Trafilerie: in calo i volumi produttivi
La Provincia del 17 novembre 2023, pagina dedicata all’evento “Bilanci d’acciaio”.
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La Provincia del 17 novembre 2023, pagina dedicata all’evento “Bilanci d’acciaio”.
Api Lecco Sondrio è capofila del progetto formativo “Lavorazioni meccaniche e utensileria” con il supporto e la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confartigianato Imprese Lecco e Confindustria Lecco Sondrio.
Alla giornata di apertura hanno partecipato, e spiegato i dettagli del corso, Stefania Beretta (responsabile formazione Api Lecco Sondrio), Carlo Malugani (consigliere Provincia di Lecco), Antonio Papalia (docente Istituto Fiocchi), Armando Turrisi (formatore CFP Aldo Moro), Luigi Pescosolido (azienda Rapitech) e tre testimonianze di corsisti delle edizioni precedenti che ora hanno trovato lavoro nelle aziende del territorio lecchese.
A seguire si è tenuta la visita dei laboratori dell’istituto Fiocchi dove i partecipanti al corso metteranno in pratica le nozioni apprese in aula.
Cliccando qui è possibile scaricare volantino e modulo di iscrizione del corso.
Chiusura delle iscrizioni al corso giovedì 30 novembre 2023, partenza delle lezioni a dicembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Alleghiamo da scaricare il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale tenutosi il 14 novembre 2023 e che ha trattato questi argomenti.
(MF/am)
Si fa riferimento alle fatture che presentano data di ricezione allo SdI tra l’1.7.2023 ed il 30.9.2023.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell’elaborazione o la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) sono precedenti al 30.9.2023.
Per le fatture emesse verso la PA, oltre alla ricevuta di consegna, si fa riferimento anche alle fatture in decorrenza termini (per cui la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto) e le fatture non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, sono precedenti al 30.9.2023.
Nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, Consultazione, Fatture elettroniche ed altri dati Iva, Pagamento imposta di bollo, sono presenti due elenchi.
Le fatture assoggettate ad imposta di bollo su indicazione del cedente sono riportate nell’elenco A (non modificabile).
L’elenco B (modificabile) è alimentato dalle fatture per le quali, la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, non è presente la codifica per il non assoggettamento ad imposta di bollo (ad esempio NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore) ed il campo Natura è valorizzato con uno dei codici:
La messa a disposizione degli elenchi A e B, relativa al terzo trimestre 2023, è avvenuta il 15.10.2023, mentre fino al 31.10.2023 era possibile modificare l’elenco B.
L’importo dovuto viene visualizzato il 15.11.2023, mentre il termine del versamento è fissato alla fine del mese di novembre.
Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro.
In tal caso occorre prestare attenzione ai codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.
Pertanto, se non è stata versata l’imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 50 euro, entro il 30.11.2023 occorre versare nel modello F24 l’imposta di bollo distinguendo i due periodi.
Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.
Il termine di versamento dell’ultimo trimestre 2023, infine, è fissato al 28.2.2024 con utilizzo in F24 del codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
(MF/ms)
Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:
Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Tale impostazione appare coerente con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, l’Agenzia osserva che occorre fare riferimento:
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.
Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:
(MF/ms)
Lm Consulenze, broker per le principali società di renting in Italia, riserva in virtù di questo accordo le seguenti condizioni agevolate agli Associati Api Lecco Sondrio, applicabili sia ad un singolo veicolo che ad una flotta aziendale per il noleggio di autovetture e veicoli commerciali fino a 35 q.li:
Tra le proposte di imminente scadenza c’è un Bonus di 750 euro per ordini entro il 15 dicembre 2023 su oltre 700 vetture targate.
Disponibili più di 1000 auto targate, 3000 in arrivo a breve
La copertura da imprevisti è garantita, oltre che da una assicurazione Kasko, dall’auto sostitutiva immediata.
Per beneficiare delle condizioni agevolate riservate ai soci di Api Lecco Sondrio è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa.
Per maggiori informazioni contattare Manuela Sacchi: 0341.282822, manuela.sacchi@api.lecco.it
(MS/ms)
Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa.
La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani commentano: “Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questa iniziativa, frutto del lavoro di rete con la Camera di Commercio, il mondo dell’istruzione e della formazione professionale, le associazioni degli imprenditori della meccanica. La Provincia di Lecco ha fatto un nuovo e importante sforzo per reperire le risorse necessarie a finanziare questo progetto, poiché si tratta di una grande opportunità per giovani e adulti seriamente motivati a riqualificarsi e ad aumentare il proprio livello di occupabilità. Le prime due edizioni si sono chiuse positivamente: il 63,2% e il 79% dei partecipanti, che hanno completato il percorso formativo con il tirocinio, è stato poi assunto dalle aziende ospitanti con un contratto di lavoro, a testimonianza dell’efficacia della proposta realizzata in funzione delle competenze più richieste. Investire alcuni mesi di impegno e passione in questo corso significa avere ottime possibilità di lavoro nelle aziende del nostro territorio, che hanno estrema necessità di profili tecnici qualificati. La Provincia di Lecco continuerà a cofinanziare questi progetti formativi territoriali, che sono diventati buone prassi da replicare in altri territori“.
Giovedì 16 novembre, alle ore 17.00, si terrà l’Open Day del corso all’Istituto “Fiocchi” di Lecco, in via Belfiore 4, durante il quale si potranno visitare le moderne tecnologie del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità di Lecco.
Chiusura delle iscrizioni giovedì 30 novembre 2023, partenza del corso a dicembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822
In allegato locandina e modulo di iscrizione del corso.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
La Provincia del 9 novembre 2023, servizio sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio e Mestieri Lombardia.
Allo stato attuale il decreto in questione si trova al Senato (A.S. 899) e dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023. Numerosi sono gli emendamenti presentati: alcuni per eliminare tale disposizione e ripristinare quindi il termine originario, altri per spostare il termine a fine novembre/inizio dicembre, altri ancora per sostituire l’anticipo del termine per l’utilizzo con una comunicazione da inviare entro il 16 novembre sul credito maturato a pena di decadenza del credito non ancora fruito (analogamente a quanto avvenuto per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022).
Al momento, tuttavia, resta in vigore il termine del 16 novembre 2023, come riportato anche nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici.La disposizione riguarda, come anticipato, i crediti relativi al I e II trimestre 2023.
Si ricorda che l’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso (originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023).
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
L’art. 7 del DL 132/2023 è intervenuto sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”. Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Pertanto, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
Termine da rispettare anche per i cessionari
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, come sopra esposto. A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine, attualmente fissato al 18 dicembre, ma che dovrebbe essere anticipato per tener conto della nuova scadenza.
Allo stato attuale, tuttavia, non risulta emanato alcun provvedimento a riguardo.
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
La tabella di seguito riporta gli specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24.
| CODICI TRIBUTO | ||
| Imprese | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 |
| Energivore | 7010 | 7015 |
| Non energivore | 7011 | 7016 |
| Gasivore | 7012 | 7017 |
| Non gasivore | 7013 | 7018 |
| CODICI TRIBUTO CESSIONARI | ||
| Imprese | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 |
| Energivore | 7746 | 7751 |
| Non energivore | 7747 | 7752 |
| Gasivore | 7748 | 7753 |
| Non gasivore | 7749 | 7754 |