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Webinar: “Fiera Blechexpo: salone internazionale per la lavorazione della lamiera”

In previsione della visita organizzata da Rete Ufficio Estero presso la fiera Blechexpo di StoccardaSalone Internazionale per la Lavorazione della Lamiera, l’Ufficio Estero organizza per giovedì 29 giugno 2023 ore 14.30 un webinar finalizzato a far conoscere la fiera alle aziende, fornendo loro informazioni in merito ai settori merceologici che possono maggiormente beneficiare della manifestazione partecipando come espositori.

Per partecipare al webinar è necessaria l’iscrizione CLICCANDO QUI
(La mattina del giorno del webinar invieremo il link agli iscritti)

Per info e costi sulla partecipazione alla visita del 9 novembre 2023 CLICCARE QUI 

 




“Gli ordinativi sono in frenata Ma il quadro non è ben chiaro”

La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.




Pagamento imposte: proroga per contribuenti Isa e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato il 14 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio.

“È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga
si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.
 

(MF/ms)




“Whistleblowing” per le aziende: in Api un webinar per capire cosa fare

Dal prossimo 15 luglio entra in vigore il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 a protezione delle persone che segnalano illeciti riguardanti le imprese. Per capire meglio come prepararsi a questa novità settimana scorsa Api Lecco Sondrio ha organizzato il webinar dedicato esclusivamente alle associate dal titolo: “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”.
E’ il primo seminario nel nostro territorio dedicato a questa nuova norma che recepisce la direttiva europea 2019/1937 e tra un mese dovrà essere messa in pratica da un numero considerevole di aziende, attualmente quelle con più di 50 dipendenti.

Il “whistleblower” (segnalatore o segnalante, in italiano) è una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) che decide legittimamente di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.
Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Il whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale – spiega Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondrio – tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Questa segnalazione può essere fatta attraverso una parte dedicata del sito aziendale che è gestita da terzi. Il webinar che abbiamo organizzato in Api è stato il primo passo per cercare di approfondire questa tematica, affinché sia trattata con la dovuta attenzione. Seguiranno in futuro altri momenti di approfondimento anche in base agli sviluppi normativi”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Società di comodo: verifica dello status con il test sull’operatività

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, la verifica dello status di “società di comodo” è effettuata avendo riguardo al solo “test di operatività”; è infatti abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

I modelli REDDITI 2023 recano, come di consueto, nel quadro RS l’apposito prospetto in cui indicare i valori rilevanti ai fini del test e, in caso di mancato superamento, il reddito minimo da imputare ai fini IRES.

Il test è articolato nelle seguenti fasi:

  • determinazione dei ricavi minimi presunti, applicando le percentuali di legge (indicate dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94) al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, nonché altre immobilizzazioni;
  • determinazione dei ricavi effettivi, rappresentati dai ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico.
Entrambi gli importi sono determinati assumendo la media dei valori dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti. Se dal confronto tra i due importi emerge che il primo termine eccede il secondo, la società si considera “non operativa”.

Più nello specifico, le percentuali applicabili ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti sono pari al:

  • 2%, per partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 6%, per immobili e altri beni;
  • 5%, per immobili A/10;
  • 4%, per immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, torna ad applicarsi l’aliquota del 6%);
  • 1%, per immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 15%, per altre immobilizzazioni.
Con particolare riferimento agli immobili abitativi rivalutati, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici; se invece la rivalutazione ha efficacia anche fiscale si assume il valore maggiorato.

Prendendo il caso di un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, da 100.000 a 400.000 euro con efficacia ai fini fiscali dal 1° gennaio 2021, si avrebbe:

  • per il 2020, il valore non rivalutato con coefficiente del 6%;
  • per gli anni 2021-2022-2023, il valore rivalutato con coefficiente del 4%;
  • per gli anni 2024 e successivi, il valore rivalutato con coefficiente del 6%.
Per ciascuno dei periodi agevolati al 4%, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (ris. 20 dicembre 2013 n. 101 e circ. 27 aprile 2017 n. 14, § 6), occorre assumere il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio.

Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, anche in tal caso, come detto, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.

Tra i ricavi rientrano quelli iscritti alle voci:

  • A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
  • A.5 (altri ricavi o proventi).
Si considerano altresì gli incrementi delle rimanenze rilevati nelle seguenti voci del Conto economico:
  • A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
  • A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
  • B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci).
    Non rientrano, invece, i decrementi delle rimanenze.
Tra gli “altri proventi” si considerano quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico (a eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l’altro, l’imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.

Il reddito minimo è calcolato, in via presuntiva, come somma degli importi determinati applicando ai valori di alcuni beni, le seguenti percentuali forfetarie:

  • 1,5% per azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
  • 4,75% per immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in leasing;
  • 4% per immobilizzazioni classificate nella categoria catastale A/10 (immobili a uso ufficio);
  • 3% per immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,9% per immobili (di qualunque natura) situati in un Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 12% per le altre immobilizzazioni, anche in leasing.
    In questo caso, le percentuali devono essere applicate al valore dei relativi aggregati rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo (e non alla media triennale).
Si procede, quindi, al confronto tra l’ammontare di tale reddito minimo con il reddito imponibile del quadro RN. Se il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di un importo pari alla differenza dei due termini.
 

(MF/ms)




Società di capitali: termini di versamento delle imposte

Le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In alcune circostanze, però, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

A seconda che il bilancio venga approvato nel termine ordinario oppure nel termine lungo, varia la scadenza per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l’Ires, l’Irap e le relative imposte sostitutive.

Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2022 e di prima rata dell’acconto 2023 è fissata per l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), ossia per i soggetti solari per il 30 giugno 2023, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).

La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al 31 luglio 2023. Il differimento della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell’importo dovuto, considerato al netto degli importi compensati in F24.

In questi casi nel frontespizio del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile 2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo che l’Agenzia delle entrate possa verificare che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio era il 28 maggio 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Il frontespizio del modello Redditi 2023 SC dovrà essere così compilato.

Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, entro il termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, entro il 29 giugno 2023, la scadenza per il pagamento delle imposte varia a seconda della data di approvazione del bilancio.

Infatti, al riguardo, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001prevede che “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all’Ires e all’Irap – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Evidentemente è sempre possibile avvalersi del versamento differito entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l’importo dovuto. Quindi, se l’assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:

  • entro il 31 maggio 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 30 giugno 2023 oppure in data 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • entro il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 31 luglio 2023 oppure in data 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Se, infine, il bilancio verrà approvato dopo il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte rimane fermo al 31 luglio 2023 oppure al 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio in data 25 maggio 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio è il 24 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Nel frontespizio del modello Redditi 2023 SC:
  • al campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione”, deve essere indicata la data del 25 maggio 2023;
  • al campo “Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, deve essere indicata la data del 29 giugno 2023.
 

(MF/ms)




Industria in ansia Ancora un calo per la produzione

La Provincia del 13 giugno 2023, parla Enrico Vavassori Presidente di Api Lecco Sondrio. 




Energivori classe di agevolazione VAL.x anno 2023: versamento Asos entro il 30 giugno

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2023 che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere versata in acconto alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della Csea potranno generare e scaricare l’avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Decorso inutilmente il termine di pagamento, la Csea applicherà gli interessi di mora sui contributi da corrispondere.
 
Ricordiamo che la generazione dell’avviso di pagamento analogico blocca la possibilità di richiedere la rettifica della dichiarazione fino al pagamento dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RF/am)




Indagine Centro Studi sulle risorse umane: articoli pubblicati

I servizi pubblicati da La Provincia di Lecco, Lecconotizie e UnicaTv. 
 



Proiezione film in Api sul Gerenzone: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dal Giornale di Lecco e Lecconotizie.