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Primo webinar gratuito della serie “FOCUS CSR”: lunedì 26 gennaio “Rischi climatici e assicurazioni”

Inizia a fine gennaio il percorso di webinar già descritto in una circolare di fine 2025, chiamato FOCUS CSR (Corporate Social Responsability – Responsabilità Sociale d’impresa).
Per poter garantire l’esercizio di questa responsabilità, le imprese devono accedere con facilità e costantemente agli aggiornamenti sulle evoluzioni normative della Comunità Europea.

 

Per questo Confapi Lecco Sondrio rende disponibile gratuitamente un programma di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per agevolare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
L’iniziativa è coordinata della camera di commercio Como Lecco.
Primo tema: rischi climatici e assicurazioni – lunedì 26/01 alle ore 11
Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Confapi Lecco Sondrio ha stipulato un accordo con la Camera di Commercio Como Lecco per permettere una partecipazione gratuita di una o più figure aziendali. Tramite il link possono aderire più persone, scegliendo i temi di interesse di ciascuna.
Ecco il programma completo dei temi che verranno proposti nei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni
  • principi di good governance
  • certificazioni
  • regolamento ecodesign
  • economia circolare e diritto alla riparazione
  • regolamento critical materials
  • regolamento packaging
  • regolamento sulla deforestazione, direttiva EU CSDDD
  • Regolamento UE sul lavoro forzato.
Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
In allegato la locandina del primo appuntamento, che contiene anche le date successive.

 

Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro

Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 “.  

Di seguito una disamina analitica delle novità legislative intervenute in ambito giuslavoristico e previdenziale.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E INCREMENTO DEL POTERE DI ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI: 
Taglio IRPEF ( art. 1, commi 3 e 4 ) – La Legge di bilancio 2026 dispone il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi da 28.000 a 50.000 euro che passa dall’ attuale 35 % al 33%.

L’ importo rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro. Gli scaglioni vengono cosi ridefiniti:

  • fino a 28.000 euro annui 23% ;
  • da 28.000 euro a 50.000 euro annui 33% (35% nel 2025) ;
  • oltre 50.000 euro annui 43%
Detassazione per i rinnovi CCNL ( art. 1, c. da 7 a 12 ) – Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, la manovra prevede, per i soli dipendenti del settore privato, una tassazione agevolata con aliquota al 5% per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 siano essi nazionali, territoriali o aziendali. La detassazione trova applicazione limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro e salvo espressa rinuncia con atto scritto del lavoratore.
Premi di risultato tassati al 1% ( art. 1, c. da 8 a 9) – In via transitoria per gli anni 2026 e 2027 è prevista l’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% al 1%, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, per gli emolumenti retributivi costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa ( art. 1, c. 182, L. 208/2015 ). Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.  
Detassazione maggiorazioni contrattuali ( art. 1, c. da 10 a 11 ) – Per il periodo di imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’I.R.P.E.F. e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di : 
  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi di legge e dei C.C.N.L.
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai C.C.N.L.
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai C.C.N.L.
I lavoratori beneficiari sono quelli del settore privato, che, nell’anno 2025, hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.  Non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, le indennità o le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Utili ai lavoratori ( art. 1, c. 13 ) – Prorogata anche per il 2026 l’esenzione fiscale del 50 % dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite annuo di 1500 euro. L’estensione temporale in esame concerne la norma di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.  
Soglia di esenzione buoni pasto ( art. 1, c. 14 ) – Dall’anno 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea. Erogare il buono pasto non è un obbligo, salvo non venga previsto dal C.C.N.L. o dalla contrattazione collettiva aziendale. 

PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Incentivi assunzioni a tempo indeterminato ( art. 1, c. da 153 a 155 ) – Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno ( ZES unica ) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la Legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse per il riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero contributivo è legato alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, realizzate nel corso del 2026. Per la disciplina di dettaglio, che dovrà definire gli interventi specifici i relativi requisiti, bisognerà attendere il decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.  
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri ( art. 1, commi da 210 a 213 ) – A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per quanto concerne la durata dell’esonero, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato. Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

