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Regime forfettario: dal 2027 innalzamento della soglia di ingresso

La soglia di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 dovrebbe passare dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro, stando a quanto annunciato dal Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa al termine della riunione nella quale è stato approvato il Ddl. di bilancio 2027.

In attesa dell’avvio dell’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva della legge di bilancio, è possibile formulare alcune considerazioni sulla novità, considerato il notevole impatto sui contribuenti.

L’innalzamento del limite a 100.000 euro porterebbe ad allargare ulteriormente la platea dei soggetti interessati al regime agevolato, che diventerebbe verosimilmente il regime naturale per un elevato numero di persone fisiche che svolgono attività di impresa, arte o professione.

La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva al 15% in luogo delle aliquote progressive IRPEF e delle relative addizionali, regionale e comunale, per livelli di ricavi e compensi fino a 100.000 euro consentirebbe, infatti, nella maggior parte dei casi, di maturare un risparmio fiscale significativo, fermo restando che l’effettiva convenienza in termini fiscali va comunque verificata caso per caso, potendo subire variazioni al ricorrere di determinate condizioni.

Ad esempio, a parità di compensi per 100.000 euro percepiti da un professionista, l’applicazione del regime forfetario porterebbe a un reddito disponibile (calcolato considerando i costi sostenuti e gli oneri fiscali e contributivi) maggiore di oltre 20.000 euro, rispetto a quello individuato applicando la tassazione IRPEF ordinaria.

Assumendo che la novità entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027, per l’accesso o la permanenza nel regime per il 2027 si dovrà tenere conto della nuova soglia di 100.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente (2026), computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2026, i quali seguono il principio di competenza.

Ipotizzando l’approvazione definitiva della modifica, il soggetto che ha percepito entro il 31 dicembre 2026 ricavi o compensi per un ammontare complessivo di 95.000 euro potrebbe applicare il regime forfetario (o continuare a utilizzarlo), atteso che l’ammontare percepito risulterebbe inferiore al nuovo limite di 100.000 euro. La logica è la stessa di quella dei precedenti innalzamenti della soglia di accesso al regime forfetario (il limite di 85.000 euro ha sostituito quello precedente di 65.000 euro, applicabile fino al 2022).

Risulta invece innovativo il meccanismo che dovrebbe operare ai fini IVA, considerato che, secondo quanto indicato dal comunicato di Palazzo Chigi, il limite rimane fissato a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.

Occorre infatti rammentare che l’estensione della soglia costituisce una misura di deroga all’art. 284 della direttiva 2006/112/Ce, in base al quale gli Stati membri possono concedere tali agevolazioni, ai fini IVA, entro un volume d’affari non superiore a 85.000 euro. Un’estensione a 100.000 euro comporterebbe quindi necessariamente la presentazione di una richiesta di autorizzazione alla Commissione Ue (si veda l’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

In linea generale, i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 beneficiano di un regime di franchigia ai fini IVA che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi; tali soggetti, ad esempio, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni domestiche, non detraggono, per qualunque operazione, l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi e sono esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA (salvo eccezioni) e da tutti gli obblighi di natura contabile e dichiarativa previsti dal DPR 633/72.

Stando alle prime anticipazioni, quindi, a partire dal 2027, la disciplina del regime forfetario potrebbe seguire binari distinti:

  • i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi fino a 85.000 euro potranno applicare il regime agevolato in misura piena, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, al pari degli scorsi anni;
  • i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi per importi superiori a 85.000 euro, ma entro la nuova soglia di 100.000 euro, avrebbero accesso al regime agevolato solo per quanto riguarda le imposte dirette.
    In tale ultimo caso, sarà possibile beneficiare dell’applicazione dei coefficienti forfetari e dell’aliquota agevolata (al 15% o al 5%), ma non delle semplificazioni ai fini IVA.
Sotto un altro profilo, i contribuenti interessati all’applicazione del regime forfetario nel 2027 devono tenere conto del fatto che, in assenza di ulteriori interventi (attualmente non annunciati), il limite relativo al possesso, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, di redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’art. 1 comma 57 lett. d) della L. 190/2014 scenderà da 35.000 a 30.000 euro.
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2026: in arrivo le comunicazioni di anomalia dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate sta inviando comunicazioni di anomalia ai contribuenti per i quali, dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche e quelli indicati nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025, emergono possibili omissioni o incoerenze.

