1

F-Gas proroga certificazioni

I certificati in tema di gas fluorurati a effetto serra rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli art. 7 e 8 del Dpr n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni, ha chiarito infatti gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale dagli Organismi di certificazione accreditati.

Il provvedimento citato è allegato.

(SN/bd)




Ccnl Uniontessile-Confapi: aumenti contrattuali

L’accordo di rinnovo contrattuale, stipulato lo scorso 20 gennaio 2020 per il CCNL Uniontessile – Confapi (circ. Api Lecco n. 42 del 04/02/2020), prevede tre incrementi retributivi tabellari nei mesi di febbraio 2020, gennaio 2021 e febbraio 2022.

Con decorrenza 1° gennaio 2021, le aziende associate appartenenti ai settori tessile e abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli dovranno applicare il secondo incremento retributivo nei valori indicati alle seguenti tabelle riepilogative in allegato. 

(FP/tm)




Aua Point: proroga della sperimentazione per l’anno 2021

Dallo scorso anno, le aziende soggette ad Aua Autorizzazione Unica Ambientale hanno la possibilità di caricare i dati dei monitoraggi obbligatori alle matrici ambientali su un applicativo regionale chiamato Aua Point. Vi informiamo che Regione Lombardia ha pubblicato la Dgr 14 dicembre 2020 – n. XI/4027 intitolata “Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo Aua Point e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Aua” (Burl So n.53 del 30 dicembre 2020) che stabilisce la proroga per tutto il 2021 della sperimentazione dell’applicativo Aua Point.

La delibera regionale (che si allega) riporta anche i nuovi criteri per l’utilizzo di Aua Point.

Precisazioni: i gestori di tutti gli impianti non soggetti ad AIA e rientranti nel campo di applicazione definito nel presente allegato 1, possono caricare sull’applicativo Aua point i dati degli autocontrolli alle emissioni e agli scarichi, laddove previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali e tale caricamento sostituisce, ove richiesta, la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune e Arpa; i gestori devono comunque conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; in alternativa alla compilazione di Aua point, nonchè per i dati e le informazioni non contemplate dall’applicativo (…) i Gestori provvederanno alla trasmissione dei dati agli Enti, ove previsto nelle rispettive autorizzazioni, secondo le modalità adottate sui rispettivi territori.

Per chi non avesse ancora provato, l’accesso all’applicativo avviene attraverso il link.

In caso di primo accesso, il Gestore deve compilare (tramite il pulsante “Inizia”) una scheda sull’anagrafica dell’azienda e sulla tipologia di autorizzazione in possesso. Al termine della compilazione le credenziali di accesso vengono fornite via mail direttamente all’utente, che le deve conservare per le successive attività.

La stessa Dgr stabilisce anche lo spostamento al 1° luglio 2021 dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme informatiche Suap per l’invio delle volture e delle comunicazioni non sostanziali dell’Aua; entro la stessa data sarà disponibile la nuova modulistica informatica per l’invio delle comunicazioni di voltura e modifica non sostanziale dell’Aua. 

(Sn/bd)




Trasporto merci pericolose, Adr: novità 2021

In tema di trasporto su strada di merci pericolose, si segnala che è stato pubblicato l’accordo internazionale Adr 2021, che contiene alcune novità che entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Le modifiche sono circoscritte anche perché la pandemia ha costretto a sospendere la discussione e l’applicazione di alcuni temi.

Nei 6 mesi di transizione gennaio – giugno 2021 si possono applicare le regole previgenti ma si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Innanzitutto si segnala che l’obbligo di nomina del Consulente Adr è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

In tema “documento di trasporto”: per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria sul documento di trasporto deve essere riportato (–).

Fra le novità importanti segnaliamo il tema “rifiuti medicali infettanti”:

Nel cap. 1.1.3.6.3 viene inserito il numero Onu 3549 in riferimento ai “rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi / rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi”

Inoltre, viene aggiornato il punto relativo alle batterie al litio:

Cap. 4.1.4.1: per i numeri Onu 3091 “batterie al litio metallico contenute in un dispositivo” e Onu 3481 “pile al litio ionico contenute in un dispositivo” è prevista la nuova Disposizione Speciale 390 che prevede: “Se un collo contiene sia pile al litio contenute in un’apparecchiatura che pile al litio imballate con l’apparecchiatura, i seguenti requisiti si applicano ai fini della marcatura e della documentazione della confezione:
Il pacco deve essere contrassegnato come “Un 3091” o “Un 3481”, a seconda dei casi. Se una confezione contiene sia pile al litio ionico che pile al litio metallico imballate con dispositivo e contenute in dispositivo, la confezione deve recare i contrassegni richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle celle a bottone installate nel dispositivo (compresi i circuiti stampati); infine vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte.