CONCILIAZIONE VITA – LAVORO E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Incentivi trasformazioni part time per genitori ( art. 1, c. da 214 a 218 ) – Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, ai genitori lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. Per incentivare l’applicazione di tale criterio, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Congedi parentali rafforzati ( art.1, c. 219) – La modifica riguarda l’estensione del congedo parentale dai 12 ai 14 anni del figlio o 14 dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, secondo le modalità stabilite dall’ art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.   
Estesi i congedi per malattia dei figli ( art. 1, c. 220 ) –  Ad essere modificata anche la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per la malattia dei figli di età superiore a tre anni. Tali congedi, spettanti per i medesimi giorni e in via alternativa tra i genitori, vengono elevati da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che per tali congedi non è prevista una forma di remunerazione, tuttavia c’è una copertura previdenziale con accredito della contribuzione figurativa.
Sostituzione di lavoratrici in maternità (art. 1, c. 221 ) – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.
Esonero contributivo lavoratrici madri ( art.1, comma 206 ) – L’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli previsto dalla Legge di bilancio 2025 viene posticipato al 2027.
Bonus mamme lavoratrici ( art.1, comma 207 ) – Per l’anno 2026, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo sopra menzionato, alle lavoratrici madri con due figli, dipendenti a tempo determinato e indeterminato, o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, viene riconosciuta una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. da corrispondere. Tale somma è riconosciuta dall’INPS fino al decimo anno di età del figlio più piccolo su richiesta dell’interessata.  La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, con tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus viene erogato in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026.

SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E II° PILASTRO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Previdenza complementare, innalzate le soglie di deducibilità ( art. 1, c. 201, lett. a), numeri 1) e 2) ) – A decorrere dal periodo d’imposta 2026, viene innalzata da 5.164,57 euro a 5.300 euro la soglia di deducibilità dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.  Conseguentemente, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti i 5.300 di un importo pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Neo assunti, silenzio assenso per l’adesione alla previdenza complementare ( art. 1, c. 204 e 205 ) – A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima occupazione, dipendenti del settore privato, viene prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare. A tal fine viene ridefinita la disciplina delle modalità e degli effetti del conferimento tacito o automatico stabilendo: 
•          la riduzione da sei mesi a sessanta giorni del termine oltre il quale opera il silenzio-assenso, prevedendo la decorrenza dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione dal predetto termine, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine. Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può comunque rinunciare all’adesione automatica procedendo con una libera scelta o con il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’ art. 2120 C.C.;
•         in merito ai criteri di individuazione della forma pensionistica complementare, il conferimento tacito opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori;  
•          per le adesioni tacite gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento a contenuto prudenziale contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.
Restano fermi gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare. Per i lavoratori non di prima occupazione il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia la scelta compiuta in precedenza facendosi rilasciare apposita dichiarazione dal lavoratore.  
Fondi pensione, erogazioni delle prestazioni ( art. 1, comma 201, lett. b); lett. c) e lett. d) ) – La Legge di bilancio modifica anche la disciplina delle prestazioni delle forme di previdenza complementare e del relativo regime tributario. In particolare a partire dal 1° luglio 2026 : 
1.       riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, è stato elevato il limite dell’importo liquidabile dal 50 per cento al 60 per cento in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato [ lett. b), n.1) ] ;  
2.       con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, è prevista  la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con relativa disciplina anche sotto il profilo tributario [lett. b), n. da 2 a 4] ;
3.       in relazione alla disposizione già vigente, che prevede la possibilità di reintegrazione delle eventuali somme percepite a titolo di anticipazione della prestazione complementare, viene aggiornato il limite di deducibilità. Sulle somme reintegrate eccedenti il limite  è riconosciuto al contribuente “un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato” [lett. b), n. 5] ;
4.       viene specificato che i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale si applicano anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) oltre a venire precisato che il principio già vigente di intangibilità nella fase di accumulo delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari si applica fino alla richiesta di liquidazione.  [lett. b), n. 6];
5.       nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra, viene soppressa la clausola secondo la quale il diritto ai versamenti degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto, e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali) [lett. c)];
6.       Viene assegnato alla COVIP il compito di definire i criteri minimi che devono essere rispettati dai percorsi e dalle linee di investimento relativi ai contributi e agli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite affinché gli investimenti siano effettuate su linee contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente [lett. d)].
Stop all’anticipo della pensione con cumulo dei fondi pensione ( art. 1, c. 195 ) – Viene abrogata la previsione contenuta nella Legge di bilancio 2025 che riconosceva la facoltà di computare la rendita della previdenza complementare  ai fini del raggiungimento dell’importo soglia stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
Pensioni, tre mesi in più dal 2028 ( art. 1, c. da 185 a 193, 197 e 198 ) – La manovra allinea gradualmente nell’arco di un biennio i requisiti per la pensione di vecchiaia all’allungamento dell’aspettativa di vita. Invece di 67 anni e tre mesi in più , dal 2027 si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese (e 20 anni di contributi) e dal 2028 e 67 anni e tre mesi.  L’incremento non sarà inoltre applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.
TFR all’ INPS. Ampliata la platea ( art. 1, c. 203 ) – A decorrere dal 1 gennaio 2026, sono tenuti al versamento delle quote di  TFR maturate e accantonate anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.  Limitatamente al biennio 2026 e 2027 l’obbligo non opera  se, nel medesimo anno solare, il personale in forza risulta inferiore ai 60 dipendenti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2032, saranno altresì tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore alle 40 unità, fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso. Nella disciplina finora vigente, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Incentivo al posticipo del pensionamento ( art. 1, c. 194 ) – La Legge di bilancio estende l’ambito di applicabilità dell’ incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che intendono proseguire con l’attività lavorativa una volta conseguiti i requisiti per il pensionamento. L’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica. Nella disciplina previgente , la possibilità di fruizione del suddetto incentivo concerne i soggetti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano conseguito il requisito per il suddetto trattamento pensionistico anticipato o il requisito in base alla disciplina transitoria della cosiddetta quota 103.
Ape sociale ( art. 1, c.  da 162 a 163 ) – La prestazione  in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dall’art. 1, c. 179 della legge n. 232 del 2016  (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti ) viene prorogata fino al 31 dicembre 2026. A fronte delle adesioni inaspettate viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa. La prestazione in argomento consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, corrisposta al compimento dei 63 anni e 5 mesi fino al conseguimento dei requisiti pensionistici.
Liquidazione anticipata della NASpI ( art. 1, c. 176 ) – L’ incentivo all’ autoimprenditorialità non verrà più erogato in unica soluzione ma in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. 
Assegno di inclusione: rinnovo senza sospensione ( art. 1, commi da 158 a 161 ) – Viene modificata anche la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) prevedendo che il beneficio economico sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e possa poi essere rinnovato per periodi ulteriori di 12 mesi, ripresentando una nuova domanda e senza il periodo di interruzione che in precedenza seprava la fine della prima erogazione dalla seconda. A fronte di questa semplificazione, si introduce un limite economico: l’importo relativo al primo mese di rinnovo sarà ridotto del 50% rispetto alla quota ordinaria.
ISEE : mobili e immobili ( art. 1, c. da 32 a 34 ; 208 – 209 e 584 ) – Ai fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione di nuovi criteri di computo delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero. Inoltre, ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all’Assegno unico e universale per i figli e al bonus nuovi nati la soglia che non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Viene disposta anche l’esclusione dal calcolo dell’ indicatore degli immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali e vengono rideterminati i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore.
Incremento pensioni per disagiati ( art. 1, c.179 ) – A partire dal 1° gennaio 2026 viene disposto l’incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate. In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l’importo dell’incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto. 

L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)
 




Revisione del CBAM: gli atti adottati dalla Commissione Europea

Informiamo che la Commissione Europea ha presentato una serie di misure volte a migliorare l’efficacia del meccanismo di adeguamento carbonio alle frontiere (CBAM) e a garantirne la corretta applicazione nella sua forma definitiva a partire dal 2026. Le misure comprendono:

1.           revisione del Regolamento CBAM
2.           Fondo temporaneo per la decarbonizzazione
3.           Atti delegati per la fase definitiva del CBAM
 
Al fine di fornire un completo aggiornamento, trovate in allegato una scheda di sintesi sulle misure adottate.

Inoltre, per maggiore comodità, considerando che il nuovo pacchetto sul CBAM comprende 24 atti, inviamo di seguito il link a cui sono consultabili tutti i documenti:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en#more-information

(SN/am)
 




Focus Csr: programma formativo primo semestre 2026

Confapi Lecco Sondrio intende favorire l’aggiornamento costante delle figure che nelle imprese seguono temi connessi alle direttive europee; per questo, in collaborazione con docenti qualificati e con il coordinamento della Camera di Commercio Como-Lecco, si renderà disponibile gratuitamente un programma mensile, chiamato FOCUS CSR.

