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Decreto Semplificazioni: novità in materia rifiuti

La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 aveva introdotto alcune novità in materia di rifiuti, modificando nuovamente il Tua Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tra le modifiche più rilevanti, in vigore dal 31 luglio 2021, se ne evidenziano due:
  • la sospensione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti “intermediari” ossia quelli autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), confermando tuttavia la loro responsabilità per il successivo corretto smaltimento dei rifiuti. L’articolo 188 c.5 modificato recita «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». 
     
  • lo svuotamento delle fosse biologiche / bagni chimici viene equiparato ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto; per questo hanno la possibilità di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti della manutenzione presso la propria sede, nei termini di Legge; resta comunque l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria 4 ed è previsto un documento ad hoc per il trasporto di detti rifiuti. 
    (SN/bd)



Nuovo registro per i trasportatori di rifiuti metallici: iscrizione all’albo semplificata dall’ 1 settembre 2021

Dal primo settembre si applica la Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali con la quale è stato istituito il registro dei trasportatori di rifiuti metallici, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Nella delibera che si allega è presente l’elenco dei Cer trasportabili.

Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, sotto le 3000 tonn fino a oltre 200.000 tonn. La delibera contiene i requisiti e le procedure di iscrizione da seguire e anche un automatismo per le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria, di cui all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3.

(SN/bd)
 




Ccnl Unionchimica Confapi: aumenti minimi tabellari dall’ 1 settembre 2021

Ricordiamo alle aziende associate del settore che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionchimica–Confapi dell’8 marzo 2019 per i comparti chimica, concia e settori accorpati, plastica-gomma, abrasivi, ceramica e vetro, prevede l’erogazione della terza tranche di aumento contrattuale con decorrenza 1 settembre 2021.

I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.

(FP/fp)




Variazioni Contributo Ambientale Conai dall’1 gennaio 2022

Dal 2022 Conai ha stabilito la diminuzione del Cac il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. In dettaglio trovate la scheda allegata riporta le variazioni, qui si sottolinea in particolare la riduzione per l’acciaio (da 18 a 12 €/ton ovvero – 6 €/ton).
Inoltre, si modifica la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, le fasce passano da 4 a 5.

Nel comunicato disponibile sul sito Conai è consultabile una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute.
Al momento opportuno saranno aggiornate le pagine del sito con gli importi del contributo ambientale.

L’informativa viene inviata agli amministratori/rappresentanti legali e ai referenti per la compilazione delle dichiarazioni del contributo ambientale Conai delle aziende consorziate interessate. Ovviamente le variazioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(SN/bd)
 
 




Radon: relazione entro il 27 agosto 2022

L’adempimento sembra lontano, ma siccome richiede dei dati tramite misurazione del livello di radon, attraverso rilevatori specifici che devono rimanere esposti per lungo tempo, è necessario attivarsi fin da ora. Infatti entro il 27 agosto 2022 bisogna redigere una relazione dettagliata da tenere agli atti.

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.

Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:

  • sotterranei
  • locali semisotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
  • stabilimenti termali
Occorre dunque installare al più presto, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale, i rilevatori di radon nei luoghi elencati, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da ottenere i dati sulla concentrazione di Radon.

Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).

Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.

La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.

Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.

(SN/bd)
 
 




Green Pass nelle mense aziendali: chiarimento

Con il DL n. 52/2021 (art. 9), la certificazione verde Covid‐19 detta “Green Pass” è stata inizialmente prevista come obbligatoria per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali e, successivamente, è stata estesa alle attività di ristorazione, comprese fra le attività indicate nel DL n. 105/2021 e nel Dl n. 111/2021 di agosto; nello specifico si parla espressamente di obbligo nel caso di “accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.
 
Sull’applicabilità della disposizione normativa alle mense aziendali, il Governo è intervenuto con una Faq, datata 14 agosto 2021, che risponde a questa domanda: “per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, è necessario esibire la certificazione verde Covid19?“ La risposta è stata la seguente: “sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid‐19 con le modalità indicate dal Dpcm vigente”.
 