Tra le casistiche segnalate rientra la mancata compilazione del quadro VJ, destinato all’indicazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge.

Nella comunicazione esaminata, l’Agenzia rileva infatti che dalle fatture elettroniche ricevute nel 2025 risultano operazioni passive soggette a inversione contabile, mentre nella dichiarazione IVA 2026 trasmessa il quadro VJ non risulta compilato.

  • Il primo controllo da effettuare – La ricezione della lettera non comporta automaticamente che la dichiarazione sia errata. Il primo passaggio consiste nel verificare i dati segnalati dall’Agenzia, confrontando:
  • le fatture elettroniche presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • i registri IVA acquisti e vendite;
  • le liquidazioni periodiche;
  • la dichiarazione IVA originariamente trasmessa.

Particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni registrate con reverse charge, verificando sia la corretta integrazione dell’imposta sia la loro esposizione nel quadro VJ.

Quando l’anomalia è effettivamente presente – Qualora dal controllo risulti che le operazioni soggette a reverse charge siano state correttamente contabilizzate, ma non siano state riportate nel quadro VJ della dichiarazione annuale, occorre presentare una dichiarazione IVA integrativa. La dichiarazione deve essere ripresentata nella sua interezza, barrando la casella “Dichiarazione integrativa” nel frontespizio.

In un caso esaminato, l’integrazione ha comportato l’inserimento nel quadro VJ di:

  • VJ6, per acquisti interni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8;
  • VJ16, per acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi soggetti a reverse charge;
  • VJ19, quale totale dell’imposta relativa alle operazioni indicate nel quadro.

Attenzione al quadro VF – Prima di modificare il quadro VF occorre verificare se l’IVA relativa alle operazioni in reverse charge sia già stata contabilizzata e portata in detrazione. Se l’imposta è già compresa nell’IVA detraibile dichiarata, il quadro VF non deve essere incrementato una seconda volta. In un caso esaminato, il quadro VF resta infatti invariato.

Il ricalcolo del quadro VL – L’inserimento del quadro VJ determina un aumento dell’IVA a debito indicata nel quadro VL.
Successivamente devono essere verificati i versamenti IVA periodici effettivamente eseguiti durante l’anno.

Ravvedimento e versamento delle somme dovute – La comunicazione dell’Agenzia invita il contribuente che riconosca la correttezza della segnalazione a regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione integrativa e pagamento delle eventuali imposte, interessi e sanzioni dovute mediante ravvedimento operoso.
È quindi necessario determinare separatamente:

  • l’eventuale maggiore IVA dovuta;
  • gli interessi calcolati fino alla data del versamento;
  • la sanzione applicabile, tenendo conto del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.

Per le comunicazioni esaminate, l’Agenzia distingue inoltre il trattamento della regolarizzazione effettuata entro il termine indicato nella lettera rispetto a quella successiva, richiamando la disciplina del ravvedimento operoso.

Possibile emersione di un importo da versare – La presentazione della dichiarazione integrativa può determinare non solo la correzione formale dei quadri dichiarativi, ma anche l’emersione di un maggior debito IVA rispetto alla dichiarazione originaria. In tal caso, oltre alla trasmissione dell’integrativa, occorre valutare il ravvedimento operoso, con versamento della maggiore imposta, degli interessi legali maturati e della sanzione ridotta applicabile. In un caso esaminato, l’inserimento delle operazioni in reverse charge nel quadro VJ ha determinato un maggior debito IVA pari a € 383, da regolarizzare mediante F24 unitamente a interessi e sanzione. Assumendo, a titolo esemplificativo, un versamento effettuato in data 28 ottobre 2026, il ravvedimento può essere riepilogato come segue:
 

