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Vendite a distanza: dall’1 novembre la tassa di gestione unionale per lo sdoganamento di beni Extra Ue

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 22 ottobre scorso, è stato pubblicato il regolamento Ue n. 2152/2026, il quale ha definito due aspetti essenziali della tassa di gestione per lo sdoganamento dei beni di provenienza extra Ue, ceduti secondo lo schema delle vendite a distanza (c.d. “handling fee”).

Sotto un primo profilo, il regolamento in parola, integrativo del precedente regolamento Ue n. 2108/2026, ha confermato l’importo della tassa di gestione, in misura pari a 2 euro per ciascun articolo.

Sotto un altro profilo, il regolamento Ue n. 2152 ha individuato nel 1° novembre 2026 la decorrenza delle disposizioni relative alla tassa, in linea con quanto già anticipato dalla versione in bozza dell’atto normativo.

Come detto, il regolamento Ue n. 2152 integra quanto già disposto dall’art. 20 del nuovo Codice doganale unionale (regolamento Ue n. 2108/2026), mediante il quale la tariffa in questione è stata istituita.

La tassa di gestione, introdotta con il nuovo Codice, concerne lo sdoganamento dei prodotti di provenienza extra Ue, ceduti secondo lo schema delle vendite a distanza. Essa è commisurata al costo dei servizi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali beni, in ragione del fatto che le merci oggetto di importazione mediante vendite a distanza sono spedite direttamente al consumatore finale (si veda, sul punto, il primo considerando al regolamento Ue n. 2152/2026).

La misura è stata implementata per fronteggiare la circostanza che, a livello generale, le Autorità doganali non impongono alcun onere a fronte dell’espletamento dei controlli sulle merci in ingresso nel territorio unionale.

Ai sensi dell’art. 20 § 3 del regolamento Ue n. 2108/2026, l’importo della tassa di gestione dell’Unione corrisponde ai costi approssimativi dei servizi prestati e ciò equivale, in particolare, al “costo della verifica dei dati, dell’analisi dei rischi, dei controlli e delle relative infrastrutture, compresi i servizi pertinenti resi dall’Autorità doganale dell’Ue” (secondo considerando al regolamento Ue n. 2152/2026).

La tassa di gestione unionale è stata oggetto di primi chiarimenti da parte della Commissione europea, la quale ha pubblicato una specifica “Guidance“, aggiornata il 5 ottobre 2026, comprendente anche indicazioni relative al dazio temporaneo di 3 euro sulle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro (misura istituita dal regolamento Ue n. 382/2026).

Tra gli aspetti di interesse contenuti nel documento della Commissione vi è, ad esempio, la circostanza che la tassa non possa essere rimborsata (art. 20 § 6 del regolamento Ue n. 2108/2026), dopo che è stata accettata la dichiarazione in Dogana.

Viene, in particolare, illustrato che la norma appena citata trova la propria giustificazione nel fatto che le Autorità doganali, a seguito dell’accettazione della dichiarazione, già hanno iniziato a prestare i propri servizi per gestire la spedizione (ad es. effettuando i primi controlli e l’analisi dei rischi).

Di conseguenza, anche se le merci non sono svincolate, la tassa di gestione risulta comunque dovuta, per il solo fatto che gli Uffici hanno trattato la richiesta di sdoganamento.

Viceversa, qualora la dichiarazione doganale non sia stata accettata, la tassa di gestione non risulta dovuta poiché le Autorità preposte allo sdoganamento non hanno prestato alcun servizio.

Secondo quanto previsto dall’art. 20 § 2 del regolamento Ue n. 2108/2026, la tassa di gestione si caratterizza per un “importo fisso per articolo”, definito nella misura di 2 euro.

Va osservato che l’ammontare potrebbe in futuro essere modificato. A norma del successivo § 8 dell’art. 20 citato, la Commissione europea è tenuta a predisporre una relazione, con cadenza biennale, mediante la quale valutare i costi approssimativi dei servizi necessari alle operazioni doganali per le merci oggetto di vendite a distanza in esame.

Ancora un rinvio per la tassa nazionale

A quanto previsto in ambito unionale, si aggiunge a livello nazionale un prelievo di carattere simile, anch’esso di ammontare pari a 2 euro, riferito alle sole spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

La misura è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), ma l’originaria efficacia dal 1° gennaio è stata più volte differita.

