Valutazione dei rischi: richiesto aggiornamento qualora si impiegano tecnologie basate sull’IA
Il D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 adegua la normativa italiana al Regolamento europeo “AI Act” sull’intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689). Dal 23 ottobre 2026 (data di entrata in vigore), l’impiego dei sistemi di IA rientra ufficialmente negli elementi che incidono sul sistema prevenzionistico aziendale, imponendo ai datori di lavoro l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in presenza di queste tecnologie.
Per la sicurezza sul lavoro le novità principali sono due (art.42):
Valutazione dei rischi
Ogni sistema di IA che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sul modo di svolgere le mansioni o su decisioni rilevanti per la sicurezza, va valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), imponendo (art. 29, c. 3, D.lgs. 81/08).
Informazione e formazione
Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sui rischi specifici legati all’uso dell’IA e sulle misure di prevenzione adottate. Il decreto prevede anche che le decisioni su assunzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro non siano prese esclusivamente da un sistema automatizzato e che i lavoratori ne siano informati in anticipo (art. 41).
Tra gli altri, sono considerati sistemi ad alto rischio i software utilizzati per la gestione dei lavoratori, il monitoraggio delle prestazioni, l’allocazione delle mansioni o il controllo biometrico. Per questi sistemi sono previsti requisiti di conformità estremamente severi, controlli post-commercializzazione e una valutazione formale dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro prima della messa in funzione.
Restano vietati alcuni usi dell’IA, come i sistemi che riconoscono le emozioni dei lavoratori. Le sanzioni previste dall’AI Act arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale.
A titolo indicativo, i nuovi rischi che potrebbero essere introdotti o peggiorati potrebbero essere:
- Sicurezza fisica e rischi da tecnodipendenza: analisi delle collisioni o dei malfunzionamenti nell’interazione uomo-robot (es. cobot) o derivanti dall’automazione dei macchinari industriali.
- Rischi psicosociali e ritmi di lavoro: monitoraggio degli algoritmi che gestiscono i ritmi di produzione, l’assegnazione automatizzata delle attività e la sorveglianza digitale, che possono generare stress lavoro-correlato elevato, ansia da controllo e perdita di autonomia del lavoratore.
(SN/am)