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Modello Ot23: scadenza febbraio 2021

Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 (ex Ot24) è stato ristrutturato in modo significativo nel corso del 2020, come comunicato nelle circolari associative dedicate a questo tema.

Il modello da compilare è on line da tempo, si trova sul sito Inail scorrendo verso il basso fino all’ultima voce “riduzione del tasso medio per prevenzione, anno 2021”.

Come si anticipava nelle citate circolari di giugno (n. 280 del 11 giugno 2020 e anche n.292 del 18 giugno 2020), ci sono molte novità in tema di microformazione, controllo a distanza delle attrezzature antincendio, test alcolemici prima di mettersi alla guida, sistemi di aspirazione per allontanare inquinanti chimici, fisioterapia per contrastare disturbi muscolo scheletrici.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche.

(SN/bd)




Inps, nuova convenzione con Confapi e OO.SS.

La circolare Inps n. 108/2020 ha fornito le istruzioni operative in merito alla convenzione siglata in data 27 settembre 2019 da Confapi e le organizzazioni sindacali nazionali CGIL- CISL e UIL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016.

Le parti, con la sottoscrizione della convenzione, hanno affidato all’Inps il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riconducibili all’area di rappresentanza di Confapi.
Relativamente alla rilevazione del dato associativo, l’Istituto ha predisposto una sezione nella denuncia contributiva, attraverso la quale le aziende forniranno le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.
In particolare, nell’ambito della sezione “Denuncia Aziendale” dei flussi Uniemens mensili dovranno essere compilati gli elementi relativi a:

  • contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
  • federazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono;
  • numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), oppure non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

A tal fine, sono stati attribuiti dei codici identificativi (vedi allegato 2) specifici e relativi ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza di Confapi, nonché è stata effettuata una codifica (vedi allegato 3) anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
I dati raccolti verranno elaborati dall’Inps che aggregherà, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio- dicembre di ogni anno.
 
Prima di poter procedere all’invio delle informazioni, le imprese o i loro intermediari, dovranno ottenere dall’Inps per ciascuna matricola associata allo stesso codice fiscale, il codice di autorizzazione “0Y” avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – industria”.

L’attivazione del codice è accessibile all’interno del Cassetto Previdenziale Aziende; dal menù Contatti/Nuova richiesta scegliere Posizione Aziendale e l’opzione Variazione Dati Aziendali che apparirà nell’oggetto della comunicazione.

Il testo da inviare potrà essere il seguente: “Si richiede il rilascio del codice di autorizzazione “0Y“, come previsto alla circolare Inps n. 108/2020 – Convenzione tra Inps-Inl e Confapi Cgil Cisl e Uil per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”.

L’Inps evidenzia che, sul piano temporale, i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020.
Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020, saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020.
 
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi prescritti ovvero ci fosse la necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, i datori di lavoro potranno fornire tali informazioni con le dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive, ma per periodi di riferimento non anteriori a gennaio 2020.
 
Si allegano i documenti. 
 
(FP/tm)




Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2021, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell’intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 998,18 € 939,89
Oltre € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 1.197,82 € 1.127,87
Oltre € 2.159,48 € 1.439,66 € 1.355,58
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo

Importo assegno dal 1° gennaio 2021

€ 595,93
(no riduzione 5,84%)

 (FP/tm)




Collocamento obbligatorio: scadenza imminente

Gli adempimenti di inizio anno prevedono, fra gli altri, la trasmissione del prospetto informativo in modalità telematica entro il 31 gennaio 2021 relativamente alla forza aziendale occupata alla data del 31/12/2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

I datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, rispetto all’ultimo invio, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tale proposito segnaliamo che su alcuni indirizzi provinciali del portale sintesi, viene consigliato di inviare il prospetto informativo anche nel caso in cui non ci siano state variazioni alla base di computo nel corso dell’anno 2020. Questo per dar luogo ad una registrazione periodica annuale da parte dell’azienda, per evitare futuri controlli da parte del servizio collocamento disabili e per aggiornare i dati ai nuovi standard della procedura telematica.

Si ricorda che i soggetti obbligati inviano un soloprospetto informativo ad un unico servizio telematico. In questo modo il prospetto inviato saràunico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presentealmeno una unità operativa o la sede legale.
 
Il portale ministeriale Cliclavoro ha reso disponibili alcune domande frequenti (f.a.q.) alle quali potersi riferire per la compilazione del prospetto e per le particolarità di calcolo della quota di riserva.
 
Riepilogo delle informazioni generali sulla disciplina di legge.

Quota di riserva disabili (art. 3, l. N. 68/99)

  • 7% della base computo per azienda in categoria A – Oltre i 50 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. Se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 viene indicata la quota intera (priva della parte decimale);
  • 2 lavoratori per azienda in categoria B – Da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore per azienda in categoria C – Da 15 a 35 dipendenti rispetto al valore della base computo. N.B.: a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, con effetto 1° gennaio 2018 le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti rientrano nell’obbligo di applicazione della L. 68/1999, pertanto le richieste nominative di assunzione di soggetti disabili devono essere inoltrate entro 60gg dall’insorgenza dell’obbligo.