Dopo che, per effetto dell’art. 4 del DL 162/2026 (in corso di conversione in legge), la decorrenza è stata rinviata al 1° dicembre, con il DL 23 ottobre 2026 n. 193, in vigore dal 24 ottobre, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’efficacia è stata ulteriormente differita al 1° gennaio 2027.
 
(MF/ms)




Entro il 2 novembre l’adesione o la revoca dell’opzione per il CPB 2026-2027

I contribuenti interessati al concordato preventivo biennale hanno tempo fino al prossimo 2 novembre per formalizzare l’adesione, o per revocare l’opzione espressa in precedenza; superata tale data le scelte si cristallizzeranno, considerata l’impossibilità di cambiare idea oltre la scadenza del termine.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 18/2024 § 2.3), infatti, il termine per aderire al CPB è perentorio; di conseguenza, non è in questo caso applicabile l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

La mancata adesione al CPB entro il termine del 2 novembre non può inoltre essere sanata ricorrendo all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, per espressa disposizione normativa (art. 35 comma 1 del DLgs. 13/2024).

Allo stesso modo, la comunicazione della revoca del CPB 2026-2027 non può essere inviata oltre la scadenza in oggetto, per effetto di quanto indicato dal provvedimento Agenzia Entrate 27 febbraio 2026 n. 72335, secondo cui tale adempimento va effettuato “entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB”.

In altre parole, l’opzione per il CPB 2026-2027 non revocata entro il 2 novembre rende definitiva la scelta, con conseguente piena applicazione dell’istituto, salvo il ricorrere di fattispecie di cessazione o decadenza.

L’adesione al CPB 2026-2027 viene formalizzata con la presentazione del modello CPB 2026-2027; al pari degli scorsi anni, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello RE
L’adesione al CPB 2026-2027 precedentemente espressa può essere revocata inviando un nuovo modello CPB entro il prossimo 2 novembre, sia in modalità autonoma, sia congiuntamente alla presentazione del modello REDDITI.

Con l’invio autonomo, il modello CPB 2026-2027, compilato esclusivamente indicando “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”, deve essere trasmesso con il frontespizio del modello REDDITI 2026, indicando il codice “2 – Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”.

In alternativa, la revoca può essere effettuata congiuntamente alla trasmissione dei modelli REDDITI 2026, indicando nella medesima casella del frontespizio il codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”.

La compilazione del modello CPB risulta di fondamentale importanza, considerato che i valori indicati dal contribuente costituiscono la base di calcolo del reddito concordato; eventuali errori nella determinazione del reddito di riferimento da indicare nel rigo P04 (e del valore della produzione netta di riferimento, da indicare nel rigo P05) si ripercuotono sulla determinazione del reddito concordato.

Con il CPB 2026-2027 diviene efficace la previsione di cui all’art. 19 comma 3-bis del DLgs. 13/2024, inserito dal DLgs. 148/2026; per effetto di tale disposizione, eventuali errori commessi in fase di definizione della proposta di CPB possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione integrativa, con contestuale rideterminazione del reddito concordato sulla base dei dati corretti.

Si tratta di una novità di notevole rilievo, considerato che per il CPB 2024-2025 e per il CPB 2025-2026 il reddito concordato determinato in sede di presentazione del modello CPB non può essere modificato a posteriori, con conseguente decadenza dall’istituto nel caso in cui il reddito ricalcolato con i valori corretti sia superiore del 30% rispetto a quello originariamente determinato.

Diversamente, a partire dal CPB 2026-2027 gli errori o le omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato possono essere rettificati, senza che ciò influisca sulla permanenza del concordato; con mancata correzione rimane tuttavia il rischio di decadere dal CPB, nel caso in cui gli errori vengano rilevati in sede di accertamento e siano tali da determinare uno scostamento superiore al 30%.

La possibilità di correggere il reddito concordato dovrebbe riguardare sia i casi in cui l’integrazione sia a sfavore del contribuente, sia quelli in cui l’errore abbia portato alla determinazione di un reddito concordato più elevato rispetto a quello corretto, considerato che il nuovo comma 3-bis dell’art. 19 del DLgs. 13/2024 fa riferimento, in generale, alle modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98.