A partire da fine gennaio 2026 verranno proposti webinar su questi temi:

  • rischi climatici e assicurazioni
  • principi di good governance
  • certificazioni
  • regolamento ecodesign
  • economia circolare e diritto alla riparazione
  • regolamento critical materials
  • regolamento packaging
  • regolamento sulla deforestazione, direttiva EU CSDDD
  • Regolamento UE sul lavoro forzato.
Il percorso di formazione FOCUS CSR è dedicato alle principali normative europee sulla responsabilità sociale di impresa e si svolgerà tra gennaio e giugno 2026, in modalità webinar, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

Da gennaio si forniranno tutte le indicazioni per partecipare a questa iniziativa che mira a consentire un costante aggiornamento sulle evoluzioni normative della UE.

(SN/am)




Esg e rendicontazione di sostenibilità: dall’Europa semplificazioni e modifiche negli obblighi

A metà dicembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato le norme UE su rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza per le imprese: si tratta delle annunciate semplificazioni e modifiche nella platea degli obbligati.

 

I dettagli, qui di seguito sintetizzati, sono consultabili sul sito del parlamento europeo.

La rendicontazione di sostenibilità, ossia l’obbligo per le aziende di rendere pubblici i dati sul loro impatto sull’ambiente e le persone, diventerà obbligatoria solo per le imprese dell’UE con una media di oltre 1 000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Le norme riguarderanno anche le imprese di paesi non UE con un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro nell’UE, come pure le loro succursali e imprese “figlie” con un fatturato superiore a 200 milioni di euro nell’Unione.

Le norme sul dovere di diligenza riguarderanno solo le grandi società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 5 000 dipendenti (se hanno sede nell’UE) o con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro nell’UE (se hanno sede al di fuori dell’Unione).
L’aggiornamento delle norme sulla sostenibilità fa parte della proposta di semplificazione Omnibus I della Commissione. Presentato nel febbraio 2025, consultabile sul sito del parlamento europeo, il pacchetto di misure mirava a ridurre la burocrazia e facilitare il rispetto delle norme sulla sostenibilità da parte delle imprese, rafforzando così la competitività dell’UE.

Fa seguito al rinvio (cosiddetto Stop the clock) dell’entrata in vigore degli obblighi su rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza, già approvato e comunicato da Confapi con la circolare 270 di aprile 2025.

Una volta adottato formalmente anche dal Consiglio, l’aggiornamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

(SN/am)

 




Regolamento UE sulla deforestazione – EUDR

Il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR), entrato in vigore nel 2023, ha introdotto stringenti obblighi per le imprese che importano, producono o commercializzano determinate materie prime e prodotti derivati, all’interno dell’Unione Europea.
Il Regolamento riguarda sette materie prime considerate a maggior rischio di deforestazione: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno. Il suo scopo è impedire che sul mercato europeo arrivino prodotti responsabili di deforestazione o degrado forestale.
A seguito delle preoccupazioni degli Stati membri e delle parti interessate in merito alla preparazione di imprese e amministrazioni, nonché a questioni tecniche relative al nuovo sistema informativo, lo scorso 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica normativa con l’obiettivo di introdurre correttivi e semplificazioni al Regolamento.

Applicazione posticipata a fine 2026
Le nuove norme non saranno più operative dal 30 dicembre 2025, come era stato stabilito con una prima proroga, ma dal:

  • 30 dicembre 2026 per grandi imprese e commercianti;
  • 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, che avranno dunque ulteriori sei mesi di tempo.
Il tempo aggiuntivo intende assicurare una transizione graduale e per consentire miglioramenti al sistema informatico che operatori, commercianti e loro rappresentanti utilizzeranno per inviare elettronicamente le dichiarazioni di due diligence.

A questo link dell’europarlamento si trovano tutti gli approfondimenti sul tema.

(SN/am)




Responsabile tecnico rifiuti: novità nei requisiti

La nuova delibera n.6/2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in vigore dal 2 gennaio 2026 e disponibile sul sito, riforma il ruolo del responsabile tecnico (RT), aggiornando requisiti e verifiche di idoneità.