In collaborazione con il vostro consulente aziendale Adr qualificato, ove presente, è opportuno valutare fin da subito se ci siano ripercussioni operative a carico delle attività aziendali, per adeguarsi nei tempi previsti. Le novità citate sono le più significative, ma non sono del tutto esaustive, ci sono anche altri aspetti da valutare.

(SN/bd)




Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2020, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato: 

Oggetto:    Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3) 

La scrivente Società ________________________________ in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2020 – 31/12/2020 (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n_____ contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • ·           motivo _______
  • ·           durata ________
  • ·           n___ lavoratori interessati
  • ·           qualifica dei lavoratori interessati _______

 

Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.

(FP/tm) 




Fondapi: variazioni aliquote anno 2021

Si comunicano le variazioni delle aliquote contributive FONDAPI a carico azienda con decorrenza 1°gennaio 2021 per i seguenti settori:

Chimica (concia e settori accorpati)

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,46%.Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,06%.

Gomma-Plastica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

Ceramica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,10%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,70%. 

Vetro

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,40%.

Abrasivi

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,05%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,20%.

Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,90%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

 

(FP/tm) 




Reach e rifiuti: nuova banca dati Scip dal 5 gennaio 2021

Scip sta per “Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)”. Si tratta di una banca dati destinata a contenere informazioni relative a “sostanze preoccupanti, Svhc Substances of very high concern” in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Nella banca devono essere convogliate le informazioni sulle sostanze incluse nella Candidate List (normativa Reach), affinchè siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di trattamento dei rifiuti.

Sul sito dell’Echa una infografica mostra cosa si intende per articoli e oggetti complessi.

L’obbligo di notifica, dal 5 gennaio 2021, riguarda le aziende che immettono nel mercato dell’Ue articoli contenenti sostanze preoccupanti ovvero quelle che, pur non essendo soggette a registrazione Reach, sono presenti in concentrazione superiore allo 0,1% p/p e sono elencate nella Candidate list. L’obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.
Da febbraio 2021, le informazioni presenti nel database Scip sul sito dell’Echa sono a disposizione degli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati e saranno accessibili ai consumatori. 

La banca dati Scip concretizza una misura prevista dalla normativa europea sui rifiuti, in particolare la Direttiva 2008/98/Ce all’art. 9 Prevenzione dei rifiuti come modificata dalla Dir. (Ue) 2018/851. La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce misure per affrontare gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana e per migliorare l’uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare. Molte altre informazioni si possono trovare sullapagina specifica di Echa.

(SN/bd)




Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall’istituto:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è martedì 16 febbraio 2021;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento 902021 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "Invio dichiarazione salari" e la relativa applicazione "Alpi online" entro lunedì 1° marzo 2021;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "Riduzione Presunto" entro martedì 16 febbraio 2021;

Basi di calcolo
E’ possibile scaricare l’aggiornamento basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” del portale www.inail.it

 

Addizionale fondo amianto
L’istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l’esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, l’addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l’anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

 

 

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021

 

Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Martedì 16 febbraio 2021 Martedì 16 febbraio 2021  
II rata Domenica 16 maggio 2021 Lunedì 17 maggio 2021 0,00143863
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575
IV rata Martedì 16 novembre 2021 Martedì 16 novembre 2021 0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv) 




Conai: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).
Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)




CCNL Unionmeccanica – Confapi: erogazione welfare gennaio 2021 piattaforma Api

In accordo con quanto previsto dalla dichiarazione comune firmata in data 12 gennaio 2021 da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e in considerazione di quanto previsto dall’art. 90 del Ccnl per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, si comunica che a partire dal 15 gennaio 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare per un valore complessivo di 150,00 € secondo le modalità previste dall’art. 52 del sopracitato Ccnl.
A tal proposito segnaliamo che Api offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente. La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per avere maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile consultare il sito internet (http://api-welfare.it/) e compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Relazioni Industriali (0341.282822).
(FV/fv)