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INL: circolare operativa cd. “Collegato lavoro”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, con la quale illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.
In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Somministrazione di lavoro
Viene precisato che, ai fini del calcolo del periodo di 24 mesi di cui all’art. 31, c.1 del Dlgs 81/2015 (limite oltre il quale il contratto di lavoro a termine si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.
Per meglio far comprendere la modifica legislativa, il Ministero del lavoro propone il seguente esempio: un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione viene inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025. Tale periodo non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi. Pertanto, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine il cui inizio è successivo a detta data, entro il limite massimo di 24 mesi.
Invece, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.
Chiarimenti vengono forniti anche riguardo al limite quantitativo del 30% dei lavoratori a termine (anche in somministrazione a tempo determinato) rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato che possono essere occupati presso l’utilizzatore spetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. Non sono computati in detto limite i contratti conclusi: in fase di avvio di nuove attività, da start- up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori over 50. A questi si aggiungono i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sempre in tema di somministrazione si specifica che non serve apporre una causale ai contratti a termine stipulati con lavoratori da inviare in somministrazione a tempo determinato, se si tratta di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al DM 17 ottobre 2017 (es: quelli che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno superato i 50 anni di età ecc.).

Periodo di prova nei contratti a termine. 
Il Ministero del lavoro sottolinea che la nuova disposizione (che integra l’art. 7, c. 2 del Dlgs 104/2022) trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12 gennaio 2025.
Inoltre, viene precisato che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso che l’autonomia contrattuale non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.
Particolarmente interessante anche il chiarimento per i contratti di lavoro a termine di durata superiore a dodici mesi. Secondo il Ministero, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
Riguardo al criterio da utilizzare per considerare le disposizioni contrattuali più favorevoli, la circolare n. 6/2025 chiarisce che sono tali quelle che prevedono una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.

Termine di 5 giorni per la comunicazione del lavoro agile.
La decorrenza è prevista non dalla data dell’accordo individuale stipulato con il lavoratore, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
Ad esempio, se un accordo è stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevede l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).
Nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo – che deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell’esempio di cui sopra, quindi, prima del 30 giugno 2025) – il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa (e pertanto nell’esempio, ove la proroga fosse stipulata il 28 giugno, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo).
Allo stesso modo, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Per tornare all’esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – la cessazione anticipata va comunicata entro il 20 maggio.
Resta fermo il regime sanzionatorio in caso di omissione della comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il nuovo termine di 5 giorni fissato per la comunicazione obbligatoria di lavoro agile opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato. Invece, i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.

Dimissioni per fatti concludenti
Il Ministero ricorda che la risoluzione del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata per un certo periodo di tempo (c.d. dimissioni per fatti concludenti ex art. 26 del Dlgs 151/2015) non opera automaticamente, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà di dimettersi dal rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.
Riguardo ai giorni di assenza che concretizzano le dimissioni implicite, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, viene chiarito che le stesse possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
La norma prevede comunque un termine legale minimo di assenza pari a 15 giorni. Quindi la possibilità da parte del datore di lavoro di comunicare l’assenza del lavoratore all’ITL territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, parte dal 16° giorno.
Ne deriva che, se il CCNL prevede un termine diverso da quello legale, questo deve essere superiore a 15 giorni, nel rispetto del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, è previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.
La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
Resta salva la disciplina prevista dal CCNL che, al protrarsi di un’assenza ingiustificata del lavoratore, prevede l’avvio del procedimento disciplinare che può anche concludersi con il licenziamento (art. 7 L. 300/1970).
Quindi spetta al datore di lavoro la scelta se seguire la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti oppure procedere secondo il citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Se decide di seguire il nuovo iter, il datore di lavoro dovrà necessariamente comunicarla alla sede territoriale dell’ispettorato.
Sul punto, il Ministero del lavoro precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
Per permettere all’Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all’Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione.
La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
Inoltre, viene specificato che il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Il Ministero del lavoro ammonisce il datore di lavoro che intende avviare la nuova procedura. Infatti, resta ferma la sua responsabilità, anche penale, se viene provata la falsità delle comunicazioni rese all’ITL.
Infine, viene ribadito che la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti non trova applicazione per i casi di convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di cui all’art. 55 del Dlgs 151/2001 sulla maternità.

In allegato, rendiamo disponibile il testo integrale della Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro.

(FV/fv)




Elezioni assemblea Fondapi: 2-7 aprile 2025

Si informano le aziende associate che dal 2 al 7 aprile 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Fondapi.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 22 ottobre 2024 ha diritto di voto per eleggere i rappresentanti nell’Assemblea esprimendo la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all’interno della lista unitaria Confapi.
Il voto si può esprimere esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma online accessibile dalla propria Area Riservata Aziende presente nell’homepage del sito  https://www.fondapi.it/ dove sarà presente il pulsante per manifestare la preferenza di voto.

Inviamo in allegato la scheda informativa completa predisposta da Fondapi, invitandovi a darne comunicazione alle aziende associate.

(FV/fv)
 




ETS2: entro aprile 2025 scatta l’obbligo del monitoraggio dei gas consumati

ETS significa Emission Trading System ed è l’acronimo introdotto più di 20 anni fa (Direttiva 2003/87/CE) dall’Unione Europea per indicare il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS); si tratta del principale strumento per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

 

Per approfondimenti su questo meccanismo e sui soggetti finora già obbligati, si può consultare il sito ministeriale dedicato a questo tema.

