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Ccnl Unionmeccanica – Confapi: circolare di commento rinnovo del 26 maggio 2021

Facciamo seguito alla nostra nota del 28 Maggio 2021, per fornire in allegato la circolare di commento predisposta da Unionmeccanica – Confapisui contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, sottoscritta in data 26 Maggio 2021.

Si anticipa che, per approfondire tutti gli aspetti relativi all’accordo di rinnovo contrattuale, è stato programmato martedì 22 giugno 2021 alle ore 16 un webinar riservato alle aziende associate durante il quale saranno illustrate le novità dell’intesa ed i conseguenti adempimenti di natura operativa.

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui  entro il 18 Giugno 2021.

Successivamente riceverete il link per accedere al webinar.

(Fv/fv) 
 




Corso: datore di lavoro Rspp – Rischio alto

A seguito delle richieste di fabbisogno formativo con la presente Vi comunichiamo che l’API di Lecco e Sondrio, con la collaborazione di APISERVIZI Srl, promuove un corso rivolto alla formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi

Espletare il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il presente corso si svolgerà secondo i contenuti, le articolazioni e le modalità dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR
Nello specifico, il corso è per i DL/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
(individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)

Destinatari

I datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:
 

Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
Altre aziende fino a 200 lavoratori
i quali non hanno frequentato corsi di formazione
oppure:
  • sono stati incaricati come DL/RSPP prima del 31/12/1996 e non hanno svolto l’aggiornamento entro 10/01/2014
  • sono stati incaricati come DL/RSPP dopo 01/01/1997, hanno svolto formazione documentata secondo DM 16/01/1997 ma non hanno svolto l’aggiornamento obbligatorio entro 11/01/2017
Precisazione
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Programma
Modulo 1 normativo – giuridico
  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • il sistema istituzionale della prevenzione;
  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  • il sistema di qualificazione delle imprese.
Modulo 2 gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
Modulo 3 tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;
Modulo 4 relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • le tecniche di comunicazione;
  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Valutazione e certificazione
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Dopo il superamento della verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Docenti
In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 emanato in attuazione art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs.81/2008 entrato in vigore 18 marzo 2014 – requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (punto 12.1 dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016).
 
Calendario
Martedì 21 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30  – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 28 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30  – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 5 settobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
Martedì 2 novembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 + 1 ora di verifica finale di apprendimento
 
Totale: 48  ore + 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
 
Sede
Teleformazione

 
Costi
Il costo per la partecipazione al corso è di
€ 520.00 + Iva per associati ad Api Lecco e Sondrio.
€ 630.00 + Iva per non associati ad Api Lecco e Sondrio.
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro lunedì 13 settembre 2021.
 
Si precisa che:
  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco e Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Chiarimenti ministeriali in materia di gestione rifiuti: interpretare il Tua 152/2006 modificato dal 116/2020

La circolare del Ministero della Transizione ecologica del 14 maggio 2021 (che si allega integralmente) riporta alcuni chiarimenti significativi su alcuni aspetti controversi del Testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”. I chiarimenti riguardano molteplici temi, qui se ne elencano alcuni che, più di altri, possono avere conseguenze sull’attività delle aziende associate, così che ognuno possa leggere quelli ragionevolmente applicabili alla propria attività.

Argomenti:

Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.

Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.

Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.

Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.

Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.

Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.

Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.

Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.

Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.

(SN/bd)
 




Albo gestori ambientali: scadenze prorogate di 90 giorni

A motivo dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021, l’albo gestori fa sapere che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza fra il 31 gennaio e la data di fine dello stato di emergenza, restano validi 90 giorni; pertanto restano validi fino al 29 ottobre 2021. Tuttavia restano obbligatori alcuni adempimenti come il rispetto dei requisiti, il pagamento delle fidejussioni e la comunicazione delle variazioni, come da documento integrale dell’ 11 maggio 2021 che si allega.

(SN/bd)




Vaccini in azienda: aggiornamento

Con questa comunicazione intendiamo aggiornare gli associati a proposito della ipotizzata campagna vaccinale nelle aziende.

