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Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 23 febbraio 2026

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 23 Febbraio 2026, tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

L’intesa prevede un incremento economico medio a regime, così ripartito nei vari settori:

  • 208 euro per Plastica e Gomma,
  • 237 euro per Chimico e Concia,
  • 201 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Identiche, per tutti i settori, saranno le tempistiche in cui verranno erogate le cinque tranche di aumento salariale:
  • 1 gennaio 2026,
  • 1 aprile 2027,
  • 1 dicembre 2027,
  • 1 giugno 2028,
  • 1 dicembre 2028.
La prima tranche, di 61 euro, sarà uguale per tutti i comparti.
 
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, è stato definito l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il fondo di previdenza integrativa complementare di settore, a partire dal 1° gennaio 2026.
 
La parte normativa introduce numerose novità in materia di:
  • Relazioni industriali, con rafforzamento del ruolo dell’Osservatorio Nazionale e definizione di linee guida per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali;
  • Organizzazione del lavoro, con disciplina di polivalenza e polifunzionalità e aggiornamenti in materia di classificazione del personale;
  • Periodo di prova, con ridefinizione delle durate nei diversi settori;
  • Malattia e aspettativa, con unificazione dell’aspettativa non retribuita post comporto (10 mesi) e prolungamento del comporto per lavoratori con disabilità certificata;
  • Congedi e tutele per gravi patologie, in recepimento della Legge n. 106/2025;
  • Salute e sicurezza, con previsione di polizza per il preposto, disciplina degli accomodamenti ragionevoli e gestione del microclima;
  • Tempo di vestizione, con definizione contrattuale del relativo trattamento;
  • TFR, con unificazione della disciplina sull’anticipazione;
  • Istituti sindacali, con aggiornamenti su assemblee e strumenti digitali.
Per un esame completo delle nuove disposizioni contrattuali si rinvia alla circolare tecnica allegata.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2026

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2026 indice pari a 100,4.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,363025 %.
 
(FV/fv)



MOCA: novità dall’Europa per i materiali a contatto con alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 febbraio 2026 sono stati pubblicati due nuove Regolamenti della Commissione Europea che intervengono sulla disciplina dei materiali destinati a venire in contatto con alimenti, cosiddetti MOCA.

Si tratta in particolare del:

  • Regolamento (UE) 2026/245 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione o le condizioni d’uso di diverse sostanze. Più nel dettaglio il regolamento aggiunge indicazioni riguardanti le sostanze: estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato; terz-butilfosfonato di calcio; ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da olio vegetale idrogenato; cera di crusca di riso, ossidata; 2,2’-ossidietilammina e cera di crusca di riso, ossidata, sale di calcio. Il regolamento modifica anche le indicazioni relative all’ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da sego idrogenato.
  • Regolamento (UE) 2026/250 che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213. Il regolamento, in particolare, apporta modifiche all’articolo 3 relativo al divieto di utilizzo del BPA, all’articolo 9 e all’articolo 11 relativo alle disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Entrambi i Regolamenti entrano in vigore il 23 febbraio 2026.

Si suggerisce di consultare il sito Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) non appena verrà aggiornato.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Il ruolo delle certificazioni”: 23 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee. In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

 

Il ruolo delle certificazioni – 23 febbraio 2026
Il sistema di certificazioni contribuisce a garantire la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi nell’ambito della sostenibilità. Una panoramica degli obblighi normativi, delle novità e delle opportunità contribuirà a facilitare le imprese nella definizione delle scelte in questo settore. Inoltre, verrà affrontato il tema della certificazione dei rapporti di sostenibilità.
Relatore: Silvio Genovese, Lead auditor e membro dell’executive board di SQS – Swiss Association for Quality and Management Systems.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • ruolo delle certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it



Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2026

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2026.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2026.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2025, è risultata pari al + 1,4%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 611,85, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 58,13.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2026:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 160,77 € 58,13 € 58,13
Artigianato ——- € 58,13 € 58,13
Commercio € 160,77 € 58,13 € 58,13
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 58,13 x 6gg / 40h = € 8,72
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 58,13.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2026 a € 122.295,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2026, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.685,00 (pari a € 56.224,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.543.15
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2026, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.837,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2026
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2026 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2026): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)



Gestione Separata Inps-aliquote contributive reddito 2026

L’istituto, con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2026 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è confermata e pari al 35,03% composta dalla quota Ivs al 33%, dal contributo malattia-maternità-anf allo 0,72% e dal contributo per il finanziamento del fondo disoccupazione Dis-Coll all’1,31%.
Per le categorie ove il contributo Dis-Coll non è dovuto, l’aliquota complessiva è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota è pari al 26,07%, comprensiva della quota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) corrispondente allo 0,35%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2026 è pari a € 18.808,00, mentre il massimale è pari a € 122.295,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi rivalutati:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.513,92;
  • professionisti con aliquota del 26,07%: € 4.903,25;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 6.342,06;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.588,44.
 
