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Riparazione pallet in legno: novità da Conai

Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata da riservare alle aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. La semplificazione ha effetto dal primo gennaio 2022 e riguarda essenzialmente la determinazione del Cac mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato per la riparazione. Conai riconosce inoltre la validità di comportamenti pregressi a tutto il 2021 da parte di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi.

I dettagli sono riportati in allegato, ovvero nella Circolare Conai/Rilegno del 31 marzo 2022 che integra quella del 2 dicembre 2021.

(SN/bd)
 
 




Applicativo web “Orso”: scadenza 21 maggio 2022

Si segnala che Regione Lombardia ha prorogato i termini per l’inserimento dei dati in Orso “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” dal 30 aprile al 21 maggio 2022, in coerenza con la scadenza del Mud fissata anch’essa al 21 maggio 2022.
La scadenza per la compilazione di Orso è normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno, la proroga è contenuta nel D.d.u.o. n. 3382/2022 (sul Burl n.11 del 18 marzo 2022).

Il sito di Arpa Lombardia contiene alcune informazioni a riguardo. 

La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di Arpa Lombardia.  

(SN/bd)
 
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2022con indice pari a 109,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2022 al 14 aprile 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,987994%.
 
(FV/fv)



Redazione rapporto biennale del personale maschile e femminile

Si informano le aziende associate che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali aziende, infatti, in attuazione dell’ articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.

Le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Al termine della procedura informatica, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istat e Cnel.

Comunicato

(FV/fv)




Dichiarazione E-Prtr: invio telematico dei dati entro il 30 aprile 2022

L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, previsto a livello comunitario, istituito dal Reg. (Ce) n. 166/2006.

La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2021, da parte dei gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo deve avvenire con l’invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra.
Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

I dettagli per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra.

La scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2022.

(SN/bd)




Mud 2022: chiarimenti da Ispra

Come noto il Mud 2022 (Modello unico di dichiarazione ambientale) deve essere presentato entro il 21 maggio 2022 secondo il Dpcm che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

In virtù delle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 che ha modificato il Testo Unico Ambientale in diverse parti attinenti alla classificazione dei rifiuti e ai soggetti obbligati al Mud, si segnalano le risposte alle domande frequenti che Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha messo a disposizione sul proprio sito.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione degli Associati per ulteriori informazioni o chiarimenti: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/bd)
 




Covid-19: linee guida per la ripresa delle attività

Il Ministero della Salute, con ordinanza 1° aprile 2022, ha adottato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” successive alla fine della fase emergenziale, nei termini indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.
L’ordinanza produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell’allegato al provvedimento vengono definiti principi di carattere generale e misure specifiche per i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

(MG/am)

 
 




Decreto Energia: “Bonus carburante”, nuova opportunità per le imprese

Si informano le aziende associate che con l’emanazione del decreto legge n. 21/2022 (cd. “Decreto Energia”), è stato introdotto il cd. “Bonus Benzina” che consente alle aziende private di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante totalmente defiscalizzati per un valore massimo di 200 Euro nel corso del 2022.
Tali bonus vanno ricondotti nell’ambito dei fringe benefits, ovvero di quei beni e servizi che le aziende possono cedere o erogare ai propri dipendenti in completa esenzione da tasse e contributi entro il limite di 258,23 Euro per anno fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3 Tuir.
Essendo assimilabili a fringe benefits, tali valori:
  1. non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono quindi esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo;
  2. sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  3. devono essere nominativi e possono essere riconosciuti dall’azienda anche ad personam, senza dover essere per forza attribuiti a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi e senza dover prima redigere particolari atti (es. regolamenti);
  4. verranno riportati nel cedolino paga e nel LUL.
Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 le aziende potranno erogare ai propri dipendenti dei crediti welfare sotto forma di buoni spesa per un ammontare complessivo di 458,23 Euro, di cui 200 Euro dovranno però essere tassativamente destinati all’acquisto di buoni carburante.
 
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
Vale infine la pena di evidenziare che in caso di mancata conversione in legge (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione – 21/03/2022), il Decreto perderà efficacia fin dall’inizio; in questa ipotesi, la quota massima di fringe benefits attribuibile tornerebbe quella standard di 258,23 Euro e, di conseguenza, eventuali buoni carburante erogati in aggiunta a tale predetta soglia determinerebbero lo sforamento della stessa con conseguente esposizione a tassazione di tutti i buoni spesa erogati nel 2022;

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione entro il 31 marzo 2022

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2021 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2022 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile al link dedicato.
Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo dedicato, oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

(FP/fp)