A partire dal 2025, il sistema riguarda una platea più estesa di soggetti, che dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Per questo ora si parla di ETS2 per indicare la seconda fase di questo percorso.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati (coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili ai fini della combustione, esempio gas metano) dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Si allega la guida pratica ETS2.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Per favorire la comprensione di questo meccanismo e verificare quali sono i soggetti obbligati, si segnala il sito del ministero, che riporta sinteticamente e anche graficamente gli elementi essenziali di questa disciplina e del suo ambito di applicazione.

(SN/am)




ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, in vigore dal 13 febbraio 2025, modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell’ADR, l’allegato del RID e i regolamenti allegati all’ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)

 
 
 




Corsi tema sostenibilità nel 2025: risorse da Opnm per coprire i costi

E’ disponibile il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di sostenibilità. E’ scaricabile dal sito Ebm, area bandi, ma lo alleghiamo per comodità.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il bando 2024 prevedeva che il percorso formativo non potesse essere inferiore alle 8 ore, invece il bando 2025 accetta anche mini percorsi formativi da 2 ore.
Il budget minimo richiedibile è pari a 300 € per corsi e attività formative in tema aspetti ambientali, ESG e sostenibilità.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:

Approfondimenti e aggiornamenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili
▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas, ma anche 45001)
▪ la Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ l’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
▪ il report di sostenibilità e la Corporate social responsability
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi: relazioni tra management e lavoratori / Diversity management & Inclusion / Valutazione sociale dei fornitori.

 
Il testo completo del bando (allegato) contiene tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti in base al numero di lavoratori e la documentazione necessaria.
Non è possibile rimborsare spese in autofatturazione.
I formatori devono avere un CV adeguato per l’argomento e rispettare il decreto interministeriale 6 marzo 2013 (criteri da rispettare per docenti – formatori della sicurezza).
Confapi può suggerirvi corsi e attività finanziabili, consigliarvi e supportarvi nello svolgimento delle attività formative e infine supportarvi nella richiesta di queste risorsw.

Nel sito associativo dedicato alla formazione trovate in calendario alcuni corsi sui temi ambientali che potete sfruttare. Si specifica che sono rimborsabili solo i corsi a pagamento e non quelli già finanziati dal FAPI.

Se avete bisogno di confronto e suggerimenti chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Incentivi a fondo perduto per impianti di energia rinnovabile, collegati a Comunità Energetiche: proroga al 30 novembre 2025

E’ arrivato il decreto che contiene la proroga al 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di incentivo legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La misura, parte integrante del PNRR, mira a sostenere lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili nei piccoli comuni, con l’obiettivo di raggiungere i target europei entro il 2026.

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nel proprio sito il DM n.59 del 28 febbraio 2025 che si allega. Si tratta di un’opportunità per imprese situate nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (che dovrebbero arrivare a 30.000 con un successivo Decreto).​

Ricordiamo che il Decreto CER del 2024 (allegato) prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR per impianti realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Implicazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Con il nuovo decreto, il MASE ha ufficialmente posticipato il termine per la presentazione delle richieste di incentivo dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025. Questa decisione è stata presa in risposta al mancato raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che prevede l’installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità rinnovabile attraverso CER e autoconsumatori di gruppo nei comuni con meno di 5.000 abitanti entro il 30 giugno 2026. ​

Il MASE sta valutando l’estensione della platea dei beneficiari per includere anche i comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti, ampliando così le opportunità di accesso ai fondi PNRR per un numero maggiore di realtà locali. Questa modifica, se approvata, potrebbe rappresentare un significativo impulso allo sviluppo delle comunità energetiche nel paese. ​

Le comunità energetiche rappresentano una leva fondamentale per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Grazie a queste iniziative, è possibile promuovere l’autoconsumo, ridurre le emissioni di CO₂ e stimolare l’economia locale.

(SN/am)

 




Seminario “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute”: ultimi posti disponibili

Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza il seminario tecnico “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute” giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 15 alle ore 17 nella sede di Confapi Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco).

 

Relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 

Le tematiche trattate:

  • Origine del Radon e i suoi effetti per la salute
  • Obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori 
  • Strumenti e modalità di misura 
  • Valutazione del rischio
Sono invitati a partecipare: imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, professionisti dell’edilizia.

 

Su richiesta Confapi Lecco Sondrio può rilasciare un attestato pari a 2 crediti formativi, valido ai fini degli obblighi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccare qui 

In allegato la locandina

(AM/am)




Moduli fotovoltaici: gestione a fine vita, sistemi collettivi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale ministeriale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati“.

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

  • le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
  • una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
  • la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali; per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



Deflusso ecologico: adeguamento delle opere di presa

La Deliberazione della Giunta Regionale XII/3768 del 13 gennaio 2025 “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale” ha approvato l’iter istruttorio per consentire l’adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso ecologico.

Si segnala la pagina regionale di riferimento: cliccare qui 

La Dgr, entrata in vigore il 1° marzo 2025, approva:

  • Allegato A, “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico”, che costituiscono l’aggiornamento delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 6232/2007
  • Allegato B, “Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 2950/2024”
  • Allegato C, “Aggiornamento del Bilancio idrico regionale”
Per tutti i dettagli si può consultare la pagina del sito provinciale (Lecco) dedicata al tema.

(SN/am)