Vendite a distanza: dall’1 novembre la tassa di gestione unionale per lo sdoganamento di beni Extra Ue
Sotto un primo profilo, il regolamento in parola, integrativo del precedente regolamento Ue n. 2108/2026, ha confermato l’importo della tassa di gestione, in misura pari a 2 euro per ciascun articolo.
Sotto un altro profilo, il regolamento Ue n. 2152 ha individuato nel 1° novembre 2026 la decorrenza delle disposizioni relative alla tassa, in linea con quanto già anticipato dalla versione in bozza dell’atto normativo.
Come detto, il regolamento Ue n. 2152 integra quanto già disposto dall’art. 20 del nuovo Codice doganale unionale (regolamento Ue n. 2108/2026), mediante il quale la tariffa in questione è stata istituita.
La tassa di gestione, introdotta con il nuovo Codice, concerne lo sdoganamento dei prodotti di provenienza extra Ue, ceduti secondo lo schema delle vendite a distanza. Essa è commisurata al costo dei servizi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali beni, in ragione del fatto che le merci oggetto di importazione mediante vendite a distanza sono spedite direttamente al consumatore finale (si veda, sul punto, il primo considerando al regolamento Ue n. 2152/2026).
La misura è stata implementata per fronteggiare la circostanza che, a livello generale, le Autorità doganali non impongono alcun onere a fronte dell’espletamento dei controlli sulle merci in ingresso nel territorio unionale.
Ai sensi dell’art. 20 § 3 del regolamento Ue n. 2108/2026, l’importo della tassa di gestione dell’Unione corrisponde ai costi approssimativi dei servizi prestati e ciò equivale, in particolare, al “costo della verifica dei dati, dell’analisi dei rischi, dei controlli e delle relative infrastrutture, compresi i servizi pertinenti resi dall’Autorità doganale dell’Ue” (secondo considerando al regolamento Ue n. 2152/2026).
La tassa di gestione unionale è stata oggetto di primi chiarimenti da parte della Commissione europea, la quale ha pubblicato una specifica “Guidance“, aggiornata il 5 ottobre 2026, comprendente anche indicazioni relative al dazio temporaneo di 3 euro sulle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro (misura istituita dal regolamento Ue n. 382/2026).
Tra gli aspetti di interesse contenuti nel documento della Commissione vi è, ad esempio, la circostanza che la tassa non possa essere rimborsata (art. 20 § 6 del regolamento Ue n. 2108/2026), dopo che è stata accettata la dichiarazione in Dogana.
Viene, in particolare, illustrato che la norma appena citata trova la propria giustificazione nel fatto che le Autorità doganali, a seguito dell’accettazione della dichiarazione, già hanno iniziato a prestare i propri servizi per gestire la spedizione (ad es. effettuando i primi controlli e l’analisi dei rischi).
Di conseguenza, anche se le merci non sono svincolate, la tassa di gestione risulta comunque dovuta, per il solo fatto che gli Uffici hanno trattato la richiesta di sdoganamento.
Viceversa, qualora la dichiarazione doganale non sia stata accettata, la tassa di gestione non risulta dovuta poiché le Autorità preposte allo sdoganamento non hanno prestato alcun servizio.
Secondo quanto previsto dall’art. 20 § 2 del regolamento Ue n. 2108/2026, la tassa di gestione si caratterizza per un “importo fisso per articolo”, definito nella misura di 2 euro.
Va osservato che l’ammontare potrebbe in futuro essere modificato. A norma del successivo § 8 dell’art. 20 citato, la Commissione europea è tenuta a predisporre una relazione, con cadenza biennale, mediante la quale valutare i costi approssimativi dei servizi necessari alle operazioni doganali per le merci oggetto di vendite a distanza in esame.
Ancora un rinvio per la tassa nazionale
A quanto previsto in ambito unionale, si aggiunge a livello nazionale un prelievo di carattere simile, anch’esso di ammontare pari a 2 euro, riferito alle sole spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
La misura è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), ma l’originaria efficacia dal 1° gennaio è stata più volte differita.
Dopo che, per effetto dell’art. 4 del DL 162/2026 (in corso di conversione in legge), la decorrenza è stata rinviata al 1° dicembre, con il DL 23 ottobre 2026 n. 193, in vigore dal 24 ottobre, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’efficacia è stata ulteriormente differita al 1° gennaio 2027.
(MF/ms)