Componente Codice tributo Anno di riferimento Importo
Maggiore IVA dovuta 6099 2025 € 383,00
Interessi da ravvedimento 1991 2025 € 3,79
Sanzione ridotta 8904 2025 € 23,94
Totale F24     € 410,73

L’importo deve naturalmente essere ricalcolato in funzione della data effettiva di versamento, poiché gli interessi maturano giorno per giorno e la misura della sanzione ridotta dipende dal momento in cui viene perfezionato il ravvedimento.

Se la segnalazione dell’Agenzia non è corretta – Se dal controllo dei registri e delle fatture elettroniche emerge invece che la dichiarazione è corretta, il contribuente può trasmettere all’Agenzia la documentazione e le informazioni utili a giustificare la propria posizione.
La comunicazione richiama espressamente il canale CIVIS, attraverso il quale è possibile inviare documentazione a supporto e fornire gli elementi necessari per spiegare le incongruenze rilevate.

Procedura operativa consigliata – In presenza di una lettera di anomalia relativa al quadro VJ è opportuno seguire questa sequenza:

  1. verificare le fatture elettroniche segnalate dall’Agenzia;
  2. riconciliare le operazioni con registri IVA e liquidazioni periodiche;
  3. individuare la corretta tipologia di reverse charge e il relativo rigo VJ;
  4. verificare che la relativa IVA sia già compresa nel quadro VF;
  5. predisporre la dichiarazione IVA integrativa;
  6. ricalcolare i quadri VL e VX;
  7. verificare gli F24 effettivamente versati;
  8. determinare eventuale maggiore imposta, interessi e sanzioni;
  9. trasmettere telematicamente la dichiarazione integrativa;
  10. conservare il prospetto di riconciliazione e la documentazione a supporto della correzione.

Le lettere di anomalia devono quindi essere gestite partendo sempre da una riconciliazione puntuale tra fatture elettroniche, registri IVA e dichiarazione annuale: la semplice presenza della comunicazione non è sufficiente per determinare quali quadri debbano essere modificati né l’eventuale maggiore imposta dovuta.
 
(MF/ms)




“Tax Credit 5.0” con nuove risorse: obbligo di utilizzo entro il 31/12/26

Il credito d’imposta transizione 5.0 con nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026 va utilizzato in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026.

Pare quindi utile valutare la possibilità di sfruttare tale agevolazione già ai fini dei prossimi versamenti fiscali.

Si ricorda brevemente che l’art. 8 del DL 38/2026 convertito ha previsto il riconoscimento, nel 2026, di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 (quindi le comunicazioni preventive per il credito transizione 5.0);
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Tale credito d’imposta è pari all’89,77% dell’ammontare del credito richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016 e alle spese di formazione del personale e spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026.

Il credito d’imposta con nuove risorse è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, usando lo specifico codice tributo “7079” (cfr. ris. Agenzia Entrate nn. 14 e 16 del 2026).

Non si applica il limite annuale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 per i crediti d’imposta agevolativi (250.000 euro), il limite generale di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 del DL 78/2010.

A norma dell’art. 8 comma 3 del DL 38/2026, tale credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 entro il termine del 31 dicembre 2026 (decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati).

A differenza di quanto previsto per il credito d’imposta transizione 5.0 “ordinario” ex art. 38 comma 13 del DL 19/2024 (codice tributo “7072”), l’ammontare del credito ex art. 8 del DL 38/2026 non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 non è riportabile in avanti e utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La scadenza del 31 dicembre 2026 per l’utilizzo dell’intero credito d’imposta transizione 5.0 con nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026 (codice tributo “7079”) è quindi tassativa.

Il credito d’imposta utilizzabile doveva essere comunicato ai soggetti interessati dal GSE, entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate (cfr. avviso MIMIT 29 aprile 2026).

