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Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Conai 2022: novità per il riutilizzo dei pallet in legno

Dal gennaio 2022 entra in vigore una modifica che punta ad agevolare ancora di più il riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi che usati.
Ai pallet di nuova produzione, fin dall’origine concepiti per il riutilizzo, all’interno di circuiti produttivi “controllati” si riduce la percentuale del peso da assoggettare a Cac (Contributo Ambientale Conai).
 
Nella circolare congiunta Conai – Rilegno che si allega, si mostrano per completezza tutte le procedure che riguardano la gestione dei pallet in legno.

(SN/bd)




“Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato

Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. 
Di seguito, i punti chiave del Protocollo:

Adesione volontaria
L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Disconnessione
L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

Si allega il testo del Protocollo. 

(FV/fv)
 




Conai 2022: semplificazioni e modifiche alle esenzioni o ai rimborsi

Si segnalano alcune novità in vigore dal 2022 delle quali Conai ha dato comunicazione ai consorziati nelle scorse settimane. Si evidenziano in particolare questi tre aspetti:
  • Se ricorrono alcune condizioni, è attivato da gennaio 2022 l’esonero dal Cac (Contributo ambientale Conai) esclusivamente per imballaggi vuoti acquistati/importati e destinati fin dall’origine all’esportazione.
  • Per le esportazioni dell’anno 2021, la soglia del Cac dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 Euro, con conseguente estensione degli aventi diritto.
  • A seguito della riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i valori del contributo per la procedura di importazione semplificata (calcolo forfettario del cac) saranno più bassi.
Tutti i dettagli nelle tre circolari Conai che si allegano.

(SN/bd)
 
 




Filiere responsabili: si può aderire al progetto “Re-Fil” fino al 20 dicembre 2022

Il progetto denominato Re-Fil (Filiere Responsabili) intende accompagnare le imprese sulla via della responsabilità sociale e ambientale lungo le filiere di appartenenza.

Per le aziende non solo metalmeccaniche che vogliono lavorare su questi temi, si tratta di un’ottima opportunità per partecipare gratuitamente ad un tavolo di lavoro con personale qualificato che supporta le imprese nello sviluppo di competenze e soluzioni per “misurare e migliorare” la sostenibilità della filiera.

Il bando, che in un primo tempo aveva scadenza 6 dicembre 2022, è stato prorogato al 20 dicembre 2022 per provare a coinvolgere qualche altra azienda che voglia raccogliere la sfida. La domanda va presentata compilando la manifestazione di interesse disponibile anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Sul sito camerale e in allegato ci sono il modulo di adesione e una descrizione più specifica del progetto.

Api sollecita a cogliere l’opportunità e si rende disponibile a supportare chi ne avesse bisogno (scrivere a silvia.negri@api.lecco.it).

(SN/bd)
 
 




Simbiosi industriale: mappatura

Da novembre 2022 è compilabile online un questionario che mira a raccogliere dalle imprese il livello di conoscenza e di applicazione dei percorsi di simbiosi industriale, per fare una mappatura.

Il Circular Economy Network (Cen) ed Enea hanno previsto di inserire nel Rapporto 2022 sull’economia circolare una mappatura dei percorsi di simbiosi industriale in Italia: a questo scopo, in collaborazione con la rete Symbiosis Users Network (Sun), è stato predisposto un breve questionario rivolto alle imprese (due domande a risposta multipla).

Le imprese possono rispondere entro il 15 dicembre 2021 al questionario on line.

A partire dall’esperienza delle aziende, l’obiettivo della rilevazione è mettere in luce i vantaggi e le opportunità, ma anche gli interventi necessari per superare criticità ed eventuali barriere alla diffusione della simbiosi industriale.

(SN/bd)
 




“Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”: corso di riqualificazione professionale sulla meccanica

Informiamo le aziende associate che Api Lecco Sondrio sta organizzando, in partnership con una rete di attori pubblici e privati della provincia di Lecco, un corso gratuito di riqualificazione professionale per formare 20 operatori meccanici su macchinari CNC. 

Si tratta del progetto formativo “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”, rivolto a residenti in provincia di Lecco d’età compresa tra 18 e 55 anni che stanno per perdere il posto di lavoro o sono disoccupati.
Il percorso è strutturato in moduli, per un totale di 364 ore di lezioni d’aula e laboratorio e due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese.

Il corso fornisce alcune basi di istruzione per adulti che sono fondamentali per il nostro mercato del lavoro (informatica, inglese, tecnologia e italiano funzionale per stranieri) e una formazione professionalizzante basata sulle competenze meccaniche più richieste dalle imprese lecchesi (lettura del disegno meccanico, uso degli strumenti di misura, lavorazioni di tornitura e fresatura, conduzione e programmazione di macchine CNC, ecc.).

Oltre a un’indennità mensile di tirocinio pari a € 500,00, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 14 gennaio 2022, mentre l’avvio del corso è programmato per lunedì 31 gennaio 2022.

L’open day di presentazione del corso si terrà martedì 14 dicembre 2021 alle ore 17.45 presso l’Istituto “Fiocchi” di Lecco (via Belfiore 4), alleghiamo locandina. 

Se qualche azienda fosse già interessata a prendere parte al progetto, tramite testimonianze e/o disponibilità a ospitare i partecipanti in tirocinio, può scrivere una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it. 

Inoltre, durante l’open day sono graditi interventi degli imprenditori delle aziende metalmeccaniche. 

(TM/tm)

 




Consegna del Green Pass in azienda: approfondimenti

Come si anticipava con la circolare della scorsa settimana, n. 634 del 25 novembre 2021, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche periodiche, qualora i lavoratori decidano volontariamente di consegnare il proprio Green Pass.

Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:

informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.

• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.

• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).

• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).

Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Campagna di Natale solidale in collaborazione con Valoriamo

Api Lecco Sondrio supporta la campagna “Un Natale da vivere #ComeApi”  per sostenere il Fondo per l’Inclusione Lavorativa nella Provincia di Lecco, nell’ambito del progetto Valoriamo a cui l’Associazione aderisce insieme ad altri trenta soggetti rappresentanti del settore pubblico e privato.

Queste le proposte:

  • fustella contenente 4 pregiate tavolette di cioccolato Icam, gusti assortiti (bianco, al latte, fondente, alle nocciole). La donazione consigliata è di 10,00 €
  • shopper di cotone a filiera sostenibile, stampata con un disegno a colori, realizzato da una giovane artista che ha provato a rappresentare cosa significa per noi oggi il lavoro, soprattutto per le persone più fragili. In regalo con la borsa ci sarà anche un gadget natalizio realizzato dai ragazzi di Artimedia, la Rete dei Servizi per persone adulte con disabilità della cooperativa La Vecchia Quercia. La donazione consigliata è di 15,00 €
  • promo: per chi decide di ordinare entrambi i prodotti è riservato uno sconto sul set e un omaggio speciale (un buono da utilizzare presso la Libreria Mascari5 di Lecco)
Nel volantino in allegato, potete trovare tutte le informazioni sui prodotti e i relativi costi e guardare il video della campagna a questo link

Per le aziende associate sarà possibile ordinare i prodotti tramite Api e ritirarli nella sede di via Pergola oppure, in caso di ordini multipli, con consegna presso le sedi aziendali.

Ricordiamo che il contributo per l’acquisto è una donazione e in quanto tale è detraibile dall’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 15, lett. i-bis del T.U.I.R. e art. 100 del T.U.I.R. e successive modifiche.  

Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare le ricevute.

(TM/tm)
 




Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)