Il Decreto Legge approvato il 30 giugno 2021 all’art. 4 prevede,
per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati secondo la classificazione Ateco2007 con i codici 13, 14 e 15,
ulteriori diciassette settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per Covid-19 fino al 31 ottobre 2021 e, conseguentemente, la prosecuzione del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo sino a tale data.
Per gli altri settori, il Decreto ribadisce la fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1º luglio 2021, fatta salva la particolare ipotesi (utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) di domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 4.
Si ricorda che il Decreto “Sostegni” aveva già previsto il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga, fino al 31 ottobre 2021.
I divieti di licenziamento continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:
1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;
2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).
3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Da ultimo, si segnala, nella Presa d’atto sottoscritta il 29 giugno 2021 con il Governo, che le Parti sociali si sono impegnate, alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, a raccomandare l‘utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il Decreto Legge in questione prevedono, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.