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Rifiuti da manutenzioni

Le novità del D.Lgs. 116/2020

 

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.




Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19

L’art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.
La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il messaggio n. 4254 del 13/11/2020, l’Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell’emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Nella domanda dovranno autocertificare:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

  • fondo di tesoreria;
  • fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
  • finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.
Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.
Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l’intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2020

Indice di rivalutazione relativo al mese di Ottobre 2020

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Ottobre 2020 con indice pari a 102,0
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Ottobre 2020 al 14 Novembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,250000%.




Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di dicembre

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato  in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI  ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario:  Giovedì 10 Dicembre 2020 dalle ore 13.30  alle ore 17.30
Teleformazione
Costi: il costo per la partecipazione al corso è di
           – € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
           – € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro Venerdì 4 Dicembre 2020.
Si precisa che:

  • i corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.

Api Lecco – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).




Rifiuti urbani da attività produttive

Le novità del d.lgs. 116/2020

 

Dal 1 gennaio 2021, nel campo della gestione rifiuti, diventa vigente una novità abbastanza rilevante che riguarda gli scarti prodotti da utenze non domestiche ma di natura simile ai rifiuti urbani domestici. Infatti il sopracitato decreto legislativo 116/2020 in vigore da settembre, di recepimento delle direttive europee in tema di economia circolare, modifica in modo formalmente rilevante la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Tua (Testo Unico Ambientale) n.152/2006. 

Consultando la tabella in allegato 1, che mette a confronto il testo del Tua precedente e successivo alle modifiche del D.lgs.116/2020 si osservano le novità: la definizione di “rifiuti urbani” è stata riscritta facendo un misto tra la precedente definizione italiana e quella contenuta nella direttiva europea recentemente recepita. Da tale modifica nelle definizioni, derivano alcune conseguenze che qui di seguito riportiamo, citando gli articoli corrispondenti.

Nuovo art.198 del Tua 152/2006 – nei commi 1 e 2 si elimina il concetto di “rifiuti assimilati” e viene inserito il comma 2 bis:
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (da definizione) previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Nuovo art.238 del Tua 152/2006 comma 10
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Di fatto, le attività simili a quelle inserite nell’elenco L-quinques (che comprende: studi professionali, autorimesse e magazzini senza vendita diretta, attività artigianali di produzione di beni specifici) e che gestiscono rifiuti con i codici Cer elencati nella tabella L-quater si configurano come utenze non domestiche che devono decidere se continuare a pagare la tassa rifiuti sulle superfici in cui si svolgono le attività e avvalersi del servizio pubblico di raccolta oppure non pagare più la tassa e rivolgersi al mercato. La scelta dura 5 anni, salvo specifica richiesta di cambiamento. Gli elenchi completi L-quinques ed L-quater sono consultabili in allegato 2.

Si segnala inoltre la novità dell’attestazione, che risulta a tutti gli effetti un nuovo documento, diverso dalla quarta copia del formulario, nel quale il destinatario del rifiuto deve dichiarare l’effettivo avvio a recupero. Si precisa che non sono ancora stati definiti con precisione il formato e i soggetti che concorrono a predisporre l’attestazione, pertanto, sebbene già obbligatoria da quando il 116/2020 è vigente, per il momento non può essere rilasciata.

Api intende proseguire a comunicare i risvolti operativi di quanto sopra, non appena saranno chiari. In ogni caso scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it potete inviare segnalazioni di difficoltà interpretative, o nella gestione attuale dei rifiuti urbani o segnalare esigenze o criticità particolari, in modo che l’associazione possa farsi collettore ed eventualmente portavoce di tali esigenze.




Presentazione nuovo piano formativo

Presentazione del piano formativo




Ufficio paghe

Ufficio paghe

API Lecco Sondrio ha al suo interno un servizio di elaborazione delle paghe, diretto da un proprio Consulente del Lavoro che si avvale di un team di esperti. L’ufficio offre assistenza nelle pratiche amministrative, previdenziali, fiscali e burocratiche. La stretta collaborazione con l’Ufficio Relazioni Industriali, garantisce un supporto immediato in caso di controversie con i dipendenti.

Tra i servizi offerti, oltre all’elaborazione delle paghe, dei relativi contributi e modelli F24, troviamo, ad esempio, la gestione di infortuni, inserimenti protetti, TFR, autoliquidazione, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, cassa integrazione, trasmissioni telematiche, modelli di dichiarazione, ecc.
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Il servizio di API Lecco Sondrio relativo alle relazioni sindacali e industriali assiste le PMI nelle problematiche di natura sindacale, previdenziale ed amministrativa che insorgono con dipendenti, organizzazioni sindacali, istituti previdenziali ed assistenziali, enti ed uffici competenti in materia di lavoro.

In particolare, garantisce assistenza e rappresentanza alle imprese nelle vertenze individuali e collettive a livello aziendale e provinciale (contrattazione di secondo livello, ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.), fornisce informazioni in materia di legislazione del lavoro, contrattualistica, giurisprudenza del lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali, paghe e documenti di lavoro, agenti e rappresentanti.

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