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Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)
 




“Formare per assumere”: le nostre proposte

Come da nostra circolare 417  informiamo le aziende associate che il “Bando Formare per assumere di Regione Lombardia” è ancora aperto ed è possibile presentare le domande per la richiesta dei voucher formazione e degli incentivi occupazione. 

 

Api Lecco Sondrio, in qualità di ente accreditato ai servizi di fomrazione di Regione Lombardia, può seguire le aziende per la creazione di percorsi formativi ad hoc.

A titolo esemplificativo abbiamo creato le seguenti proposte formative, trovate le specifiche nell’allegato:

Contabilità e Procedure Amministrative
Contabilità e bilancio per non addetti
Gestione del magazzino e delle scorte con sistemi informatici
Informatica, digitalizzazione e comunicazione
Disegno meccanico e lavorazione su macchine CNC
Pneumatica e Oleodinamica

Ricordiamo che l’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni con un contratto:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
La delibera e l’avviso sono disponibili sul sito di Regione Lombardia

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare Tiziana Montana: tiziana.montana@api.lecco.it, 0341.282822. 

(TM/tm)




Gestione dei casi Covid19 nelle aziende

La presente circolare intende portare all’attenzione delle imprese i siti internet ministeriali, regionali e locali aggiornati che descrivono le modalità per il tracciamento dei casi Covid19.

In presenza di un caso positivo fra i dipendenti (anche se la sintomatologia è insorta al di fuori dell’azienda) è noto che bisogna segnalare la presenza di contatti stretti fra i dipendenti, per i quali è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena. Viceversa, l’insorgenza di casi tra i dipendenti in assenza di contatti stretti non richiede segnalazione.

Il portale del ministero della salute che riguarda la gestione dei casi e dei contatti stretti è aggiornato ad ottobre 2021 ed è consultabile nell’apposita sezione dedicata dove si trovano alcune faq molto utili.

Le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti si svolgono come descritto nella pagina di Ats Brianza a questo dedicata, suggeriamo di dare una lettura per conoscere modalità e tempi delle diverse fasi di sorveglianza dei casi sospetti, confermati, sintomatici o meno. Lo schema che qui segnaliamo descrive sinteticamente come comportarsi nelle diverse circostanze.

I medici competenti o i referenti Covid19 delle aziende, che non hanno nominato un medico competente, hanno a disposizione un portale per la segnalazione di contatti Covid in azienda

(SN/bd)
 
 




Modello Ot23: promemoria per azioni di prevenzione entro fine anno 2021

Con la presente si ricorda che, volendo beneficiare dei vantaggi economici previsti per chi rendiconta attività di prevenzione in linea con quelle elencate nel modello Ot23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022, occorre completare gli interventi entro dicembre 2021 e preparare la documentazione probante entro fine febbraio 2022. Il tema era già stato comunicato con circolare Api n. 465 del 4 agosto 2021.

Fra le azioni che possono assegnare punteggio, si segnalano in particolare alcune voci quali vale la pena prestare attenzione:

Voce E-17 (50 punti) tema “quasi infortuni”: l’azienda deve dimostrare di raccogliere e analizzare i quasi infortuni che possono accadere e di attuare misure atte ad evitare che gli eventi critici si ripetano.

Voce E-5 (100 punti) tema “gestione della sicurezza”: l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e smi, anche secondo le procedure semplificate di cui al Dm 13/2/2014.

Voce F-6 (40 punti) tema “piano emergenza e prova di evacuazione”: l’azienda con meno di 10 addetti deve dimostrare di aver fatto una prova di evacuazione annuale in conformità al piano di emergenza aziendale.

Voce F-4, F-7 (50 punti) tema controllo a distanza “attrezzature antincendio” e “Dpi”: l’azienda deve dimostrare di avere adottato sistemi di controllo a distanza attraverso apposita sensoristica.

Voce F-1, F-2 (40 punti) tema “lavoro solitario” e “defibrillatore”: l’azienda deve dimostrare di aver dotato le persone o gli ambienti di lavoro di dispositivi specifici, uomo a terra e defibrillatore.

Voce D-3 (30 punti) tema “micro-formazione”: l’azienda ha organizzato e svolto una formazione aggiuntiva breve, mediante strumenti digitali, per richiamare e rinforzare contenuti trattati nei corsi frequentati in modo più tradizionale.

Si invitano le aziende a consultare con attenzione il modello e la guida che si trovano in basso alla pagina del sito Inail dedicata al modello Ot23.

Per completezza si allegano anche le Faq di ottobre 2021, caricate da Inail alla stessa pagina, e si resta a disposizione per supportare le aziende che non avessero mai utilizzato questa misura o che avessero dei dubbi su qualche punto.

(SN/bd)
 
 




Alternanza scuola-lavoro con Cfp Aldo Moro: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che il Cfp Aldo Moro ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) della classe II della sezione meccanica per i seguenti periodi: 

1° stage – Dal 14/02/2022  al  11/03/2022
2° stage – Dal 02/05/2022  al  27/05/2022

I ragazzi sono cinque e risiedono rispettivamente a:

  • Oggiono
  • Monticello Brianza
  • Sirone
  • ​Lecco
  • Cremella
     
Api Lecco Sondrio raccoglie l’elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l’alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it. 

N.b.: L’abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l’Istituto. Una volta confermato l’abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.
L’azienda si impegnarà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell’azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico. 

(TM/tm)




Green Pass sui luoghi di lavoro: modifiche alla legislazione

A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina che regola l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro

In particolare, la più significativa di tali novità riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della validità, con conseguente esonero degli stessi dai controlli effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.

Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:

  • la previsione di uno specifico obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle relative rappresentanze in merito alle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche dei Green Pass;
  • la puntualizzazione che per i lavoratori in somministrazione le verifiche sul possesso del Green Pass sono di competenza dell’utilizzatore, restando a carico del somministratore solo un obbligo di informativa;
  • la precisazione che la scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni  e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita eclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti, di rinnovare più volte (e non più solo una volta), fino al 31 dicembre 2021, il contratto per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass;
  • la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

(FV/fv)




Webinar 1 dicembre: “Cop 26: dalla parte delle imprese” con Marco Frey

Informiamo che il prossimo 1° dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30  si terrà il webinar “COP 26 : dalla parte delle imprese” all’interno del quale interverrà il prof. Marco Frey, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presidente di Global Compact Italia,  che presenterà  i risultati della COP 26 e le implicazioni pratiche per le aziende. Frey ha partecipato in prima persona alla conferenza mondiale sul clima a Glasgow.
 
Verranno inoltre illustrati i risultati del progetto “Smart 2” di accompagnamento delle imprese verso la sostenibilità e la CSR realizzato da GREEN Bocconi.
 
Inoltre il prof. Fabio Iraldo, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore di GEO Bocconi, illustrerà le attività del nuovo progetto RE-FIL di accompagnamento delle filiere responsabili messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.
 
Tutte le informazioni e la possibilità di iscrizione sul sito della Camera di Commercio.
 
Brochure in allegato.

(SN/am)




Antincendio: novità sulla formazione degli addetti

Il Dm 2 settembre 2021 (GU 4 ottobre 2021, in allegato) ha introdotto alcune novità in tema di formazione per gli addetti alle emergenze che sono state meglio chiarite con la circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega). Di seguito si sintetizzano gli elementi principali.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.

Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.

 
(SN/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2021 con indice pari a 105,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 14 novembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,302786%.

 
(FV/fv)
 




Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il codice di prevenzione incendi vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 1) in esercizio 2) in emergenza; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l’attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie
I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)