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Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2023

L’istituto, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2023 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 aveva stabilito l’incremento dell’aliquota contributiva sino all’1,31% a sostegno del fondo per l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll).
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è pari al 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è pari al 26,23%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2023 è pari a € 17.504,00, mentre il massimale è pari a € 113.520,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.200,96;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.591,30;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.902,35;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.131,65.
 
(FP/am)



Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni all’1 gennaio 2023

Con la circolare n. 11 del 1° febbraio2023, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2023.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2023.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2022, è risultata pari all’ 8,1%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 567,94, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 53,95.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2023:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 149,23 € 53,95 € 53,95
Artigianato ——- € 53,95 € 53,95
Commercio € 149,23 € 53,95 € 53,95
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 53,95 x 6gg / 40h = € 8,09
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 53,95.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2023 a € 113.520,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2023, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.349,00 (pari a € 52.190,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2023 è pari a € 2.360,66.
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2023, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 53.687,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2023
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2023 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 maggio 2023): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)



Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2023, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali attivata lo scorso anno, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo, anziché il precedente meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore,
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2023
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.321,53 € 1.244,36
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.585,84 € 1.493,23
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2023 € 656,44
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Testo unico della sicurezza: aggiornamento gennaio 2023

Per consultare il Testo Unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposto link che comprende interpelli e normative collegate cliccare qui

Il testo in questa forma si consulta agevolmente grazie ai riferimenti interni e collegamenti automatici agli altri articoli citati.

(SN/am)
 




Formazione alla sostenibilità con Ecocamere

Si segnala che la rete camerale italiana Ecocamere propone occasioni di formazione a distanza su temi ambientali e di responsabilità sociale.

Tra gli altri, i webinar riguardano temi ambientali, responsabilità 231, indicatori di sostenibilità, imballaggi ed etichettatura. Si suggerisce di approfittare delle proposte indicate, per accrescere la conoscenza e mantenere l’aggiornamento delle figure coinvolte su questi temi, che sono in continuo cambiamento.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

(SN/am)




Inail: presentazione del modello Ot23 entro febbraio 2023

Si ricorda che è imminente la scadenza per la presentazione della documentazione probante per beneficiare della riduzione del premio Inail per coloro che adottano misure di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro.
Infatti, entro il 28 febbraio occorre caricare sul portale apposito la documentazione che mostra gli investimenti aziendali in salute e sicurezza.

Come già segnalato nelle due circolari Api n.456 del primo settembre 2022 e n.587 del 10/11/2022, le voci del modello Ot23 sono moltissime e toccano vari aspetti della vita aziendale, consentendo di raggiungere il punteggio minimo di 100 punti.
Fra gli interventi per la sicurezza utili a ridurre i rischi sul lavoro e ad ottenere lo sconto sul premio Inail ricordiamo quelli che riguardano la prevenzione dei traumi maggiori, che comprendono: ambienti confinati, cadute dall’alto, macchine, impianti, trattori, impianti elettrici, ma anche aspetti particolari come punture di insetto, pratiche di promozione della salute (whp), gestione del microclima interno.

Particolare rilievo è stato dato al rischio stradale, che comprende azioni diverse come corsi di guida sicura ma anche interventi di messa in sicurezza dei varchi e delle strade limitrofe all’azienda, oltrechè iniziative di trasporto collettivo casa – lavoro.
Infine sono premiati gli interventi più innovativi in tema di formazione, organizzazione aziendale, gestione delle emergenze.
 
Tutti i dettagli sulle PAT e sulla documentazione probante si trovano sul sito Inail.

Api Lecco Sondrio può assistervi nella valutazione degli interventi svolti da inserire nella richiesta e nella predisposizione/caricamento della documentazione probante; tuttavia è necessario prendere contatti con la dott.ssa Silvia Negri entro metà febbraio scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)

 




Antincendio: promemoria delle novità sulla formazione degli addetti all’emergenza

Con la presente si ricorda che il Decreto ministeriale del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021 è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e ha portato significative novità nella gestione del rischio incendio nelle diverse attività.
Si rimanda alla circolare Api n.492 del 22/09/2022 con tutti i dettagli. Qui si ricorda brevemente che entro il 4 aprile 2023 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del Dm) la formazione in materia antincendio deve rispettare tutti i nuovi requisiti.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi degli addetti designati sono stati rivisti e hanno durata e contenuti diversi in base al livello di rischio incendio. Inoltre è cambiata la frequenza dell’aggiornamento: gli addetti si devono aggiornare con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco sono presenti tutti i decreti aggiornati.

In allegato si trova la scheda riepilogativa della durata dei corsi di base o di aggiornamento, in funzione del livello di rischio. Sul sito Api sono disponibili i corsi aggiornati e potete iniziare a prenotarvi. Api resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento.

(SN/am)




Corso “CSR – Responsabilità sociale delle imprese”: agevolazioni

Facendo riferimento al corso "CSR – Responsabilità sociale delle imprese" (120 ore) completo, promosso dalla Camera di Commercio, che prevedeva iscrizioni entro il 5 dicembre 2022 (circolare Api n.626 del 30/11/2022), si segnala che è possibile partecipare solo ad alcuni moduli tematici fra quelli previsti dall’intero percorso. Le lezioni dei moduli tematici si terranno online tramite la piattaforma zoom.

Gli argomenti dei 25 moduli tematici sono riportati nella tabella del pdf che si allega (ultima pagina).

Tra gli altri, a titolo esemplificativo: standard di rendicontazione, economia circolare, piano di welfare Stakeholder engagement, Piano energetico, Comunicazione Green.
Le imprese possono acquistare voucher per 5 o 10 o 15 moduli tematici. Ad ogni modulo può partecipare un solo collaboratore. La metà del costo del pacchetto scelto viene coperto dalle risorse camerali.
Tutte le informazioni si trovano nel regolamento scaricabile alla pagina dedicata (cliccare qui).

Il corpo docente è formato da professionisti e docenti universitari con esperienza nazionale ed internazionale e da responsabili di imprese e organizzazioni con comprovate esperienze sul tema.
Vi invitiamo a valutare questa opportunità che permette una crescita professionale importante delle risorse umane da impegnare su questi temi.

(SN/am)




Interpelli ambientali: il Ministero risponde su etichettatura e rifiuti sanitari

Sul sito del Ministero dell’Ambiente (Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo.

Si porta l’attenzione in modo particolare su due temi:

  1. Compatibilità fra etichettatura ambientale ed etichettatura energetica: in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (etichettatura ambientale) non si applicano alle segnalate tipologie di articolo (pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche), soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.
     
  2. Gestione di rifiuti sanitari come bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini: legittimità di una gestione come rifiuti urbani e assoggettamento al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Le risposte sono disponibili nella sezione intitolata “economia circolare”, alla quale si rimanda CLICCARE QUI

(SN/am)

 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura Provincia di Lecco

Come ogni anno il 28 febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si segnala la pagina del sito internet Larioreti in cui è scaricabile e compilabile il modulo “denuncia degli elementi” per la determinazione della tariffa del servizio idrico e anche l’informativa con le modalità di presentazione. Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore da gennaio 2023.

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Api Lecco Sondrio, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.

(SN/am)