La scorsa settimana Regione Lombardia ha emesso il disciplinare aggiornato che si allega, nel quale si regolamenta la possibilità di accedere alle linee vaccinali esistenti nei centri massivi, oppure l’organizzazione diretta nelle aziende che hanno i requisiti. In tutti i casi, l’Ats di riferimento ha il compito di individuare le modalità organizzative più appropriate, dialogando con le associazioni di categoria. Né Ats Brianza né Ats Montagna hanno finora risposto alle richieste delle associazioni di categoria che si sono rese disponibili a collaborare.

Con l’occasione si specifica che il garante della privacy ha escluso la possibilità che il datore di lavoro possa rilevare legittimamente la situazione vaccinale dei suoi dipendenti e ha chiarito a tale proposito altri aspetti sulle competenze del medico del lavoro. Si segnala in allegato, per chi non lo avesse già visto, il vademecum del garante della Privacy. In ogni caso si osserva che l’accelerazione della campagna vaccinale rende presto superata questa informazione che, pur anonima, non permette di allentare le misure di prevenzione perchè il vaccino non è di per sé una protezione assoluta e le misure del protocollo anti-Covid vigente vanno comunque mantenute.
 
(SN/bd)
 
 




Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti

Viste le difficoltà interpretative che si sono diffuse in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi con il recepimento delle norme comunitarie nella legge italiana nota come Tua “Testo Unico Ambientale” (Dlgs 152/2006 e s.m.i. fino al Dlgs 116/2020), il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito degli utili chiarimenti che riportiamo integralmente in allegato. Qui di seguito i temi di interesse più comune:
  • Responsabilità nella fornitura delle informazioni e nella etichettatura degli imballaggi: ruolo del produttore e/o dell’utilizzatore, responsabilità condivisa.
  • Criticità nell’etichettatura degli imballaggi neutri, particolarmente quelli di trasporto, come il film estensibile, i pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato.
  • Criticità nell’etichettare i preincarti e gli imballi a peso variabile, come quelli a contatto con alimenti usati nella vendita di alimenti freschi, porzionati al momento.
  • Criticità nell’etichettare imballi molto piccoli, destinati all’esportazione o provenienti dall’estero.
La linea in molti casi è quella di privilegiare strumenti digitali che permettano al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sulla composizione dei materiali degli imballi e sulla loro corretta gestione a fine vita.
Si coglie l’occasione per informare gli associati Api che non lo avessero seguito in diretta, che è possibile ascoltare il webinar di Conai, dal titolo “Etichettatura ambientale volontaria del packaging” che si è svolto il 20 maggio 2021, in cui sono state presentate le nuove Linee Guida per un’etichettatura volontaria del packaging, che il Consorzio ha redatto per guidare le imprese all’utilizzo corretto e consapevole dei claim ambientali volontari. Il documento è il frutto della consultazione pubblica promossa negli scorsi mesi.

 

(SN/bd)
 
 




Ccnl Unionmeccanica – Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica – Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.
 
Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente Piero Dell’Oca, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali Mario Gagliardi, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.
 
Il nuovo contratto, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Le novità
 

  • L’intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5^ categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranche: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
     
  • Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).
     
  • Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a € 200,00 annui.
     
  • Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1^ categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l’organizzazione e la gestione dei c.d. “break formativi”.
     
  • Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l’istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

 
L’ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.
 
Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)
 
 




Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere dal 1º luglio 2021, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni: raddoppio quota Fringe Benefit 2021

Si informano le aziende associate che, a seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni), è stato confermato anche per il 2021 il raddoppio della quota Fringe Benefit erogabile dalle aziende.

In particolare, l’art. 6 quinquies della legge di conversione (rubricato “misure per l’incentivazione del welfare aziendale”) ha esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19

Decreto sostegni
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
 
 Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale.
In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane previste all’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di conversione è stato previsto che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
E’ ammesso sia il pagamento diretto da parte dell’Inps sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla cig in deroga.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens – Cig”.

Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio 2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 – Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)