Quota di riserva categorie protette (art. 18, l. N. 68/99)

  • Aziende da 51 a 150 dipendenti: 1 unità.
  • 1% della base computo, in caso di aziende con più di 150 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

 Base di computo
 
In base ai consueti criteri, integrati dalla Riforma del mercato del lavoro, nella base di computo non devono essere conteggiati:

  • i lavoratori assunti ai sensi della stessa L. n. 68/99;
  • i lavoratori a termine con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperativa;
  • i dirigenti, da individuare sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono a programmi di emersione;
  • gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento;
  • i lavoratori del sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali;
  • per il settore edile, il personale di cantiere, compreso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, al di là dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori.
  • per il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale viaggiante e navigante;
  • per il settore degli impianti a fune, il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
  • i lavoratori che in costanza di rapporto divengono invalidi in misura pari o superiore al 60%, e sempre che l’inabilità non sia da ricondurre alla inosservanza da parte del datore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, accertata giudizialmente. In questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può anche essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. (*)
  • i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. Inoltre si precisa che i lavoratori part-time vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto facendo riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

(*) questa è condizione da verificare previo contatto con il locale Collocamento Obbligatorio provinciale

 Disabili Part Time
 
Ricordiamo, per quanto riguarda i disabili assunti part time, che nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti, essi valgono come unità a prescindere dall’orario di lavoro svolto, qualora l’invalidità sia superiore al 50%, mentre in tutti gli altri casi sono computabili come unità intere qualora il loro orario di lavoro, considerato singolarmente, superi il 50%.
 
Sanzioni
Le sanzioni per il mancato o ritardato invio, recentemente modificate con D.M. 15 dicembre 2010, sono stabilite in € 635,11 fisse, più € 30,76 per ogni giorno di ritardo. È ammissibile il pagamento in misura ridotta a seguito di diffida dell’organo ispettivo e di successivo adempimento (€ 159 fisse più € 7,69 per ogni giorno di ritardo).
 
 
(FP/tm)




Webinar: “Sicurezza e piano macchine” – Il Piano Mirato Macchine di Ats Brianza

Api Lecco Sondrio organizza un seminario, in modalità webinar, di approfondimento di un tema significativo per la sicurezza sul lavoro: la corretta gestione aziendale delle macchine di produzione: acquisto, installazione, avviamento, addestramento degli operatori, sistemi di sicurezza, gestione delle manutenzioni, aspetti formali e aspetti operativi.
In vista dell’incontro, si consiglia di scaricare e consultare la documentazione del Piano Mirato Macchine dall’apposita pagina del sito internet di Ats Brianza (link) dove si trovano: la linea guida con i suoi numerosi allegati e il questionario di autovalutazione.
 
PROGRAMMA

Introduzione
Silvia Negri
Responsabile Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio

Presentazione degli aspetti salienti del Piano Mirato Macchine
Roberto Agnesi
Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza

Focus sulle carenze più diffuse che si riscontrano in occasione delle visite
Beatrice Terraneo e Roberto Aondio
UOS Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza

Domande e confronto
 
Per iscriversi al webinar e avere l’attestato di partecipazione bisogna compilare tutti campi del Google Form cliccando su questo link.
Il link per partecipare al convegno online verrà inviato agli iscritti nella mattinata che precede l’incontro.
 
Si potrà interagire tramite chat o prendere parola prenotandosi durante la videoconferenza.
Si suggerisce di anticipare le domande in forma scritta, all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it
 
Raccomandiamo la partecipazione degli Rspp e/o DL-Rspp, previa iscrizione.
Il tema può costituire aggiornamento anche per altre figure della sicurezza come dirigenti e preposti, ma può essere utile anche ai tecnici progettisti o manutentori. Il seminario permette di ottenere 2 crediti formativi, validi per l’aggiornamento sicurezza obbligatorio, come da D.lgs. 81/2008.
 




Sondrio: scadenza denuncia scarico in fognatura pubblica di acque industriali

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade il 31 gennaio 2021 il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.

  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.

Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso d’acqua superficiale).

La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore.

A  tal proposito si segnala il modulo scaricabile e compilabile sul sito internet dedicato.

Il modulo compilato si può consegnare a mano, inviare per posta normale oppure via Pec  segreteria@pec.secam.net

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/bd)




F-Gas proroga certificazioni

I certificati in tema di gas fluorurati a effetto serra rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli art. 7 e 8 del Dpr n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni, ha chiarito infatti gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale dagli Organismi di certificazione accreditati.

Il provvedimento citato è allegato.

