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Polizze catastrofali: pubblicate le faq Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato i primi chiarimenti in merito all’operatività in capo alle imprese dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 e  D.M. n. 18/2025 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Si riportano i chiarimenti del MIMIT per aspetto operativo. Le FAQ confermano i chiarimenti già forniti da ANIA nei giorni scorsi.
 

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali
Beni in affitto/leasing/noleggio L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione. 
Immobili con abusi edilizi Obbligo escluso in quanto l’articolo 1 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Immobili in costruzione I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze collettive L’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Imprese obbligate  Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
Adeguamento polizze in essere  L’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
Studio legale  Escluso. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Abitazioni ad uso promiscuo Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Veicoli iscritti al PRA L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 
(MF/ms)




“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




Forum Internazionale Astana (Kazakhstan): 28/29/30 maggio 2025

Alla luce dei rapporti tra Confapi e il Governo Kazako e come follow up del Forum di ottobre a Milano, il vice primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan ha invitato il Presidente Confederale Cristian Camisa a partecipare al Forum che si terrà ad Astana il 28, 29 e il 30 maggio 2025.

Il programma dell’evento si articolerà attorno a tre temi principali: politica estera e sicurezza internazionale, energia e cambiamento climatico, economia e finanza.

Nella giornata del 28 sono previsti B2B.

Cliccando qui è possibile visitare 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(SF/am)




Confapi Lecco Sondrio: grande interesse per il seminario tecnico sul radon

Auditorium di Confapi Lecco Sondrio quasi completamente prenotato per il seminario tecnico che si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15 e tratterà questo tema: “Rischio radon: il gas naturale che minaccia la salute”.
L’approfondimento è organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Lecco, relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori che ha sviluppato il suo intervento secondo queste tematiche: origine del radon e i suoi effetti per la salute, obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori, strumenti e modalità di misura e valutazione del rischio.
All’evento, che sarà valido per i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine, sono stati invitati imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, nonché professionisti dell’edilizia.
Saranno circa 90 i partecipanti al seminario tecnico.

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore – spiega Federica Fagioli -. All’esterno, si disperde rapidamente, mentre può accumularsi negli ambienti chiusi, principalmente ai piani terra e interrati, soprattutto se scarsamente ventilati, rappresentando un potenziale pericolo per la salute umana. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon nell’aria ed il rischio di tumore ai polmoni. Il seminario in programma offrirà una panoramica su questo argomento poco conosciuto, affrontando gli adempimenti normativi sui luoghi di lavoro”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 
 




Decreto bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos del secondo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 131/2025/R/com, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha reso operativa la misura prevista dall’art. 3 del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025) che prevede l’azzeramento temporaneo della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 
Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Ottima opportunità per conoscere il mondo del lavoro”

Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna materiali per i gruppi in concorso alla seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”. Venerdì 11 aprile 2025, ore 12, le 23 classi dovranno far pervenire all’associazione i loro progetti (presentazione, video e eventuale prototipo) che poi verranno giudicati da una giuria e il 13 maggio verranno rese note le tre classi vincitrici con l’evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco.
Tra le novità di quest’anno, oltre ad aver dedicato il concorso solo alle scuole secondarie di secondo grado e CFP, c’è l’apertura anche agli istituti della provincia di Sondrio. Tra questi si trova una classe quinta, indirizzo informatico, dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno: “Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor Massimiliano Manni -, siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca srl di Andalo Valtellino impegnata nel settore packaging, abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi nell’individuare qualcosa di pratico, un progetto, da mettere a disposizione dell’azienda per semplificare il loro lavoro. Si sono divisi in vari gruppi per studiare la parte di codice, di marketing e il video. Stanno lavorando, vediamo cosa presenteranno alla fine. Credo che questo concorso sia una buona opportunità per metterli in contatto con una realtà locale e fargli capire come funziona un’azienda”.

Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri

Ufficio Stampa




Bando Invitalia per pmi: apertura imminente 4 aprile 2025

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025 e n.204 del 20/03/2025 alle quali si rimanda, si segnala che la data di apertura del bando è imminente: 4 aprile 2025.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: cliccare qui 

Sul sito invitalia dettagli utili: cliccare qui 

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (0341282822, silvia.negri@confapi.lecco.it).

 
(SN/am)
 




Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l’ipotesi di rinvio di sette mesi per l’obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L’obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: “Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, tenutosi il 26 marzo scorso. 

(MS/am)




Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
  • nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
  • nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
  • la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)




Pronti i coefficienti per l’Imu 2025 dei fabbricati “D” delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.

In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).