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PPWR: webinar Confapi giovedì 9 luglio 2026 ore 15

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation / Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio) è il Regolamento UE 2025/40 direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea che mira a standardizzare i criteri di sostenibilità del packaging in Europa e responsabilizzare l’intera catena del valore. La prima scadenza inserita nel regolamento è fissata al 12 agosto 2026.

Come anticipato con la circolare Confapi n. 361 del 19/06/2026 gli associati sono invitati al webinar Confapi organizzato per giovedì 9 luglio, ore 15.
Si allega il programma dettagliato.

Il webinar si concentrerà nell’illustrare alle imprese i diversi obblighi documentali del nuovo Regolamento Imballaggi, con un focus particolare sul fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e conservazione dei dati e per rispondere ad eventuali quesiti e criticità.
E’ possibile inviare domande e quesiti già prima del webinar: invitiamo le aziende interessate a trasmettere eventuali quesiti, entro il 7 luglio, a silvia.negri@confapi.lecco.it e a segreteriapresidenza@confapi.org

Per la partecipazione è necessario avere un account Zoom attivo (attivabile gratuitamente) e registrarsi al seguente link https://forms.gle/CmkKzAGQZ8LFXKmd7

Si precisa che saranno ammessi al webinar solo i nominativi indicati nel form di adesione.

Il link di accesso sarà trasmesso successivamente alla registrazione con separata mail.

(SN/am)




Rumore e vibrazioni: misurazione periodica dei rischi fisici

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il controllo dei rischi fisici, in particolare:

  • rumore interno
  • vibrazioni
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati, con la strumentazione necessaria per rilevare il livello sonoro e le vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono talune mansioni. Si segnalano le  pagine Inail di riferimento che contengono tutti i dettagli sugli effetti dell’esposizione a questi rischi e il PAF Portale Agenti Fisici, per approfondimenti sulle modalità di misurazione di questi rischi.

Inail rumore

Inail vibrazioni

Portale agenti fisici

Le attività del servizio Confapi includono:
1) presa visione dei documenti già esistenti e dei rischi di mansione, in collaborazione con il personale addetto alla sicurezza in azienda;
2) rilevazione strumentale del rumore e/o delle vibrazioni, nelle normali condizioni di lavoro, con raccolta dati sui tempi di esposizione dei lavoratori;
3) stesura della relazione con i risultati, comprensiva delle conclusioni sul livello di rischio per ogni mansione e sulle raccomandazioni per minimizzare il rischio alla fonte e per ridurre gli impatti sui lavoratori, tramite adeguate istruzioni di lavoro e dispositivi di protezione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a  servizi@confapi.lecco.it , o chiamate chiedendo a Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Formazione ambiente: corsi disponibili in associazione

Con la presente si segnala che è stato rivista e aggiornata la proposta dei corsi sui temi ambientali e sulle certificazioni, quella sulla sicurezza chimica è in fase di revisione.

I temi disponibili sono:

  • Imballaggi, rifiuti e Rentri
  • Emissioni e scarichi
  • Gestione energia
  • Adr
  • Esg
  • Certificazione ISO 14001
  • Reach, Moca, microplastiche, sds
Invitiamo tutti gli associati a consultare le proposte di corsi sul sito dedicato e ad avanzare eventuali richieste specifiche che possono essere comunque organizzate ad hoc e finanziate dal Fapi.

Alcuni corsi sono già programmati, altri invece possono essere programmati non appena ci viene inviata la segnalazione di interesse.

Se ci sono richieste su temi specifici, scrivete pure in associazione o contattate Silvia Negri, in modo da valutare e formalizzare nuove proposte.

(SN/am)
 




Previdenza complementare FAQ Ministero del lavoro: meccanismo di adesione automatica Legge di Bilancio 2026

Facendo seguito alla nostra circolare del “Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro” del 7 Gennaio 2026informiamo le Aziende Associate che, nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), sono state pubblicate alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e la destinazione del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.

Le Faq, rispondenti alla sollecitazioni in vista dell’imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.

Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale.

Riepiloghiamo di seguito:
1) Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione scattano automaticamente dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
 
2) Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica , salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.
Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a un conto fondo.

3) Con riguardo agli obblighi di informativa , il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.
Unitamente all’informativa obbligatoria, il DL deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui fornitura dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.
Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

4) Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR ei contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
E’ poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

5) Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova , è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
 
6) Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’ adesione automatica possa operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
 
In allegato un modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppato da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.

(FV/fv)




Previdenza complementare: direttiva Covip su adesione automatica

Informiamo le Aziende Associate che, con deliberazione del 19 giugno, diffusa il 22 giugno 2026 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Covip ha emanato le “Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199“, in merito alle nuove regole per l’adesione automatica alla previdenza complementare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, di prima occupazione o già occupati, che instaurino un nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1°luglio 2026.

La deliberazione Covip, assunta “sentito il Ministero del lavoro”, conferma gli aspetti attuativi già veicolati attraverso le Faq pubblicate dallo stesso Dicastero sul Portale della Previdenza Complementare.

