1

Iva: modificati i termini per la detrazione sugli acquisti

L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto.

Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.

In allegato termini della modifica.

(MF/ms)




Riforma codice doganale: prima scadenza operativa il 1° novembre 2026 per la handling fee

Il Consiglio UE ha dato il via libera alla riforma del Codice doganale, con una prima scadenza operativa al 1° novembre 2026 per l’introduzione della handling fee europea sulle piccole spedizioni e-commerce, destinata a coprire i costi di monitoraggio dei flussi in entrata e a contrastare il fenomeno dell’ultra fast-fashion, che da anni genera gravi danni economici, ambientali e sociali.

Piattaforme extra-UE diventano importatori responsabili

Una delle novità di sistema è la qualificazione delle piattaforme di e-commerce di paesi terzi come “importatori” ai fini doganali: saranno loro a dover:

  • assolvere le formalità previste
  • pagare i dazi per le merci spedite nell’Unione,
  • esonerando il consumatore finale europeo da tali oneri.
Per garantire il rispetto delle regole, il testo prevede un regime sanzionatorio specifico: nei casi più gravi di non conformità sono contemplate multe fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, la revoca di privilegi doganali e, in ipotesi estreme, limitazioni all’accesso al mercato UE

Handling fee

La handling fee è un contributo di gestione, distinto dai dazi: l’entità dello stesso è ancora da determinare, ma troverà spazio nel testo definitivo che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo entro il mese di settembre.

Sul punto si ricorda che già la tassa di 3 euro, in vigore dall’1.7.2026 ha avuto come effetto un calo delle importazioni di piccoli pacchi provenienti dalla Cina tra il 30% ed il 40% incidendo significativamente alcuni operatori come Temu, Shein e Ali-express.

Nuova agenzia decentrata per le dogane

La riforma istituisce l’Eu customs authority (Euca), con sede a Lille e operatività dal 2027, chiamata a:

  • analizzare i dati costantemente aggiornati sulle importazioni e sulle esportazioni nel nuovo centro doganale digitale europeo;
  • coordinare la governance dell’unione doganale attraverso il nuovo Customs data hub, piattaforma centrale di scambio dati tra operatori e autorità nazionali.
Il data hub sarà obbligatorio per l’e-commerce dal 1° luglio 2028 e progressivamente per tutti gli operatori fino al 2034.
Regole diverse, invece, per gli operatori economici di fiducia e certificati – “Trust and Check” – che al rispetto di rigidi e rigorosi requisiti:
  • beneficeranno di procedure doganali semplificate;
  • potranno mettere in circolazione nei 27 stati le loro merci senza un intervento doganale attivo.
 
(MF/ms)



Imposta di bollo fatture elettroniche secondo trimestre: scadenza il 30 settembre

Entro il prossimo 30 settembre, i soggetti passivi che nel periodo aprile-giugno 2026 hanno emesso fatture elettroniche con l’indicazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo, devono provvedere al relativo pagamento.

L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, fatture elettroniche soggette a bollo, ossia fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro.

L’imposta di bollo si applica in misura fissa di 2 euro a fattura in presenza delle condizioni previste dalla normativa.

Il pagamento può avvenire:

  • tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzionalità di addebito diretto su conto corrente;
  • in alternativa, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2026;
  • fermo restando la chance di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Grazie alle previsioni di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022, è ammesso il versamento cumulativo dell’imposta se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro complessivi.

In questo caso, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre 2026 insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l’obbligo di versare entro il 30 settembre.

Nel D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – la regola dei 5.000 euro è stata riprodotta nell’art. 152, comma 2.

I codici tributo da utilizzare per il versamento del quantum dovuto nel termine lungo 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre. 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella eventuale “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Dunque una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° luglio, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al terzo trimestre.
  Messa a disposizione elenchi A e B Data limite modifiche elenco B Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo Scadenza versamento imposta di bollo
1° trim 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° trim 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° trim 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° trim 15 gennaio
dell’anno successivo
31 gennaio
dell’anno successivo
15 febbraio
dell’anno successivo
28 febbraio
dell’anno successivo (***)
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(***) Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
 
(MF/ms)



Auto aziendali: gli optional incidono sul fringe benefit

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) riscrive le regole di determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo dando rilevanza, non solo alle somme relative alla mera concessione dell’auto ma anche ai c.d. “optional” in precedenza non considerati dal legislatore.

In sostanza, l’intervento recato dall’art. 2 del Decreto di agosto ha:

  • mantenuto il criterio convenzionale basato su 15.000 km per costo chilometrico ACI, confermando le percentuali già previste dalla Legge di Bilancio 2025 (del 50%, 20% e 10% a seconda del tipo di alimentazione del veicolo);
  • rivisto la disciplina transitoria, estendendo la clausola di salvaguardia ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025.
  • introdotto due nuove maggiorazioni del fringe benefit: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%. Inoltre, scatterà un aumento del 5% del valore del fringe benefit fin dal primo anno di assegnazione per accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
La norma prevede tuttavia che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo:
  • rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo
  • le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Viene quindi sconfessato, apertamente, l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/E del 2025. In quell’occasione, nel contesto normativo previgente, il Fisco aveva negato la possibilità di scomputare la ritenuta effettuata al dipendente per gli optional da questi scelti ai fini della determinazione del fringe benefit. L’impostazione era:
  • penalizzante per il lavoratore: che si trovata una trattenuta applicata sull’importo netto in busta, senza poterla “scomputare” dal fringe benefit;
  • giustificata dal “principio di simmetria” tra non imponibilità del maggior valore dell’auto e correlata irrilevanza dell’importo trattenuto.
Post Decreto correttivo invece, nel caso di optional non direttamente acquistati dal lavoratore:
  • l’importo del fringe benefit viene maggiorato di un importo forfettario pari al 5%;
  • le trattenute vengono invece scomputate in via analitica.
Scenario Impatto sul valore del fringe benefit
Optional aggiunti dall’azienda (non inclusi in tabelle ACI) Aumento 5% del valore calcolata con tabelle ACI
Optional pagati dal dipendente Nessuna variazione (valore ACI e relative %)
 
(MF/ms)