L’abbandono di rifiuti, l’inquinamento in area protetta o vincolata, l’incendio boschivo e altri ecoreati sono condotte illecite per le quali sono state recentemente previste conseguenze più pesanti.
Nello specifico, dal 10 ottobre 2023 è in vigore la legge 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il DL 10 agosto 2023, n. 105, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione“.
Il recente provvedimento apporta diverse modifiche sia al Codice Penale che al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006. Ecco in dettaglio le principali novità in tema di illeciti ambientali:
1. L’abbandono di rifiuti commesso da privati, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell’art 255 comma 1 del D.lgs. 152/2006, assume natura di reato contravvenzionale.
Il comma 1 dell’articolo 255 del D.lgs. 152/2006, è difatti sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».
2. Sono state precisate le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata.
All’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»
All’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
3. E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i cosiddetti ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla proprietà.
(SN/am)