In ogni caso, la nuova possibilità di sanare errori che influiscono sul reddito concordato presuppone che l’adesione al CPB 2026-2027 sia stata correttamente perfezionata entro il 2 novembre 2026; come sopra illustrato, tale termine è infatti perentorio, con conseguente impossibilità di aderire al CPB con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

 

(MF/ms)




Socio lavoratore di s.r.l. e contributi Inps: la rilevanza degli utili non distribuiti

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato una questione inedita e complessa in materia di contribuzione previdenziale: la determinazione della base imponibile per il socio di società a responsabilità limitata che presti attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.
l contenzioso ha opposto l’INPS alla socia unica e amministratrice di una s.r.l., destinataria di avvisi di addebito per contributi a percentuale pretesi dall’Istituto alla Gestione Commercianti per le annualità 2015 e 2017 sugli utili societari accantonati a bilancio e non distribuiti.
Nonostante le conclusioni contrarie del Procuratore Generale, favorevole all’accoglimento del ricorso dell’ente pubblico, la Suprema Corte ha respinto l’impugnazione dell’Istituto e compensato integralmente le spese di lite in virtù della novità e complessità delle questioni trattate.
 
Il presupposto soggettivo e la distinzione rispetto ai precedenti
L’ambito di applicazione della pronuncia riguarda specificamente la figura del socio lavoratore che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, presupposto da cui discende l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
La fattispecie si differenzia nettamente dall’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla posizione del socio che partecipa al capitale sociale senza svolgere attività lavorativa nell’impresa. Precedenti quali Cass. n. 21540/2019 e Cass. n. 23790/2019 avevano già escluso dalla base imponibile del lavoratore già iscritto alla gestione per altra attività gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti alcuna opera. Tale indirizzo è stato consolidato da pronunce successive (tra cui Cass. n. 22901/2024 e le ordinanze n. 11206 e n. 11156 del 2022) con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021.
Nella controversia decisa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25377/2026, invece, l’obbligo assicurativo sussisteva a monte in virtù dell’attività svolta; la lite riguardava la quantificazione della contribuzione a percentuale calcolata sugli utili della medesima s.r.l. accantonati a riserva. La Corte precisa che la decisione non esonera il socio dall’obbligazione previdenziale nel suo complesso: resta confermata la tutela assicurativa primaria garantita dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.
 
Il quadro normativo e il criterio di imputazione giuridica
Nel ricorso per cassazione, l’INPS deduceva la violazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 (introdotto dalla legge di conversione n. 438/1992) e dell’art. 81 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), sostenendo che la contribuzione dovesse commisurarsi al reddito complessivo prodotto dalla società in quanto conseguibile in astratto dal lavoratore autonomo e non solo su quello materialmente percepito. Secondo l’Istituto, rimettere la misura dell’imponibile alla decisione di non distribuire gli utili – riconducibile alla volontà della stessa lavoratrice, socia unica e amministratrice – si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico. A sua volta, la Procura Generale argomentava che tale lettura affievolirebbe l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, rimettendone l’ammontare alla scelta dell’obbligato.
Nel ricostruire il quadro applicabile, la Cassazione richiama i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240/2010, secondo cui l’imponibile contributivo del socio lavoratore si determina sulla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali a lui attribuita in proporzione alla quota di partecipazione. Nel definire le condizioni di tale attribuzione, il Collegio supera la dicotomia tra reddito percepito e non percepito (punto 16 della motivazione), rimarcando che il profilo determinante risiede nell’imputazione giuridica del reddito all’obbligato:

  • titolarità del reddito societario: nelle società di capitali, a differenza delle società di persone (art. 5, TUIR), il reddito non distribuito né imputato per legge appartiene alla persona giuridica ed è dichiarato ai fini IRES; esso non costituisce reddito proprio dell’obbligato persona fisica;
  • presupposto della dichiarazione IRPEF: la condizione per includere il reddito d’impresa nella base contributiva è che esso sia dichiarato ai fini IRPEF dal socio. La dichiarazione postula la materiale percezione del dividendo, salvo il verificarsi di regimi speciali di imputazione;
  • l’opzione per la trasparenza fiscale: qualora la società eserciti l’opzione per la trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR (e, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 117/2026), gli utili sono imputati automaticamente a ciascun socio a prescindere dall’incasso, confluendo nella dichiarazione IRPEF e, di conseguenza, nella base contributiva.