(SN/bd)




Ccnl Uniontessile-Confapi: aumenti contrattuali

L’accordo di rinnovo contrattuale, stipulato lo scorso 20 gennaio 2020 per il CCNL Uniontessile – Confapi (circ. Api Lecco n. 42 del 04/02/2020), prevede tre incrementi retributivi tabellari nei mesi di febbraio 2020, gennaio 2021 e febbraio 2022.

Con decorrenza 1° gennaio 2021, le aziende associate appartenenti ai settori tessile e abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli dovranno applicare il secondo incremento retributivo nei valori indicati alle seguenti tabelle riepilogative in allegato. 

(FP/tm)




Aua Point: proroga della sperimentazione per l’anno 2021

Dallo scorso anno, le aziende soggette ad Aua Autorizzazione Unica Ambientale hanno la possibilità di caricare i dati dei monitoraggi obbligatori alle matrici ambientali su un applicativo regionale chiamato Aua Point. Vi informiamo che Regione Lombardia ha pubblicato la Dgr 14 dicembre 2020 – n. XI/4027 intitolata “Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo Aua Point e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Aua” (Burl So n.53 del 30 dicembre 2020) che stabilisce la proroga per tutto il 2021 della sperimentazione dell’applicativo Aua Point.

La delibera regionale (che si allega) riporta anche i nuovi criteri per l’utilizzo di Aua Point.

Precisazioni: i gestori di tutti gli impianti non soggetti ad AIA e rientranti nel campo di applicazione definito nel presente allegato 1, possono caricare sull’applicativo Aua point i dati degli autocontrolli alle emissioni e agli scarichi, laddove previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali e tale caricamento sostituisce, ove richiesta, la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune e Arpa; i gestori devono comunque conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; in alternativa alla compilazione di Aua point, nonchè per i dati e le informazioni non contemplate dall’applicativo (…) i Gestori provvederanno alla trasmissione dei dati agli Enti, ove previsto nelle rispettive autorizzazioni, secondo le modalità adottate sui rispettivi territori.

Per chi non avesse ancora provato, l’accesso all’applicativo avviene attraverso il link.

In caso di primo accesso, il Gestore deve compilare (tramite il pulsante “Inizia”) una scheda sull’anagrafica dell’azienda e sulla tipologia di autorizzazione in possesso. Al termine della compilazione le credenziali di accesso vengono fornite via mail direttamente all’utente, che le deve conservare per le successive attività.

La stessa Dgr stabilisce anche lo spostamento al 1° luglio 2021 dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme informatiche Suap per l’invio delle volture e delle comunicazioni non sostanziali dell’Aua; entro la stessa data sarà disponibile la nuova modulistica informatica per l’invio delle comunicazioni di voltura e modifica non sostanziale dell’Aua. 

(Sn/bd)




Trasporto merci pericolose, Adr: novità 2021

In tema di trasporto su strada di merci pericolose, si segnala che è stato pubblicato l’accordo internazionale Adr 2021, che contiene alcune novità che entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Le modifiche sono circoscritte anche perché la pandemia ha costretto a sospendere la discussione e l’applicazione di alcuni temi.

Nei 6 mesi di transizione gennaio – giugno 2021 si possono applicare le regole previgenti ma si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Innanzitutto si segnala che l’obbligo di nomina del Consulente Adr è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

In tema “documento di trasporto”: per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria sul documento di trasporto deve essere riportato (–).

Fra le novità importanti segnaliamo il tema “rifiuti medicali infettanti”:

Nel cap. 1.1.3.6.3 viene inserito il numero Onu 3549 in riferimento ai “rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi / rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi”

Inoltre, viene aggiornato il punto relativo alle batterie al litio:

Cap. 4.1.4.1: per i numeri Onu 3091 “batterie al litio metallico contenute in un dispositivo” e Onu 3481 “pile al litio ionico contenute in un dispositivo” è prevista la nuova Disposizione Speciale 390 che prevede: “Se un collo contiene sia pile al litio contenute in un’apparecchiatura che pile al litio imballate con l’apparecchiatura, i seguenti requisiti si applicano ai fini della marcatura e della documentazione della confezione:
Il pacco deve essere contrassegnato come “Un 3091” o “Un 3481”, a seconda dei casi. Se una confezione contiene sia pile al litio ionico che pile al litio metallico imballate con dispositivo e contenute in dispositivo, la confezione deve recare i contrassegni richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle celle a bottone installate nel dispositivo (compresi i circuiti stampati); infine vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte.

In collaborazione con il vostro consulente aziendale Adr qualificato, ove presente, è opportuno valutare fin da subito se ci siano ripercussioni operative a carico delle attività aziendali, per adeguarsi nei tempi previsti. Le novità citate sono le più significative, ma non sono del tutto esaustive, ci sono anche altri aspetti da valutare.

(SN/bd)