(FP/am)



Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dall’1 gennaio 2026

L’Inps, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2026, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall’anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2026.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2026
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.423,69 € 1.340,56
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.708,44 € 1.608,66
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026 € 1.456,72
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026 € 1.584,70
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026 € 1.456,72
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026 € 1.584,70
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2026 € 707,19
(no riduzione 5,84%)
 
(FP/am)



OT23 per la riduzione del premio Inail: scadenza 28 febbraio 2026

Il modello OT23 è disponibile e scaricabile da luglio 2025 sul sito Inail.

Si ricorda che il modello è un’opportunità per ottenere da Inail la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2026 grazie a interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2025, che vadano oltre gli obblighi di legge.
Il tema è stato trattato nei dettagli nelle precedenti circolari Confapi (n.439 e 530 del 2025) a cui si rimanda.

Per fruire della riduzione, l’azienda deve presentare la domanda attraverso la piattaforma online, entro il 28 febbraio 2026. Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
Si segnala inoltre un generale aggiornamento della documentazione probante a sostegno degli interventi effettuati.

Si raccomanda di consultare con attenzione il modello e di provvedere in autonomia oppure segnalare in associazione la volontà di avvalersi del supporto scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it entro metà febbraio.

Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi, come descritto in allegato.

(SN/am)




Direttiva SUP: contenuto minimo di plastica riciclata nel Pet per bevande

Gli obiettivi dalla Direttiva UE 2019/904 (chiamata SUP Single Use Plastic) sono stati fissati da tempo in questi termini:
  • l’incremento del tasso di raccolta delle bottiglie in plastica è fissato al 77% dell’immesso al consumo entro il 2025 e al 90% entro il 2029.
  • la percentuale di PET riciclato necessariamente presente nelle bottiglie in PET deve raggiungere il 25% entro il 2025 e il 30% entro il 2030.
A valle di quanto emerso dal recente Tavolo di Crisi del “Comparto Riciclo Plastiche” promosso dal MASE Ministero dell’Ambiente e della Salute Energetica, si segnalano le linee guida per la corretta osservanza della Direttiva UE 2019/904, nota come Direttiva SUP, in merito al contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo per le bottiglie in PET per bevande.

Si allega direttamente la recente circolare informativa redatta dai consorzi coinvolti: Conai, Coripet e Corepla che entra nel dettaglio delle caratteristiche e della qualità della plastica da riciclo.

(SN/am)
 




Rentri: ultimissime per gestire il FIR digitale (xFIR)

Dal 13/02/2026 i trasportatori e i destinatari devono essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore. Infatti, la modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’adempimento da parte di tutta la filiera:
  • se il produttore/detentore è obbligato a emettere digitalmente il FIR, oppure ha scelto di farlo su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
Si sottolinea inoltre che, in mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, la gestione del FIR in formato digitale deve seguire le modalità operative del decreto n.25 del 5/02/2026, consultabile sul sito del Rentri.

Con l’occasione si segnala anche la nota dell’ispettorato del lavoro che interviene sui dubbi sollevati in tema di legittimità dell’uso dei sistemi di geolocalizzazione, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti, nell’ambito del sistema RENTRI.

La norma vigente (l’art. 188-bis del d.lgs. n.152/2006 lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti […]”. Tale prescrizione costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (tutela libertà e dignità dei lavoratori).

Infine, nell’imminenza del passaggio al sistema di tracciabilità digitale, si ricorda che da giovedì 12/02/2026 sono disponibili sull’area operatore del Rentri le funzioni utili a passare al FIR digitale dal giorno successivo, venerdì 13/02/2026.

Per venire incontro a chi avesse perso qualche istruzione, si allegano queste slide:

  • Gestione e firma del FIR digitale, da parte del produttore
  • Restituzione del FIR digitale, dal destinatario al produttore
  • Trasmissione del FIR digitale a Rentri (solo rifiuti pericolosi)
     
Per chiarimenti, in associazione potete contattare Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)