Contestualmente alla delibera è stato pubblicato anche il calendario delle verifiche del 2026, revisionato in previsione dell’imminente pubblicazione di un nuovo set di quiz per le verifiche d’idoneità.

I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, saranno pubblicati sul sito dell’Albo e periodicamente aggiornati.
 
(SN/am)




Obiettivi Agenda 2030: rapporto ASviS 2025 sull’avanzamento degli obiettivi in Italia

Il Rapporto 2025 dell’ASviS “Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile” analizza lo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Il Rapporto indica anche quali obiettivi saranno raggiungibili entro il 2030, mettendo a confronto le previsioni per il nostro Paese e l’Unione europea.

In Italia, rispetto all’anno precedente crescono tre obiettivi in modo significativo: istruzione, parità di genere e clima. Di contro, sei obiettivi peggiorano: alimentazione; salute; acqua; disuguaglianze; ecosistemi terrestri; partnership.

Per imprimere un vero cambio di rotta, il Rapporto ASviS propone di attivare cinque “leve trasformative”: governance, capitale umano, finanza, cultura e partnership. Le proposte ASviS sono descritte nel rapporto disponibile sul web, da pag. 189 in avanti.

Per approfondimenti, consulta la pagina web con il Rapporto e il resoconto dell’evento di presentazione.

(SN/am)




Plastica riciclata a contatto con alimenti: UE rettifica nel 2025 il regolamento del 2022

In novembre 2025 l’Unione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, datato 12 novembre 2025, che introduce importanti rettifiche al precedente Regolamento (UE) 2022/1616, che stabilisce le norme specifiche per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata destinati a venire a contatto con alimenti.

Le correzioni non modificano l’impianto sostanziale del Regolamento (UE) 2022/1616, ma mirano a eliminare riferimenti errati e ambiguità; rafforzare la coerenza normativa; garantire maggiore chiarezza nelle procedure di valutazione e autorizzazione. 
Il nuovo regolamento 2025/2269 interviene su diversi articoli, le correzioni garantiscono maggiore chiarezza sul ruolo e le responsabilità degli operatori (sviluppatori di tecnologia, riciclatori, fornitori ai trasformatori), riducendo il rischio di interpretazioni divergenti. L’etichettatura dei contenitori con plastica riciclata sarà ora conforme: occorre usare il simbolo previsto dall’allegato II del regolamento (EC) 1935/2004 e riferirsi alla plastica riciclata, non ai contenitori stessi. Le regole di notifica e trasferimento delle autorizzazioni diventano più stringenti, con obblighi chiari per la trasparenza e la tracciabilità.

Le autorità competenti avranno un termine definito (6 mesi) per valutare le nuove tecnologie di riciclaggio, e la Commissione potrà modificare o revocare autorizzazioni se non rispettano i requisiti.
Il nuovo regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è in vigore dal 3 dicembre 2025.

Si segnala il sito italiano del ministero della salute in tema MOCA “materiali a contatto con alimenti”

(SN/am)




Geolocalizzazione, Fir digitale e APP Fir digitale del Rentri

Come previsto ormai da un anno, sta per chiudersi il periodo per garantire la geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi. Infatti, dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono inviare la dichiarazione di avvenuta installazione degli strumenti di geocalizzazione sui veicoli: cliccare qui 

Le modalità e i dettagli per adempiere all’obbligo sono indicate sul sito dell’albo gestori: cliccare qui 

Fir digitale e APP

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di gestire il FIR (formulario) sia in modalità cartacea che digitale, in base al produttore/detentore con cui operano.
Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto potrà essere comunque accompagnato da una stampa del Fir digitale che non deve essere firmata. In alternativa, deve essere garantita la possibilità di esibire il Fir digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili, tramite App FIR digitale.
A partire dal 20/11/2025 sono disponibili nuove funzionalità dell’App FIR Digitale, per le piattaforme IOS e Android, così da testarne l’uso. L’APP è disponibile nell’ambiente demo del sito del Rentri.

Tra i webinar organizzati dall’albo gestori, in dicembre 2025 ci sono ancora queste due opportunità:

11/12 ore 11 – Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico digitale – necessaria registrazione
16/12 ore 11 – I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale – necessaria registrazione

Infine si segnala, ai fini della consultazione, la comunicazione pubblicata sul sito del Rentri il 18/11/2025 con tutti gli elementi di novità inseriti sul portale.

(SN/am)