Le Istruzioni Covip, che abrogano la Direttiva Covip del 24 aprile 2008, chiariscono il funzionamento del nuovo meccanismo che sostituisce il precedente sistema del silenzio-assenso sul TFR, prevedendo l’automatica iscrizione del lavoratore a una forma pensionistica complementare sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. Particolare attenzione viene dedicata alle diverse opzioni esercitabili dai lavoratori di prima assunzione e da quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, nonché ai nuovi obblighi informativi e documentali posti a carico del datore di lavoro.

Le medesime Istruzioni disciplinano, inoltre, le modalità di individuazione del fondo pensione destinatario dei flussi contributivi e gli effetti dell’adesione automatica sul versamento del TFR e delle contribuzioni contrattuali.

(FV/fv)




ADR: da giugno 2026 controlli più uniformi

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 17221 del 16 giugno 2026 ha definito la procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sui controlli ADR nel trasporto di merci pericolose. Attua il Decreto interministeriale del 13 aprile 2026 introducendo un nuovo modello di lista di controllo informatizzata.

  • Si tratta di una check-list digitale uniforme per la verbalizzazione su strada delle non-conformità legate al trasporto di merci pericolose.
  • Sostituisce le disposizioni precedenti (seguendo la circolare n. 7987 del 19 marzo 2026) e si allinea all’entrata in vigore del nuovo pacchetto di regole europee per i controlli stradali.
  • Facilita lo scambio di dati digitali tra gli organi accertatori (come la Polizia Stradale) e gli uffici della Motorizzazione Civile.
(SN/am)



Webinar “Decreto Trasparenza salariale”: martedì 30 giugno ore 15

Informiamo le Aziende Associate che martedì 30 giugno 2026, alle ore 15, Confapi organizza il webinar “Trasparenza salariale” sulla nuova direttiva UE che anche l’Italia dovrà applicare.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui 

Il link di collegamento sarà inviato, previa registrazione, la mattina dello stesso 30 giugno.

Alleghiamo locandina.

Cliccando qui è possibile leggere la nostra circolare sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

(MP/am)
 




Regolamento PPWR su imballaggi e rifiuti di imballaggio: webinar Confapi 9 luglio 2026

Il PPWR è il Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) ed è direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea.

L’obiettivo è quello di standardizzare in Europa i criteri di sostenibilità del packaging e responsabilizzare l’intera catena del valore. Fin dalle prime fasi del negoziato a Bruxelles, Confapi ha esercitato una forte azione di rappresentanza a tutela delle piccole e medie imprese italiane. Grazie a questo intervento, il testo finale include salvaguardie fondamentali quali:

  • tempi di adeguamento progressivi, garantendo finestre temporali adeguate a consentire una transizione tecnologica e contrattuale sostenibile, senza shock per le catene di fornitura;
  • deroghe e flessibilità per le microimprese, con l’esenzione da diversi target di riutilizzo e una semplificazione burocratica per le realtà industriali minori (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato).
Per conoscere da vicino i contenuti della normativa e le scadenze, in particolare per sapere cosa bisogna fare entro il 12/08/2026, gli associati sono invitati al webinar Confapi di giovedì 9 luglio, ore 15.

Nelle successive comunicazioni daremo indicazioni per iscriversi.
 
(SN/am)




Ondate di calore: gestione del rischio per la salute dei lavoratori

Con riferimento alle linee guida del Ministero della Salute, in data 9 giugno 2026, il presidente di Regione Lombardia ha firmato l’ordinanza n. 484 anticaldo, finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

L’ordinanza disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”.
La limitazione ha validità fino al 23 settembre 2026.
1) qualora l’azienda operi in uno dei settori citati dall’Ordinanza (agricolo e florovivaistico, cantieri edili
all’aperto e cave) deve provvedere a consultare il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
2) inserire i dati richiesti e verificare il livello di rischio
3) qualora il software restituisca un livello di rischio ALTO sospendere l’attività nella fascia oraria definita
dall’Ordinanza.
La mancata osservanza del divieto comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.
 
In tutte le altre lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, sono raccomandate le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, che citano misure come:
– limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata;
– limitare i tempi di esposizione mediante rotazione del personale;
– favorire l’acclimatazione tramite pause per l’approvvigionamento di acqua e il riposo all’ombra;
– utilizzare ambienti di passaggio se si deve accedere a locali con forte sbalzo termico;
– vestiario idoneo, comodo, di fibre naturali e con colori chiari;
– corretta idratazione ed alimentazione;
– evitare di lavorare in solitario.

(SN/am)

 




CCNL Unionmeccanica: verbale accordo su minimi, indennità di trasferta e reperibilità

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che. a seguito della pubblicazione da parte dell’ISTAT del dato IPCA consuntivato 2025, si è proceduto a valutare l’adeguamento dei minimi retributivi, indennità di trasferta e indennità di reperibilità in vigore alla data del 1° giugno 2026.

Essendo il valore dell’IPCA quantificato in 1,9%, i minimi retributivi non subiranno alcun adeguamento rispetto alle previsioni disciplinate nel rinnovo del 24 luglio 2025.

Sono state adeguate le indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale di accordo siglato da Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil in data 17 giugno 2026.

 
(FV/fv)