l’offerta supportata dalla formazione. Per cercare di far incontrare la richiesta delle aziende, sempre più crescente di personale specializzato, e di trovare un’occupazione per molte persone che la stanno cercando, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con Synergie Como, agenzia per il lavoro, organizza un progetto di riqualificazione e inserimento professionale per diventare “addetto/a alla produzione”, dedicato alle aziende della provincia di Como.
Il progetto è rivolto ai disoccupati (persone iscritte ai Centri per l’Impiego, privi di occupazione) e inoccupati/inattivi (coloro che non hanno mai avuto un’occupazione o che non sono più attivi sul mercato del lavoro/NEET).
Il corso, in partenza a fine settembre e della durata di un mese, si pone come obiettivo la formazione dei partecipanti nell’ambito del settore metalmeccanico, fornendo una conoscenza teorico e pratica delle principali lavorazioni meccaniche, delle macchine utensili e nozioni delle principali attrezzature in uso.

La durata del corso è di 160 ore all’interno del quale sono previste: 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio, 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio, 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende aderenti.
Al termine del percorso le imprese potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
Su Lecco abbiamo già organizzato vari corsi di riqualificazione in ambito metalmeccanico di questo tipo che hanno registrato un ottimo risultato sia per le aziende sia per i lavoratori. Le nostre imprese nel Comasco ci hanno chiesto di replicare il progetto sul territorio e lo abbiamo fatto insieme a un partner affidato di Confapi a livello nazionale, Synergie. Questi progetti prevedono un percorso di formazione molto efficace in cui si riescono a trasferire le nozioni base al partecipante per poi iniziare a lavorare in un’azienda metalmeccanica”, spiega Marco Piazza direttore di Confapi Lecco Sondrio.
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: erba1@synergie-italia.it, 031.4060390.
 
Anna Masciadri
Ufficio stampa




Ires premiale: definite le disposizioni attuative

Con il DM 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024, che si sostanzia in una riduzione dell’IRES al 20% per il solo 2025 per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.

Le indicazioni più significative riguardano le condizioni per accedere all’agevolazione, che risolvono alcune delle criticità che erano emerse.

Si ricorda che la riduzione dell’aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. n. 232/2016.
Con riferimento alla prima condizione, l’art. 4 del DM stabilisce che si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Come rilevato nella Relazione illustrativa al DM, i soggetti che non hanno realizzato un utile nell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) non potranno accedere all’agevolazione.

Il comma 2 del citato art. 4 introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.

Pertanto, secondo la Relazione illustrativa, ai fini in esame costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo al 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo. Rileva quindi integralmente, ad esempio, la quota dell’utile dell’esercizio 2024 destinata a riserva legale.

In altri termini, ai fini dell’IRES premiale, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta all’apposizione del diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

In merito poi alla seconda condizione relativa alla destinazione degli utili a investimenti “qualificati”, l’art. 5 comma 5 del DM dispone che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti sia determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato a riserva ai sensi dell’art. 4 del DM;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.
La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di beni indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) e nell’art. 38 commi 4 e 5 del DL 19/2024, quindi, in pratica, i beni che sono oggetto del bonus investimenti 4.0 e transizione 5.0.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a norma dell’art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026, per i soggetti “solari”).

Viene altresì espressamente stabilito, all’art. 12 del DM, che la riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali ad esempio, secondo la Relazione al DM, i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

L’art. 6 del DM definisce inoltre le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all’esistenza di incrementi occupazionali.
 

In allegato analisi delle condizioni richieste.

(MF/ms)




Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali

Modifiche in vista per le fatture di acquisto dei beni oggetto dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.

Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia

Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.

Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.

Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
 

(MF/ms)




Start-up innovative: definizione e chiarimenti dal Mimit

Con la circolare del 29 luglio 2025, pubblicata il 31 luglio sul proprio sito, il MIMIT ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.

In relazione ai “nuovi” requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti in merito a quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 della L. 193/2024, in base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361.

Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l’applicazione di tale requisito e di quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Sul punto, il Ministero ha chiarito che detti requisiti non sono in contraddizione, ma vanno verificati congiuntamente.

Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, anch’essa introdotta dall’art. 28 della L. 193/2024.

Il MIMIT ha precisato che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
  • ottenimento di almeno un brevetto (lett. e).
In relazione a quest’ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l’impresa deve essere titolare del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”, così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all’applicazione dell’art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, anch’esso introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”.

Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.
 

(MF/ms)




Riapertura uffici Confapi Lecco Sondrio

Informiamo le Aziende Associate che da oggi gli uffici di Confapi Lecco Sondrio sono tornati operativi dopo la pausa estiva di agosto.

Ricordiamo gli orari di apertura dell’Associazione: 8.30-12.30, 14-18.

(MP/am)




Valute estere luglio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Luglio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,4673
Peso Argentino 1473,0565
Dollaro Australiano 1,7862
Real Brasiliano 6,4611
Dollaro Canadese 1,5982
Corona Ceca 24,6246
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3754
Corona Danese 7,4625
Yen Giapponese 171,5313
Rupia Indiana 100,6043
Corona Norvegese 11,8537
Dollaro Neozelandese 1,9471
Zloty Polacco 4,2541
Sterlina Gran Bretagna 0,86469
Nuovo Leu Rumeno 5,0716
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1677
Rand (Sud Africa) 20,7477
Corona Svedese 11,1985
Franco Svizzero 0,9325
Dinaro Tunisino 3,3695
Hryvnia Ucraina 48,8001
Forint Ungherese 399,1922
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)