Considerato il fatto che le indicazioni ministeriali individuano nei soli “gestori dei servizi” i soggetti responsabili della verifica del possesso del cosiddetto Green Pass da parte degli utenti, parrebbe quindi che il caso preso in considerazione sia soltanto quello delle mense in cui avviene la somministrazione dei pasti, da parte di un soggetto terzo a questo incaricato. Ne consegue che sarebbero pertanto escluse dall’applicazione della verifica sul possesso o meno del Green Pass tutte quelle situazioni aziendali caratterizzate dalla sola messa a disposizione da parte dell’azienda di un locale dove poter consumare il pasto senza che vi sia somministrazione. In questi casi le modalità di accesso e fruizione dei locali devono continuare ad essere normati dai protocolli aziendali anticovid, che comprendono le note misure di distanziamento e sanificazione previste dal Dpcm 14/03/2020 e s.m.i.
 
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di assicurarsi che, laddove presente, il gestore del servizio di ristorazione si sia organizzato per il controllo del green pass; in tutti i casi è comunque opportuno verificare che i protocolli aziendali siano adeguati e coerenti con le più recenti disposizioni; nella verifica è previsto il coinvolgimento di: medico competente, rappresentanze sindacali o Rls ed Rspp.
 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta a disposizione per il supporto che ritenete utile, ad esempio per una verifica di completezza e aggiornamento dei protocolli.

Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.

Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
 
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.

 
(SN/bd)
 




Rappresentante lavoratori per la sicurezza: pubblicazione disponibile sul sito Ats Brianza

Sul sito Ats Brianza è stato pubblicato il documento sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nei luoghi di lavoro, prodotto da un gruppo di persone formato da soggetti diversi che rappresentano le aziende e le istituzioni.

Il documento può essere liberamente utilizzato e contiene moltissime informazioni di carattere generale ma anche operative per comprendere come individuare, nominare e permettere al meglio l’esercizio di questa figura, nelle diverse realtà aziendali.

Si consiglia di mostrare il documento al responsabile della sicurezza Rspp ed eventualmente anche al responsabile del sistema di gestione sicurezza certificato, al fine di coinvolgere adeguatamente l’Rls, condividere i contenuti e adeguare le prassi aziendali alle disposizioni in esso contenute.

La scheda 5 contiene delle domande guidate per far emergere gli spazi di miglioramento.

(SN/bd)
 




Adeguamento iscrizioni all’albo gestori ambientali: trasporto rifiuti cat. 2-bis e 4

Ad un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (3 settembre 2020) che recepiva in Italia le direttive europee in tema di economia circolare, l’albo gestori ha introdotto una delibera per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis. Si tratta della delibera n. 7 del 28 luglio 2021 che è disponibile sul sito dell’albo e che si allega per comodità.

Per riprendere le novità introdotte dal 116/2020 è utile consultare le precedenti circolari Api n. 397 del 1 luglio 2021 e n.332 del 3 giugno 2021.

Si allega una scheda con gli elenchi L-quater ed L-quinqes.

(SN/bd)
 
 

 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2021

 
L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risultato nel mese di luglio 2021 con indice pari a 104,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2021 al 14 agosto 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,267962 %.
 
(FV/fv)
 




Maternità: indagine di ConfapiD

ConfapiD, il gruppo nazionale Donne Imprenditrici di Confapi, promuove un’indagine finalizzata ad individuare proposte e soluzioni per disegnare un ambiente professionale a misura femminile. Oggi non sempre è facile conciliare le esigenze dell’imprenditore/trice e quelle delle dipendenti nei periodi di maternità. Lo sanno bene le componenti di ConfapiD, che ha deciso di avviare un’indagine su questo delicato tema.

Nel questionario si chiede a imprenditori e imprenditrici di descrivere la propria situazione ed esporre le proprie idee/istanze per facilitare la gestione della maternità nell’ambiente imprenditoriale e familiare.

Per rispondere al questionario cliccare qui.

(SG/sg)