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Trafilerie: in calo i volumi produttivi

La Provincia del 17 novembre 2023, pagina dedicata all’evento “Bilanci d’acciaio”.




“Lavorazioni meccaniche e utensileria – Lecco Skills Training Lab”: aperte le iscrizioni

Ieri pomeriggio, presso l’istituto Fiocchi di Lecco, si è tenuto l’Open Day di presentazione della terza edizione di “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire, corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico, rivolto a residenti in provincia di Lecco disoccupati, in cassa integrazione a zero ore o che hanno abbandonato gli studi, d’età compresa tra 18 e 55 anni.
L’offerta formativa è strutturata in un percorso base e in un percorso avanzato, per un totale di 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio e di due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese con rilascio finale di un attestato di competenze.
Requisiti di accesso: possesso licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2.
Oltre a un’indennità mensile di tirocinio, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un attestato di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.

Api Lecco Sondrio è capofila del progetto formativo “Lavorazioni meccaniche e utensileria” con il supporto e la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confartigianato Imprese Lecco e Confindustria Lecco Sondrio. 

Alla giornata di apertura hanno partecipato, e spiegato i dettagli del corso, Stefania Beretta (responsabile formazione Api Lecco Sondrio), Carlo Malugani (consigliere Provincia di Lecco), Antonio Papalia (docente Istituto Fiocchi), Armando Turrisi (formatore CFP Aldo Moro), Luigi Pescosolido (azienda Rapitech) e tre testimonianze di corsisti delle edizioni precedenti che ora hanno trovato lavoro nelle aziende del territorio lecchese.
A seguire si è tenuta la visita dei laboratori dell’istituto Fiocchi dove i partecipanti al corso metteranno in pratica le nozioni apprese in aula.

Cliccando qui è possibile scaricare volantino e modulo di iscrizione del corso.
Chiusura delle iscrizioni al corso giovedì 30 novembre 2023, partenza delle lezioni a dicembre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Webinar fiscale 14 novembre 2023: materiale

Alleghiamo da scaricare il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale tenutosi il 14 novembre 2023 e che ha trattato questi argomenti.

  • La comunicazione del titolare effettivo
  • Normativa whistleblowing

(MF/am)
 




Versamento del bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 novembre

Il 30.11.2023 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023.

Si fa riferimento alle fatture che presentano data di ricezione allo SdI tra l’1.7.2023 ed il 30.9.2023.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell’elaborazione o la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) sono precedenti al 30.9.2023.

Per le fatture emesse verso la PA, oltre alla ricevuta di consegna, si fa riferimento anche alle fatture in decorrenza termini (per cui la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto) e le fatture non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, sono precedenti al 30.9.2023.

Nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, Consultazione, Fatture elettroniche ed altri dati Iva, Pagamento imposta di bollo, sono presenti due elenchi.
Le fatture assoggettate ad imposta di bollo su indicazione del cedente sono riportate nell’elenco A (non modificabile).
L’elenco B (modificabile) è alimentato dalle fatture per le quali, la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, non è presente la codifica per il non assoggettamento ad imposta di bollo (ad esempio NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore) ed il campo Natura è valorizzato con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 o altri casi);
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva in base a dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, primo comma, lett. c), D.P.R. 633/1972, ed altre operazioni che non formano il plafond come le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, quarto comma, lett. c), D.L. 331/1993);
  • N4 (operazioni esenti Iva).
Vengono esclusi i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag codice destinatario il valore “XXXXXXX”, in quanto l’imposta di bollo potrebbe essere stata applicata sulla copia cartacea della fattura.

La messa a disposizione degli elenchi A e B, relativa al terzo trimestre 2023, è avvenuta il 15.10.2023, mentre fino al 31.10.2023 era possibile modificare l’elenco B.

L’importo dovuto viene visualizzato il 15.11.2023, mentre il termine del versamento è fissato alla fine del mese di novembre.

Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro.

In tal caso occorre prestare attenzione ai codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.

Pertanto, se non è stata versata l’imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 50 euro, entro il 30.11.2023 occorre versare nel modello F24 l’imposta di bollo distinguendo i due periodi.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista dall’articolo 13, primo comma, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Il termine di versamento dell’ultimo trimestre 2023, infine, è fissato al 28.2.2024 con utilizzo in F24 del codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
 
(MF/ms)




Chiarimenti sul differimento del pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta

Con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga al 16 gennaio 2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro.

Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per tali soggetti, il termine di versamento resta quindi fermo al 30 novembre 2023, se aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Tale impostazione appare coerente con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:

  • all’esclusione da IRAP dal 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3);
  • alla possibilità di fruire della c.d. “flat tax incrementale” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, § 1.1).
Contrariamente a quanto pareva emergere dal tenore letterale della norma, possono fruire della proroga anche i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, l’Agenzia osserva che occorre fare riferimento:

  • ai compensi, per i lavoratori autonomi;
  • ai ricavi “di cui all’articolo 57 del TUIR”, per gli imprenditori.
Il richiamo del citato art. 57 (peraltro non presente nel testo di legge, ma introdotto in via interpretativa) comporta, ad avviso dell’Agenzia, che rilevino tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e quindi:
  • sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, la circ. n. 31/2023 (§ 2) precisa che occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, si ritiene, anche della quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Convenzione Api per noleggio auto a lungo termine

Segnaliamo alle Aziende Associata un’opportunità grazie alla convenzione in essere tra Api Lecco Sondrio e la società LM Consulenze (fornitura di autovetture tramite la formula del noleggio a lungo termine).