Quanto all’indicazione in dichiarazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 30 giugno 2026, il credito d’imposta 5.0 con nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026, con comunicazione del GSE ricevuta nel 2026, non va indicato nel modello REDDITI 2026, ma dovrà essere indicato nel successivo modello REDDITI 2027.

Indicazione nel modello REDDITI 2027, non in REDDITI 2026

Nel caso analizzato dall’Agenzia, un operatore economico ha maturato il credito d’imposta di cui all’art. 8 del DL 27 marzo 2026 n. 38, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, mediante il codice tributo “7079”, a seguito della comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nell’anno 2026 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8.

In particolare:

  • gli investimenti agevolabili sono stati completati nell’anno 2025;
  • la comunicazione preventiva di cui all’art. 12 comma 1 del DM 24 luglio 2024 è stata trasmessa nell’anno 2025;
  • la comunicazione di completamento del progetto di cui all’art. 12 comma 6 del citato DM è stata trasmessa nell’anno 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso prospettato il credito d’imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027. Ai fini dell’esposizione in dichiarazione rileva, infatti, il momento in cui il GSE comunica all’operatore economico, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DL 38/2026, il credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.

Il credito ex art. 8 del DL 38/2026 non concorre comunque, per espressa previsione, alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
 

(MF/ms)




Prorogate anche per il 2027 le agevolazioni per gli interventi edilizi

Prorogate anche per il 2027 le aliquote delle detrazioni fiscali attualmente spettanti in relazione agli interventi edilizi.

È quanto emerge dal testo bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella serata di venerdì 30 ottobre del Ddl. di bilancio per l’anno 2027 e che è stato trasmesso alla Camera.

Le novità per gli interventi “edilizi” sono introdotte dal Ddl di bilancio 2027 mediante l’inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi (DLgs. 117/2026) degli articoli 360-bis, 360-ter e 360-quater e la contestuale abrogazione degli articoli 371, 372 e 373 del medesimo T.U.

Anche in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, quindi, dovrebbero competere le agevolazioni, con l’applicazione delle aliquote del 50% o del 36%, per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus casa), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus).

In sostanza, per bonus casa, sismabonus ed ecobonus, nell’invarianza dei limiti massimi di spesa o di detrazione previsti dalle specifiche discipline agevolative, l’aliquota ordinaria delle detrazioni rimarrebbe fissata anche per il 2027 al 36%.

L’aliquota è elevata al 50%, invece, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A prescindere dall’agevolazione che si intenda fruire, dipendente dalla tipologia di intervento effettuato, la detrazione fiscale sarà ripartita in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi.

Giova ricordare che, come precisato in molteplici occasioni dall’Amministrazione finanziaria, per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata (50% per le spese dal 2025 al 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale al termine dei lavori e il soggetto che sostiene le spese deve risultare, all’inizio dei lavori, titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) (circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2025 n. 8).

Considerato che l’aliquota maggiorata (50% per le spese dal 2025 al 2027) non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario), anche per le spese sostenute nel 2027 detti soggetti potranno godere dell’aliquota ridotta del 36%.

Anche alle spese sostenute nel 2027 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomini, condomini minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità immobiliari) che consentono di beneficiare delle detrazioni bonus casa, sismabonus ed ecobonus, l’aliquota maggiorata (50% per le spese sostenute dal 2025 al 2027) “deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori).

Per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote ordinarie (36% per gli anni dal 2025 al 2027).

Bonus mobili collegato agli interventi edilizi

Stando alla bozza del Ddl. di bilancio 2027 verrebbe poi prorogato anche per l’anno 2027 il c.d. “bonus mobili” con aliquota del 50% che dal 2027 confluirebbe nell’art. 360-quater comma 2 del DLgs. 117/2026. La detrazione IRPEF che può spettare per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, che si ricorda deve essere obbligatoriamente “collegata” agli interventi di recupero edilizio, sarà calcolata anche per il 2027 entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali.
 
 

(MF/ms)