 
Fondamenti della decisione: lettera della legge, riserva di legge e convergenza fiscale
La Cassazione è giunta a respingere la pretesa dell’INPS articolando la motivazione su specifici principi normativi e costituzionali:

  1. dato letterale (art. 3-bis, D.L. n. 384/1992): la norma ancora in modo esplicito il contributo alla totalità dei redditi d’impresa “denunciati ai fini IRPEF” dall’obbligato. Questa formula tecnica e oggettiva non consente estensioni interpretative volte a tassare redditi solo astrattamente conseguibili o dichiarati dalla società ai fini IRES;
  2. riserva di legge (art. 23, Cost.): vertendosi in tema di prestazioni patrimoniali imposte, sia l’insorgenza sia la quantificazione dell’obbligazione esigono una solida base legislativa primaria. Estendere la contribuzione a utili provvisoriamente accantonati e non imputati fiscalmente al socio rappresenterebbe un’inammissibile interpretatio abrogans della norma di legge;
  3. convergenza tra disciplina tributaria e previdenziale (Corte Cost. n. 354/2001): il legislatore ha deliberatamente modellato l’imponibile previdenziale su quello fiscale per garantire coerenza sistematica. Il regime previdenziale rispecchia il grado di immedesimazione tra società e socio caratteristico di ciascun modello societario, differenziando le società di persone dalle società di capitali;
  4. valutazione imprenditoriale e finalità antielusiva: la decisione assembleare di accantonare gli utili a riserva risponde a valutazioni societarie autonome che non sono necessariamente influenzate dal ruolo apicale o dalle scelte dell’obbligato, né sottendono un intento elusivo o fraudolento. L’eventuale esigenza antielusiva non giustifica un’interpretazione giurisprudenziale dissonante rispetto alla lettera della legge e alla finalità di armonizzazione con il sistema tributario.

 
Effetti pratici, onere probatorio e tutela pensionistica
La sentenza fissa le conseguenze operative per le parti in causa:

  • ripartizione dell’onere probatorio: grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e il correlato obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF, fornendo riscontro dell’effettiva percezione degli utili o dell’opzione societaria per la trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR;
  • riflessi previdenziali futuri: la Corte rileva che all’eventuale ampliamento della base imponibile si ricollegherebbe un incremento delle future prestazioni pensionistiche (richiamando Corte Cost. n. 354/2001). Ciononostante, la prospettiva di un trattamento più elevato non può legittimare l’estensione dell’obbligo oltre i confini di legge, dal momento che l’adeguatezza della garanzia sancita dall’art. 38, Cost. è comunque salvaguardata dal versamento sui minimali di legge.

 
Al punto 22 della pronuncia viene enunciato il principio di diritto: il socio lavoratore abituale e prevalente di s.r.l. iscritto alla Gestione Commercianti versa il contributo commisurato alla quota di reddito d’impresa a lui attribuita e da lui dichiarata ai fini IRPEF. In mancanza di distribuzione o di trasparenza fiscale, gli utili accantonati non entrano nel computo della base imponibile contributiva.
 
Quadro operativo e prassi INPS: gestire la scelta tra orientamento giurisprudenziale e rischio di contenzioso
Sebbene la decisione della Sezione Lavoro si inserisca in un orientamento coerente composto da dieci pronunce conformi depositate tra il 16 e il 17 settembre 2026 – con la sentenza n. 25377 a fare da capofila –, sul piano operativo l’INPS non ha ancora recepito i principi stabiliti dalla Suprema Corte. L’attività di consulenza non può quindi limitarsi alla mera applicazione di una regola consolidata nella prassi degli uffici, ma deve essere impostata come la gestione consapevole di una scelta che comporta specifici rischi di contenzioso.
 
Lo scollamento tra giurisprudenza e istruzioni amministrative
La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, recante le indicazioni per la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2026-PF, continua a richiedere l’inserimento nella base imponibile della quota di utile societario attribuita al socio lavoratore, a prescindere dal fatto che sia stata distribuita o accantonata a riserva.
Resta inteso che il versamento sul minimale non è oggetto di discussione: per il 2026 l’obbligo contributivo base è calcolato sul reddito minimo di 18.808 euro. La posta in gioco riguarda la contribuzione a percentuale sul differenziale: per un socio al 50% di una s.r.l. commerciale che ha destinato a riserva 80.000 euro di utile, il carico contributivo eccedente per l’annualità 2025 ammonta a circa 5.250 euro (che scendono a 5.146,80 euro applicando le aliquote della Gestione Artigiani).
 
