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Collocamento disabili: sospesi gli obblighi di assunzione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che sono sospesi gli obblighi occupazionali in tema di collocamento obbligatorio per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

La circolare precisa che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo delle aziende di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti verrà ripristinato nel momento in cui cesserà la situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

(FV/tm) 




Collocamento disabili: dote impresa azioni post Covid 19

Si comunica alle aziende che, con Determina Dirigenziale n. 1144 del 23/12/2020, il "Bando Dote Impresa Azioni post Covid-19 Collocamento Mirato" è stato prorogato al 30/06/2021, come da comunicazione di Regione Lombardia del 14/12/2020 (ns. prot. n. 5497 del 21.12.2020) che recepisce la decisione della Commissione Europea del 10/12/2020 di prorogare, a seguito della crisi economica derivante dal perdurare della pandemia di Covid-19, i Bandi già pubblicati nella fase di ripresa post Covid-19.

Le risorse ancora disponibili sono:

  • Azione 1 "Mantenimento Lavorativo": € 113.931,50;
  • Azione 2 "Smartworking per persone disabili occupate": € 26.000,00;
  • Azione 4 "Contributo per indennità ai tirocinanti": € 10.000,00.

La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30/06/2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Per maggiori informazioni sul Bando in oggetto rimandiamo alla circolare API N°371 del 7 settembre 2020.

(TM/tm) 




Legge di bilancio 2021: novità in materia lavoro e previdenza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Di seguito le principali novità:

 Proroga CIG Covid (comma 300)

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (comma 306)

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

  • un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (commi 309 e ss.)

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (comma 8)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (comma 10)

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (comma 16)

Viene esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità (comma 25)

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud  (comma 161)

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili (comma 481)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv) 




Decreto Mille Proroghe: procedura semplificata smartworking

È stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”).
Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare si segnala la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di Smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto i datori di lavoro privati potranno:

  • continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

(FV/tm)




Etichettatura ambientale: obbligo sospeso per un anno

Nel cosiddetto “Milleproroghe 2021” cioè il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 che è immediatamente vigente, l’art. 15 comma 6 introduce una proroga significativa per tante aziende: viene introdotta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di etichettatura ambientale conforme alle specifiche tecniche; precisamente viene sospeso per 1 anno questo articolo: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (art. 219, primo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).
Viceversa, non è stata prevista nessuna sospensione per questo obbligo “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/Ce della Commissione” (art. 219, secondo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).

Si invitano gli associati a consultare direttamente l’informativa già diffusa sul sito web di Conai.

(SN/bd)




Trasporto rifiuti da attività produttive: le novità

Poco prima di natale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l’aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più “assimilabili agli urbani”.

Sul sito dell’albo è direttamente consultabile la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici Eer e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; gli elenchi citati sono facilmente rintracciabili in allegato alla circolare Api n. 488 del 19 novembre 2020 a cui si rimanda.

Per completezza si ricorda che:
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

La decisione dell’albo garantisce una “transizione” non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, “attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta ”ma non comprende le “attività industriali”.

Api Lecco sta seguendo i risvolti di queste novità e ne darà comunicazione non appena ci saranno indicazioni chiare, senza le quali non resta che proseguire le attività di gestione rifiuti come finora svolte.

(SN/bd)




Conai: nasce Biorepack

Nelle ultime settimane del 2020, è nato Biorepack il nuovo consorzio che raccoglie i produttori della bioplastica, ovvero quel materiale alternativo alla plastica derivata dal petrolio, che si va facendo strada nel mercato degli imballaggi.

Lo statuto di “Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è stato approvato con un decreto di ottobre, in Gazzetta Ufficiale da metà novembre (Gu n.284 del 14 novembre 2020); esso si colloca all’interno del sistema Conai come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Gli interessati possono consultare l’informativa sul sito del Conai, e la pagina web del nuovo consorzio Biorepack.

(SN/bd)




Trasporti pesanti: calendario divieti 2021

Con la presente si comunica il calendario dei giorni e degli orari dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel nuovo anno 2021. Il calendario si trova nel decreto della prefettura di Lecco, che disciplina (ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo C.d.S. Codice della Strada) i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Tutti i dettagli nel testo che si allega.

(SN/bd)




Conai: filo cotto nero per imballaggio

Con la presente si segnala che, dopo attento approfondimento con gli interessati, Conai ha steso una circolare che fissa la nuova procedura da seguire per il pagamento o l’esenzione del CAC Contributo Ambientale Conai.
In pratica, gli utilizzatori di filo cotto nero dichiarano al fornitore la % destinata al confezionamento di merci e la % destinata ad altri usi (come ad esempio la reggiatura dei rifiuti in balle).

In allegato si possono trovare sia il modulo per la dichiarazione che la circolare del Conai del 2 dicembre 2020 che sana eventuali errori pregressi, ma richiede adeguamento dal 1 gennaio 2021.

(SN/am)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2020

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Novembre 2020 con indice pari a 102,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Novembre 2020 al 14 Dicembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,375000%.

(FV/fv)