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Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso: Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi.
Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilita per: ” individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; ” individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; ” contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
 
Crediti Formativi
lL MODULO B COMUNE è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione (MOD.C, B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4)
 
Programma
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. La durata del corso non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata e non compresi nel presente corso:
1. Mod.B-SP1: 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
2. Mod.B-SP2: 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
3. Mod.B-SP3: 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q,– Sanità e assistenza sociale” (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
4. Mod.B-SP4: 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, – Attività manifatturiere” (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)
 
Modulo UD1   
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti  (artt.17, 27, 28 D.Lgs.81/08)
• La valutazione dei rischi: principi e metodologia
• Procedure standardizzate
• La valutazione dei rischi di incendio (DM 10/03/1998 all.I)
• Come elaborare il documento di valutazione dei rischi
• Allegato XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
• Lavoratrici in gravidanza
• Analisi degli incidenti, near-miss
• Esercitazioni e studio di casi specifici

Modulo UD2
Ambiente e luoghi di lavoro (Titolo II – Allegato IV)  
• Definizioni
• Requisiti di salute e sicurezza
• Obblighi datore di lavoro
• Luoghi di lavoro indoor e luoghi di lavoro outdoor
• Segnaletica di sicurezza (Titolo V – All.XXIV – All.XXV – All.XXVI – All.XXVII – All.XXVIII – All.XXIX – All.XXX – All.XXXI – All.XXXII)
• L’ergonomia del posto di lavoro
• Lavori sotterranei o semisotterranei
• Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (art.63, 66, 121, all.IV D.Lgs.81/2008 – DPR 177/2011)
• Sanzioni
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi in ambienti di lavoro

Modulo UD 3  
Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
• Rischio incendio
• Panoramica sulla normativa antincendio
• La gestione delle emergenze
• Protezione da  atmosfere esplosive (Titolo XI, All. L, All. LI)
• La valutazione del rischio esplosione e l’identificazione delle misure di sicurezza
• Le direttive ATEX
• Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (All. XLIX)
• Esercitazioni sulla valutazione del rischio incendio e piano di emergenza

Modulo UD 4
Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature – Rischio elettrico – Rischio meccanico – Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci – Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo (Titolo III) 
• Definizioni
• Requisiti di sicurezza
• Obblighi del datore di lavoro
• Obblighi noleggiatori e concedenti in uso
• Informazione, formazione e addestramento
• Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine
• Dispositivi di protezione collettiva
• Dispositivi di protezione individuale: definizione, obblighi, requisiti, criteri per l’individuazione e l’uso, sanzioni, Regolamento (UE) 2016/425
• Allegato VIII: indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
• Direttiva macchine
• Allegato V: attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative
• Allegato VI: disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro
• Allegato VII: verifica di attrezzature
• Impianti e apparecchiature elettriche: obblighi, requisiti di sicurezza, lavori sotto tensione, lavori in prossimità di parti attive, protezioni dai fulmini (DPR 462/2001), protezione di edifici e di impianti e strutture e attrezzature, verifiche e controlli, PES, PAV, PEI, sanzioni
• La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
• Cenni cantieri temporanei o mobili (Titolo IV)
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi infortunistici

Modulo UD 5
Rischi infortunistici: Cadute dall’alto
• Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento per la valutazione e l’individuazione delle norme di sicurezza nei lavori in quota
• Uso opere provvisionali: scale portatili, sgabelli, trabattelli (ponti su ruote), ponteggi (artt.131, 133 D.Lgs.81/08- UNI EN 12810-UNI EN 12811 – UNI EN 74)
• , impalcati…
• PIMUS (artt.134, 136 D.Lgs.81/08)
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi cadute dall’alto

Modulo UD 6 
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI – All.XXXIII) – Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI – All.XXXIV)         
• Movimentazione manuale dei carichi: applicazione, obblighi, informazione e formazione e addestramento, sanzioni
• Rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
• Rischi da posture incongrue
• Valutazione  delle azioni di sollevamento manuale di carichi: metodo NIOSH
• Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico da movimenti ripetuti degli arti superiori: protocollo OCRA (OCcupational Repetitive Action)
• Valutazione del rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi: Metodo Snook Ciriello
• Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
• Cenni sulla valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP): l’indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati)
• Le attrezzature munite di videoterminali: applicazione, definizioni, obblighi, svolgimento quotidiano del lavoro, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, sanzioni
• Esercitazioni sulla diverse valutazione dei rischi da MMC, da SBAS
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da uso VDT