Guida alle decisioni operative per professionisti e imprese
Di fronte a tale disallineamento, è necessaria una disamina puntuale della propria posizione:

  • individuazione dei soggetti interessati: la questione riguarda esclusivamente i soci lavoratori di s.r.l. iscritti alla Gestione Commercianti o Artigiani in presenza di utili accantonati a riserva. È essenziale verificare l’assenza di opzione societaria per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, TUIR), poiché in regime di trasparenza gli utili concorrono comunque alla base contributiva anche senza materiale percezione. Per i soci di solo capitale privi di prestazione lavorativa aziendale la situazione rimane invece definita: gli utili non concorrono all’imponibile, in aderenza a quanto già recepito dalla Circolare INPS n. 84/2021;
  • compilazione del quadro RR e scadenza dichiarativa: con il termine di presentazione del Modello Redditi 2026-PF fissato al 2 novembre 2026, il contribuente si trova dinanzi a due percorsi alternativi:
    1. adesione alla prassi INPS: indicare l’intero utile di spettanza nel quadro RR e assolvere la relativa contribuzione a percentuale, evitando contestazioni immediate;
    2. applicazione dell’orientamento di legittimità: escludere dal quadro RR la quota di utili non percepiti e versare la contribuzione limitatamente al minimale dovuto. Questa via espone all’emissione di avvisi di addebito da parte dell’Istituto, che dovranno essere impugnati giudizialmente richiamando i precedenti di legittimità del settembre 2026. È opportuno far sottoscrivere al cliente un’apposita informativa che dia atto del rischio di accertamento;
  • valutazione del versamento prudenziale e rischio sanzioni: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026) hanno stabilito che l’applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta per incertezza interpretativa presuppone il pagamento entro i termini fissati dall’ente impositore, anche nell’eventualità di contenzioso aperto. Il contribuente che intenda azzerare il rischio di sanzioni può valutare il versamento cautelativo della contribuzione richiesta, azionando successivamente l’istanza di rimborso. In questa ipotesi, occorre chiarire al cliente che le somme eventualmente restituite all’esito del giudizio decadranno dalla posizione assicurativa, riducendo di pari entità il montante contributivo utile per il calcolo della futura pensione;
  • tenuta e presidio della documentazione probatoria: sebbene la Cassazione affermi che gravi sull’INPS l’onere di provare la dichiarabilità IRPEF del reddito mediante percezione effettiva o regime di trasparenza, l’impresa deve precostituire il fascicolo documentale. È opportuno conservare con cura il bilancio d’esercizio, la delibera assembleare attestante l’accantonamento a riserva degli utili e la documentazione fiscale che confermi la mancata adesione alla trasparenza;
  • gestione delle annualità pregresse e dei contenziosi pendenti: per le annualità ancora suscettibili di emenda, è prospettabile la presentazione di una dichiarazione integrativa con rettifica a credito del quadro RR e successiva domanda di rimborso all’INPS. Per i giudizi già instaurati avverso avvisi di addebito fondati su utili accantonati, le sentenze depositate a settembre 2026 rappresentano un rilevante supporto difensivo in sede processuale;
  • cautela sulle distribuzioni differite: le pronunce non dirimono l’inquadramento contributivo che si determinerà al momento dell’effettiva distribuzione dei dividendi ai soci lavoratori, né chiariscono il regime applicabile agli utili accantonati in un dato esercizio e distribuiti in esercizi successivi. Prima di deliberare la distribuzione di riserve o esercitare l’opzione per la trasparenza, è necessario quantificare preventivamente l’impatto previdenziale differito.

 
(MF/ms)




“Welfare aziendale: la leva per trattenere i collaboratori e valorizzare l’impresa” giovedì 5 novembre 2026 ore 14.30

Il welfare aziendale può essere una risposta efficace: grazie ai benefit detassati, aumenta il potere d’acquisto reale dei dipendenti, ne favorisce la fidelizzazione e ottimizza i costi fiscali dell’azienda.
Per approfondire il tema, Confapi Lecco Sondrio organizza, in collaborazione con TreCuori, un incontro dal titolo: “Welfare aziendale: la leva per trattenere i collaboratori e valorizzare l’impresa” giovedì 5 novembre 2026, dalle 14.30 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.

Nel corso dell’incontro approfondiremo:

  • il quadro normativo del welfare aziendale e i benefit detassati
  • il welfare come strumento di retention e di valorizzazione delle persone
  • la piattaforma TreCuori: come funziona, quali servizi e beni welfare mette a disposizione e perché è diversa, con un welfare legato al territorio
  • le testimonianze di imprese lecchesi che già utilizzano il welfare TreCuori.
Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui

(MG/am)