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Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

ll periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato fino al 31 dicembre 2021 a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’estensione della tutela a tutto l’anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell’Inps sono stati previsti dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 8), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un rimborso forfettario per gli eventi disciplinati dall’ art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

(FV/fv)




Fondo “Aiutiamoci nel lavoro”: al via la raccolta nelle aziende

Lo scorso 22 giugno 2021 come associazione abbiamo aderito al “Patto Aiutamoci nel lavoro” promosso dalla Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di Lecco.

Il Patto è nato per supportare economicamente i bisogni di prima necessità di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno perso o stanno per perdere il lavoro a causa della pandemia. E’ stato così istituito un Fondo con una disponibilità iniziale di 1 milione di euro grazie alle donazioni degli 84 comuni del Lecchese, di Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Le aziende che operano nella provincia di Lecco possono promuovere “Aiutiamoci nel lavoro” verso i propri dipendenti, clienti, fornitori e partner.

L’azienda può aderire e sostenere l’iniziativa in due modi:

  1. Favorendo la donazione libera dei dipendenti
     
  2. Con una donazione liberale a favore del Fondo Aiutiamoci nel lavoro.
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa cliccare qui o contattare il numero 348.80.81.169.
 
Si ricorda che le donazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento “tracciati” (es. bonifico, assegno, carta di credito…) per le persone giuridiche sono deducibili dal reddito d’impresa e per le persone fisiche sono deducibili dal reddito o danno luogo a detrazioni d’imposta ai sensi di legge.

Alleghiamo:

  • Brochure presentazione progetto “Aiutiamoci”
  • Modulo di adesione per l’azienda
  • Modulo di adesione per il lavoratore
 
(FV/am)



Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova riduzione del Contributo Ambientale (detto Cac) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla pagina dedicata del sito del Conai sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)
 




Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)




Alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Fiocchi: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che l’Istituto Fiocchi di Lecco ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) delle seguenti sezioni: 

Sezione A: chimica
Sezione R e V: grafica
Sezioni  F, K, M, O, P, Q, S : meccanico
Sezioni C, D, E, N: elettrico-elettronico

Api Lecco Sondrio raccoglie l’elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l’alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it, indicando il numero di studenti che si intende ospitare e il codice di riferimento.

Al momento per le partenze di novembre gli abbinamenti sono quasi completi per tutti i settori. Le minori disponibilità aziendali si riscontrano nel settore chimico, grafico ed elettrico-elettronico. 

N.b.: L’abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l’Istituto. Una volta confermato l’abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.
L’azienda si impegnarà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell’azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico. 

In allegato il calendario dettagliato classe/sezione. 

(TM/tm)




Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




“Mobility Manager” per le aziende con oltre 100 dipendenti

Con la presente si ricorda che il Decreto interministeriale che si allega, n. 179 del 12 maggio 2021, ha previsto che, allo scopo di raggiungere un sistema di mobilità realmente sostenibile, le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl).

Nella precedente circolare Api n.110 del 3 marzo 2021 avevamo già precisato che l’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle citate possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.

Sul sito del Mite a cui si rimanda, sono specificati altri dettagli.

Al Mobility Manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • promozione, attraverso l’elaborazione del Pscl, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del Pscl;
  • adeguamento del Pscl anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del Pscl, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.
Api Lecco Sondrio resta disponibile per approfondire la materia e supportare iniziative condivise.

(SN/bd)
 




Ccnl Unionmeccanica Confapi: nuova disciplina del 1° livello professionale

Il recente rinnovo contrattuale del 26/05/2021 introduce una nuova disciplina relativa ai lavoratori che possono essere inquadrati nel 1° livello professionale.
  •  I lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° agosto 2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
     
  •  I lavoratori che svolgono attività manuali semplici, non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze  professionali, dovranno essere inquadrati direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° marzo 2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
 
  • I lavoratori assunti per svolgere mansioni di inservienti e simili continueranno ad essere inquadrati nel 1° livello.
 
La modifica della classificazione dei lavoratori nel 1° livello professionale sopra indicata, non ha effetti sull’attuale disciplina dell’apprendistato ed in particolare sulla possibilità di inquadrare al 1° livello iniziale gli apprendisti che termineranno il percorso formativo con inquadramento al 3° livello.

(FP/fp)




Green Pass in azienda: novità su autisti e vaccinazioni

Dal 15 ottobre 2021 tutti sono tenuti ad attivare i controlli del Green Pass all’ingresso nei luoghi di lavoro. Tra le novità più rilevanti degli ultimi giorni segnaliamo queste due:
 
  • Chiarimenti sul Green Pass nel settore dei trasporti (circolare del 14/10/2021 del Ministero dei trasporti, della mobilità sostenibile e della salute): per quanto riguarda gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero senza Green Pass, si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
     
  • Chiarimenti per i soggetti che hanno diritto al Green Pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento (faq sul sito del governo): per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Infine, si approfitta per precisare la relazione fra Green Pass e protocollo anti-Covid: l’introduzione dell’obbligo di Green Pass è scaturito da una fonte normativa DL 127/2021 che non ha previsto la modifica del protocollo anti-Covid vigente all’interno alle aziende, in conformità alle norme pregresse ben note dall’inizio della pandemia. Sebbene la finalità risulti la maggior tutela della salute delle persone, la nuova norma non si configura tecnicamente come gestione salute e sicurezza ma si inserisce in modo significativo nell’area gestione del personale. Può essere opportuno che nel protocollo si inserisca il riferimento all’apposita procedura dedicata che le aziende devono redigere per descrivere le modalità scelte per i controlli del Green Pass.

(SN/bd)