Modulo UD 7
Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato – Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out   
• Il rischio da stress lavoro correlato
•  Fenomeni di mobbing e burn out
• Esercitazioni sulla rilevazione dati per la valutazione SLC

Modulo UD 8
Agenti fisici (Titolo VIII)        
• Definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni per eliminare o ridurre i rischi, lavoratori particolarmente sensibili, informazione e formazione
• Rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
• Rischi di esposizione alle vibrazioni (All.XXXV)
• Rischi di esposizione a campi elettromagnetici (All.XXXVI)
• Rischi di esposizione a radiazioni ottiche (Al..XXXVII)
• Il rischio di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti: RADON, ecc.. (art.10 D.Lgs.230/95)
• Il rischio di esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95)
• Microclima
• Atmosfere iperbariche
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici

Modulo  UD 9
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto (Titolo IX)
• Protezione da agenti chimici
• Valutazione di tutti gli agenti chimici (artt.223, 224, All. XXXVIII, All. XL, All. XLI All. XLII, All. XLIII, UNI EN 689)
• Scheda di sicurezza del prodotto
• Reg.CE 1907/2006 REACH, Reg.CE 1272/2008 CLP, GHS, ADR
• Rischi da incidenti rilevanti da agenti chimici (D.Lgs.334/99 coord.238/2005)
• Direttiva Seveso
• Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
• Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

Modulo UD 10 
Agenti biologici (Titolo X – All. XXXIX, All. XLV, All. XLVI, All. XLVIII) 
• Esposizione ad agenti biologici: applicazione, definizioni, classificazione, comunicazione, autorizzazioni, obblighi, valutazione del rischio, misure di emergenza, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria
• Autorizzazione all’uso di agenti biologici
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

Modulo UD 11
1. Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
2. Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol  
• Rischio connesso con le attività su strada
• La gestione dei rifiuti
•  Rischi connessi con l’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
• Introduzione all’organizzazione dei processi produttivi ed ai rischi connessi con l’organizzazione del lavoro
•  La gestione della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro
• Esercitazioni sugli argomenti del modulo

Modulo UD 12
Organizzazione dei processi produttivi
• I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale (art.90, all.XVII D.Lgs.81/08), POS (artt.17, 96, 101, D.Lgs.81/08),  PSC (art.100 D.Lgs.81/08)
• Gestione delle emergenze
• Cassetta primo soccorso e pacchetto medicazione
• Esercitazioni sugli argomenti del modulo
 
Verifica finaòe di apprendimento conforme al punto 7 dell’accordo Stato Regione del 7/7/2016
La verifica dell’apprendimento del modulo B si svolge secondo le seguenti modalità:
– test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
– una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
– eventuale colloquio di approfondimento.

Attestati di frequenza
Per ogni partecipante al “MODULO B COMUNE: CORSO RSPP E ASPP – ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16” che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Destinatari
Il “MODULO B COMUNE del CORSO RSPP E ASPP” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
 
Durata
50.00 ore
  
Date e Sedi di svolgimento
23/02/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
02/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
02/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
09/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
16/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
16/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
23/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
06/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
06/04/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
13/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
13/04/2022 13.30-15.30 presso Teleformazione
 
Quota di adesione:
€ 650,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 850,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
 
Le adesioni, dovranno pervenire entro mercoledì 16 Febbraio 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE.
 
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)
 

 
 
 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura: scadenza 31 gennaio 2022

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade il 31 gennaio 2022  il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente. Chiunque abbia uno scarico industriale in fognatura dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, si invita a controllare.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile e compilabile sul sito internet dedicato e poi consegnata in una di queste modalità: a mano oppure inviata per posta normale o infine via Pec all’indirizzo segreteria@pec.secam.net.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ai civili. 
     
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/bd)

 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2021 con indice pari a 106,2.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.

 
(FV/fv)
 




Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il sito del Conai dove è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.

Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

  • Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti nell’apposita pagina del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
 

  • Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

 
Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

 
(SN/bd)




Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
 
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)