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Fondapi: variazioni aliquote anno 2021

Si comunicano le variazioni delle aliquote contributive FONDAPI a carico azienda con decorrenza 1°gennaio 2021 per i seguenti settori:

Chimica (concia e settori accorpati)

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,46%.Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,06%.

Gomma-Plastica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

Ceramica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,10%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,70%. 

Vetro

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,40%.

Abrasivi

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,05%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,20%.

Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,90%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

 

(FP/tm) 




Reach e rifiuti: nuova banca dati Scip dal 5 gennaio 2021

Scip sta per “Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)”. Si tratta di una banca dati destinata a contenere informazioni relative a “sostanze preoccupanti, Svhc Substances of very high concern” in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Nella banca devono essere convogliate le informazioni sulle sostanze incluse nella Candidate List (normativa Reach), affinchè siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di trattamento dei rifiuti.

Sul sito dell’Echa una infografica mostra cosa si intende per articoli e oggetti complessi.

L’obbligo di notifica, dal 5 gennaio 2021, riguarda le aziende che immettono nel mercato dell’Ue articoli contenenti sostanze preoccupanti ovvero quelle che, pur non essendo soggette a registrazione Reach, sono presenti in concentrazione superiore allo 0,1% p/p e sono elencate nella Candidate list. L’obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.
Da febbraio 2021, le informazioni presenti nel database Scip sul sito dell’Echa sono a disposizione degli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati e saranno accessibili ai consumatori. 

La banca dati Scip concretizza una misura prevista dalla normativa europea sui rifiuti, in particolare la Direttiva 2008/98/Ce all’art. 9 Prevenzione dei rifiuti come modificata dalla Dir. (Ue) 2018/851. La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce misure per affrontare gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana e per migliorare l’uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare. Molte altre informazioni si possono trovare sullapagina specifica di Echa.

(SN/bd)




Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall’istituto:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è martedì 16 febbraio 2021;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento 902021 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "Invio dichiarazione salari" e la relativa applicazione "Alpi online" entro lunedì 1° marzo 2021;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "Riduzione Presunto" entro martedì 16 febbraio 2021;

Basi di calcolo
E’ possibile scaricare l’aggiornamento basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” del portale www.inail.it

 

Addizionale fondo amianto
L’istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l’esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, l’addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l’anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

 

 

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021

 

Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Martedì 16 febbraio 2021 Martedì 16 febbraio 2021  
II rata Domenica 16 maggio 2021 Lunedì 17 maggio 2021 0,00143863
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575
IV rata Martedì 16 novembre 2021 Martedì 16 novembre 2021 0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv) 




Conai: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).
Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)




CCNL Unionmeccanica – Confapi: erogazione welfare gennaio 2021 piattaforma Api

In accordo con quanto previsto dalla dichiarazione comune firmata in data 12 gennaio 2021 da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e in considerazione di quanto previsto dall’art. 90 del Ccnl per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, si comunica che a partire dal 15 gennaio 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare per un valore complessivo di 150,00 € secondo le modalità previste dall’art. 52 del sopracitato Ccnl.
A tal proposito segnaliamo che Api offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente. La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per avere maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile consultare il sito internet (http://api-welfare.it/) e compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Relazioni Industriali (0341.282822).
(FV/fv)




Collocamento disabili: sospesi gli obblighi di assunzione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che sono sospesi gli obblighi occupazionali in tema di collocamento obbligatorio per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

La circolare precisa che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo delle aziende di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti verrà ripristinato nel momento in cui cesserà la situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

(FV/tm) 




Collocamento disabili: dote impresa azioni post Covid 19

Si comunica alle aziende che, con Determina Dirigenziale n. 1144 del 23/12/2020, il "Bando Dote Impresa Azioni post Covid-19 Collocamento Mirato" è stato prorogato al 30/06/2021, come da comunicazione di Regione Lombardia del 14/12/2020 (ns. prot. n. 5497 del 21.12.2020) che recepisce la decisione della Commissione Europea del 10/12/2020 di prorogare, a seguito della crisi economica derivante dal perdurare della pandemia di Covid-19, i Bandi già pubblicati nella fase di ripresa post Covid-19.

Le risorse ancora disponibili sono:

  • Azione 1 "Mantenimento Lavorativo": € 113.931,50;
  • Azione 2 "Smartworking per persone disabili occupate": € 26.000,00;
  • Azione 4 "Contributo per indennità ai tirocinanti": € 10.000,00.

La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30/06/2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Per maggiori informazioni sul Bando in oggetto rimandiamo alla circolare API N°371 del 7 settembre 2020.

(TM/tm) 




Legge di bilancio 2021: novità in materia lavoro e previdenza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Di seguito le principali novità:

 Proroga CIG Covid (comma 300)

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (comma 306)

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

  • un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (commi 309 e ss.)

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (comma 8)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (comma 10)

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (comma 16)

Viene esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità (comma 25)

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud  (comma 161)

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili (comma 481)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv) 




Decreto Mille Proroghe: procedura semplificata smartworking

È stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”).
Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare si segnala la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di Smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto i datori di lavoro privati potranno:

  • continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

(FV/tm)




Etichettatura ambientale: obbligo sospeso per un anno

Nel cosiddetto “Milleproroghe 2021” cioè il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 che è immediatamente vigente, l’art. 15 comma 6 introduce una proroga significativa per tante aziende: viene introdotta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di etichettatura ambientale conforme alle specifiche tecniche; precisamente viene sospeso per 1 anno questo articolo: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (art. 219, primo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).
Viceversa, non è stata prevista nessuna sospensione per questo obbligo “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/Ce della Commissione” (art. 219, secondo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).

Si invitano gli associati a consultare direttamente l’informativa già diffusa sul sito web di Conai.

(SN/bd)