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MECCANICO ATTREZZISTA

T.A.M.I.L. srl, azienda storica fondata nel 1924, specializzata nella tornitura e micro-tornitura del legno, ricerca “meccanico attrezzista”.

Il profilo ricercato è un manutentore meccanico e attrezzista con capacità di problem solving, incaricato della configurazione e del cambio formato degli impianti.

L’operatività tecnica si unisce alla capacità di organizzare con efficienza il proprio lavoro quotidiano seguendo il piano comunicato dall’ufficio programmazione. La figura si distingue per un’ottima manualità e inventiva nella realizzazione di piccole attrezzature interne, oltre che per la familiarità con il PC e i software di monitoraggio della produzione. Il candidato deve essere predisposto al lavoro in team e alla comunicazione positiva, mantenendo un confronto costante e costruttivo.

E’ richiesto un approccio preciso e rigoroso nel monitoraggio della qualità per intercettare preventivamente le anomalie. Completano il profilo la dedizione al lavoro, senso di responsabilità, proattività e puntualità nel rispetto dei target temporali.

Requisiti richiesti:

  • esperienza pregressa come meccanico/attrezzista di almeno 5 anni

Sede di Lavoro: Valgreghentino (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato (3 mesi) finalizzato al tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 30.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




CARPENTIERE ASSEMBLATORE

E.V.B., specializzata nella produzione di carpenteria metallica, ricerca “carpentiere assemblatore”.

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

  • esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni
  • in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 34.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




INSTALLATORE – MANUTENTORE ELETTRICO

ALDEGHI IMPIANTI SRL, azienda che si occupa di progettazione, realizzazione e installazione di impianti elettrici industriali, impianti bordo macchina , automazione e software a uso industriale, impianti fotovoltaici, cerca figure di “installatore e manutentore elettrico“.

Requisiti richiesti:

  • aver maturato esperienza come manutentore elettrico (3 anni)
  • essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina
  • conoscere gli schemi elettrici

Sede di Lavoro: Lecco e provincia
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

N° posti di lavoro vacanti: 2

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Obblighi verso lo SDI per le fatture estere sotto la soglia dei 300 euro

Per le fatture estere di importo inferiore a 300 euro resta utilizzabile il documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996. Le fatture di acquisto relative ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, se di importo inferiore a 300 euro:
  • possono essere registrate complessivamente,
  • entro i normali termini previsti,
  • mediante un documento riepilogativo che riporta i numeri attribuiti alle singole fatture da parte dell’acquirente, oltre che l’imponibile e l’imposta complessiva, distinti per aliquota.
A norma del successivo n. 6-bis tale semplificazione opera anche con riferimento alle fatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge).
La semplificazione riguarda però solo la registrazione contabile: il contribuente non viene esonerato anche dall’obbligo di trasmettere allo SdI il documento elettronico per le operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni relative ai seguenti tipo documento:
  • TD17 (servizi dall’estero),
  • TD18 (acquisti intracomunitari di beni)
  • TD19 (altri acquisti da soggetti esteri nei casi previsti)
Il contribuente dovrà quini procedere con al trasmissione elettronica tramite SDI, nei tempi previsti, per ogni singola fattura/operazione eseguita.
È dunque possibile evitare la registrazione analitica di ogni singola fattura mediante il documento riepilogativo (TD12), ma non è corretto rinviare tutte le operazioni a un’unica autofattura cumulativa. Il reverse charge deve essere eseguito puntualmente nel corretto periodo di liquidazione e le singole fatture devono rimanere identificabili.
 
(MF/ms)



Imu: la nuova dichiarazione solo in via telematica

Il D.Lgs. 147/2026 (c.d. D.Lgs. su tributi locali e federalismo fiscale) reca alcune rilevanti novità in materia di IMU.

Sul versante degli obblighi dichiarativi, l’art. 26 del D.Lgs. ha introdotto il comma 768-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, che prevede l’adozione di un nuovo modello dichiarativo “unitario” ai fini IMU, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).

Il nuovo modello dichiarativo IMU, da adottare con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, esclude dunque la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e costituisce l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo.

Contestualmente all’introduzione del citato comma 768-bis, l’art. 26 del D.Lgs. 147/2026 dispone l’abrogazione dei commi 769 e 770, recanti la previgente disciplina dichiarativa, che distingueva tra dichiarazione IMU “ordinaria” (modello dichiarativo IMU/IMPi) e dichiarazione IMU per gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g (dichiarazione IMU ENC).

In attesa che il nuovo modello venga adottato con apposito DM, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.

Anche il nuovo modello dichiarativo IMU andrà trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per beneficiare dell’esenzione dall’IMU per gli immobili merce (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) e per poter applicare l’assimilazione all’abitazione principale per gli alloggi sociali nonché per gli immobili posseduti da appartenenti a forze armate, a forze di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5) della L. 160/2019), viene confermata la necessità, in ogni caso, di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Come nella disciplina previgente, per la generalità dei soggetti passivi IMU (esclusi gli enti non commerciali), una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con riguardo invece agli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione IMU di cui al comma 759 lett. g), è ribadito l’obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun anno, pure se non sono sopravvenute variazioni.

Le circostanze in cui va presentata la dichiarazione saranno individuate con il DM di adozione del nuovo modello dichiarativo.

Quale ulteriore novità in materia di IMU, va richiamato l’art. 32 del DLgs. 147/2026, che ha ampliato i termini per l’accertamento dell’IMU nel caso in cui la rendita catastale del fabbricato, proposta con atto di aggiornamento catastale mediante DOCFA, venga rettificata dall’Agenzia delle Entrate-Territorio.

In tale circostanza, in deroga ai termini di accertamento ex art. 1 comma 161 della L. 296/2006, viene riconosciuta al Comune la possibilità di accertare la maggiore IMU (determinata in base alla differenza tra la rendita rettificata e quella proposta), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, qualora il giudizio catastale si concluda con l’accoglimento del ricorso, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IMU versata (in base alla rendita rettificata, poi annullata) e non dovuta; il Comune effettua il rimborso entro 180 dalla presentazione dell’istanza.

Ridotte le sanzioni dichiarative dell’IMU

Da segnalare, infine, l’art. 12 del D.Lgs. 147/2026, in materia di sanzioni, che oltre a recare novità valide per la generalità dei tributi locali, con specifico riferimento all’IMU ha disposto la riduzione delle sanzioni dichiarative ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019.

In particolare, per le violazioni dichiarative commesse a partire dal 1° gennaio 2027, l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 147/2026 stabilisce che:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • l’infedele dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 resta fermo, invece, che l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione IMU si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

(MF/ms)