Lm Consulenze, broker per le principali società di renting in Italia, riserva in virtù di questo accordo le seguenti condizioni agevolate agli Associati Api Lecco Sondrio, applicabili sia ad un singolo veicolo che ad una flotta aziendale per il noleggio di autovetture e veicoli commerciali fino a 35 q.li:

  • consulenza qualificata
  • preventivi in tempo reale
  • le migliori condizioni del mercato
  • reperimento auto in pronta consegna
  • accesso ad oltre 1.000 auto pronte a terra
  • servizio pre-leasing
  • puntuale assistenza post vendita
  • franchigia incendio e furto a “0”
Grazie alla formula dell’NLT è possibile avere in tempi brevissimi un’auto aziendale nuova con canone fisso mensile e libera da incombenze: assicurazioni, tassa di proprietà, pneumatici, manutenzione, assistenza sono tutti compresi nel canone.

Tra le proposte di imminente scadenza c’è un Bonus di 750 euro per ordini entro il 15 dicembre 2023 su oltre 700 vetture targate.
Disponibili più di 1000 auto targate, 3000 in arrivo a breve

La copertura da imprevisti è garantita, oltre che da una assicurazione Kasko, dall’auto sostitutiva immediata.

Per beneficiare delle condizioni agevolate riservate ai soci di Api Lecco Sondrio è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa.
 
Per maggiori informazioni contattare Manuela Sacchi: 0341.282822, manuela.sacchi@api.lecco.it
 

(MS/ms)
 
 




Corso “Lecco Skills Training Lab”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa. 
 

 
 
 




Corso gratuito “Lavorazioni meccaniche e utensileria – Lecco Skills Training Lab”: Open Day giovedì 16 novembre al Fiocchi

E’ in partenza la terza edizione di “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire, corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico, rivolto a residenti in provincia di Lecco disoccupati, in cassa integrazione a zero ore o che hanno abbandonato gli studi, d’età compresa tra 18 e 55 anni.
L’offerta formativa è strutturata in un percorso base e in un percorso avanzato, per un totale di 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio e di due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese con rilascio finale di un attestato di competenze.
Requisiti di accesso: possesso licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2.
Oltre a un’indennità mensile di tirocinio, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.
Api Lecco Sondrio è capofila del progetto formativo “Lavorazioni meccaniche e utensileria” con il supporto e la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confartigianato Imprese Lecco e Confindustria Lecco Sondrio. 

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani commentano: “Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questa iniziativa, frutto del lavoro di rete con la Camera di Commercio, il mondo dell’istruzione e della formazione professionale, le associazioni degli imprenditori della meccanica. La Provincia di Lecco ha fatto un nuovo e importante sforzo per reperire le risorse necessarie a finanziare questo progetto, poiché si tratta di una grande opportunità per giovani e adulti seriamente motivati a riqualificarsi e ad aumentare il proprio livello di occupabilità. Le prime due edizioni si sono chiuse positivamente: il 63,2% e il 79% dei partecipanti, che hanno completato il percorso formativo con il tirocinio, è stato poi assunto dalle aziende ospitanti con un contratto di lavoro, a testimonianza dell’efficacia della proposta realizzata in funzione delle competenze più richieste. Investire alcuni mesi di impegno e passione in questo corso significa avere ottime possibilità di lavoro nelle aziende del nostro territorio, che hanno estrema necessità di profili tecnici qualificati. La Provincia di Lecco continuerà a cofinanziare questi progetti formativi territoriali, che sono diventati buone prassi da replicare in altri territori“.

Giovedì 16 novembre, alle ore 17.00, si terrà l’Open Day del corso all’Istituto “Fiocchi” di Lecco, in via Belfiore 4, durante il quale si potranno visitare le moderne tecnologie del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità di Lecco.

Chiusura delle iscrizioni giovedì 30 novembre 2023, partenza del corso a dicembre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822

In allegato locandina e modulo di iscrizione del corso.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Fuori dal mondo del lavoro Un’occasione per rientrare

La Provincia del 9 novembre 2023, servizio sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio e Mestieri Lombardia. 




Crediti imposta energia e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo entro il 16 novembre 2023

Si avvicina il termine ultimo per utilizzare i crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023. La scadenza è infatti fissata al 16 novembre 2023 ed è stata così anticipata, rispetto all’originario 31 dicembre 2023, a opera dell’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe fisco”).

Allo stato attuale il decreto in questione si trova al Senato (A.S. 899) e dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023. Numerosi sono gli emendamenti presentati: alcuni per eliminare tale disposizione e ripristinare quindi il termine originario, altri per spostare il termine a fine novembre/inizio dicembre, altri ancora per sostituire l’anticipo del termine per l’utilizzo con una comunicazione da inviare entro il 16 novembre sul credito maturato a pena di decadenza del credito non ancora fruito (analogamente a quanto avvenuto per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022).

Al momento, tuttavia, resta in vigore il termine del 16 novembre 2023, come riportato anche nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici.La disposizione riguarda, come anticipato, i crediti relativi al I e II trimestre 2023.

Si ricorda che l’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso (originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023).
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
L’art. 7 del DL 132/2023 è intervenuto sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”. Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Pertanto, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

Termine da rispettare anche per i cessionari
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, come sopra esposto. A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine, attualmente fissato al 18 dicembre, ma che dovrebbe essere anticipato per tener conto della nuova scadenza.
Allo stato attuale, tuttavia, non risulta emanato alcun provvedimento a riguardo.
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
La tabella di seguito riporta gli specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24.
 

CODICI TRIBUTO
Imprese I trimestre 2023 II trimestre 2023
Energivore 7010 7015
Non energivore 7011 7016
Gasivore 7012 7017
Non gasivore 7013 7018
 
CODICI TRIBUTO CESSIONARI
Imprese I trimestre 2023 II trimestre 2023
Energivore 7746 7751
Non energivore 7747 7752
Gasivore 7748 7753
Non gasivore 7749 7754
(RP/mf)