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Concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Ottima opportunità per conoscere il mondo del lavoro”

Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna materiali per i gruppi in concorso alla seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”. Venerdì 11 aprile 2025, ore 12, le 23 classi dovranno far pervenire all’associazione i loro progetti (presentazione, video e eventuale prototipo) che poi verranno giudicati da una giuria e il 13 maggio verranno rese note le tre classi vincitrici con l’evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco.
Tra le novità di quest’anno, oltre ad aver dedicato il concorso solo alle scuole secondarie di secondo grado e CFP, c’è l’apertura anche agli istituti della provincia di Sondrio. Tra questi si trova una classe quinta, indirizzo informatico, dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno: “Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor Massimiliano Manni -, siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca srl di Andalo Valtellino impegnata nel settore packaging, abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi nell’individuare qualcosa di pratico, un progetto, da mettere a disposizione dell’azienda per semplificare il loro lavoro. Si sono divisi in vari gruppi per studiare la parte di codice, di marketing e il video. Stanno lavorando, vediamo cosa presenteranno alla fine. Credo che questo concorso sia una buona opportunità per metterli in contatto con una realtà locale e fargli capire come funziona un’azienda”.

Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri

Ufficio Stampa




Bando Invitalia per pmi: apertura imminente 4 aprile 2025

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025 e n.204 del 20/03/2025 alle quali si rimanda, si segnala che la data di apertura del bando è imminente: 4 aprile 2025.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: cliccare qui 

Sul sito invitalia dettagli utili: cliccare qui 

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (0341282822, silvia.negri@confapi.lecco.it).

 
(SN/am)
 




Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l’ipotesi di rinvio di sette mesi per l’obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L’obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: “Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, tenutosi il 26 marzo scorso. 

(MS/am)




Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
  • nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
  • nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
  • la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)




Pronti i coefficienti per l’Imu 2025 dei fabbricati “D” delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.

In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
 




Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

  • assolvere    all’adempimento    evitando    di    doversi    abilitare    e    trasmettere     la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.



Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2024
In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega                                  €. 25,00     (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega                              €. 35,00     (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                                         €. 58,00     (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                                           €. 75,00    (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                                                     €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                                                       €.105,00   (86,07 + IVA)
  
IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per    info    e    appuntamenti    dalle    9.00    alle    12.30:   Doretta    Riva    (0341.282822) 730@confapi.lecco.it       doretta.riva@confapi.lecco.it

 
(MS/ms)



Fiere internazionali estere: bando Camera di Commercio di Como-Lecco 2025

A partire dall’8 aprile 2025 sarà attivo il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, finalizzato a sostenere le imprese che parteciperanno a fiere internazionali all’estero nel 2025. Il bando prevede contributi a fondo perduto al 50% per un massimo di 5.000 euro.
 
Beneficiari:
  • Micro, piccole e medie imprese (MPMI)
  • Con sede legale o operativa nella circoscrizione territoriale di Como-Lecco
  • Aziende che non abbiano usufruito del bando 2024
 
Contributo:
  • A fondo perduto al 50%, fino a un massimo di 5.000 euro
  • Investimento minimo richiesto: 3.000 euro
 
Spese ammissibili:
Le spese per la partecipazione a fiere internazionali nel 2025, comprese le seguenti:
  • Noleggio e allestimento dell’area espositiva
  • Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
  • Servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo
  • Servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza)
  • Partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing previste dal programma ufficiale della fiera
 
Sono ammesse anche le spese sostenute e quietanzate entro il 28 febbraio 2026, inclusi eventuali acconti versati all’ente fiera nel 2024.

 

Modalità di presentazione della domanda:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dall’8 aprile 2025.
 
Valutazione delle domande:
La procedura di valutazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande inviate, in modalità “click day”.

CLICCANDO QUI è possibile scaricare il bando e il modulo di adesione. 
 

Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it

(CP/am)




Premiazione annuale azienda associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2025 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)