Il
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale (
Decreto Omnibus).
Il provvedimento interviene su numerosi ambiti, dalle imposte sui redditi all’Iva, dalle accise ai controlli, fino all’adempimento collaborativo.
Una parte significativa delle modifiche riguarda il Concordato preventivo biennale, che viene rivisto con l’obiettivo di rendere più conveniente l’adesione per il periodo 2026-2027, soprattutto per i contribuenti che avevano già accettato la proposta relativa al primo biennio.
Tra le misure principali figurano il ravvedimento speciale per il quadriennio 2020-2023, la rateizzazione senza interessi delle somme dovute, la riduzione dei termini di accertamento e l’innalzamento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità.
Nel Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, fitto di provvedimenti, è stato anche approvato un decreto-legge con misure urgenti su prezzi petroliferi, pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare.
Particolare attenzione è riservata all’area dei Campi Flegrei, colpita dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: VANTAGGI PER CHI RINNOVA
Le agevolazioni più rilevanti sono riservate ai soggetti che decidono di rinnovare il Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2026.
Per questi contribuenti viene prevista la possibilità di versare a rate le somme dovute a titolo di saldo e acconto, senza applicazione di interessi.
A tale beneficio si aggiungono:
- la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento;
- nuove semplificazioni in materia di rimborsi e compensazioni;
- l’accesso al ravvedimento speciale per gli anni precedenti;
- l’aumento delle soglie entro le quali è possibile utilizzare in compensazione i crediti fiscali senza visto di conformità.
L’intervento mira, quindi, a rafforzare i vantaggi premiali collegati al concordato e a incentivare il rinnovo da parte dei contribuenti che avevano già aderito per il periodo 2024-2025.
RAVVEDIMENTO SPECIALE ESTESO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Una delle novità centrali del decreto è l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023. La sanatoria riguarda il quadriennio 2020-2023 ed è destinata ai soggetti ISA che rinnovano il Concordato preventivo biennale dopo aver aderito al primo ciclo.
Attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, i contribuenti potranno regolarizzare le annualità precedenti e limitare il rischio di accertamenti.
Il meccanismo resta collegato al livello di affidabilità fiscale: maggiore è il punteggio ISA, più contenuto sarà l’importo richiesto per la regolarizzazione.
In particolare, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene applicata nelle seguenti misure:
- 10%, per i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8;
- 12%, per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- 15%, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.
Per i periodi d’imposta
2020 e 2021, caratterizzati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica, l’importo dovuto beneficia di una
riduzione del 30%.
Resta comunque previsto un versamento minimo di
1.000 euro per le imposte sui redditi e le relative addizionali.
SANATORIA LEGATA ALL’AFFIDABILITÀ FISCALE
Anche la determinazione della base imponibile oggetto di regolarizzazione varia in funzione del punteggio ISA.
La maggiorazione applicata al reddito dichiarato sarà infatti:
- più contenuta per i contribuenti con un’elevata affidabilità fiscale;
- progressivamente più alta al diminuire del punteggio ISA.
Il sistema conferma, quindi, un’impostazione premiale: chi presenta indicatori fiscali migliori può accedere alla sanatoria sostenendo un costo inferiore.
VISTO DI CONFORMITÀ: AUMENTANO LE SOGLIE DI ESONERO
Il decreto correttivo amplia anche i benefici collegati all’utilizzo dei crediti fiscali.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato, le soglie entro le quali è possibile prescindere dal visto di conformità vengono innalzate:
- da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva;
- da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap.
La misura consente di ridurre gli adempimenti connessi alla compensazione dei crediti e di semplificare l’accesso ai rimborsi.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI E OMISSIONI
Il Concordato preventivo biennale diventa più flessibile anche per i soggetti che aderiscono per la prima volta.
Il correttivo permette di utilizzare la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso per correggere errori od omissioni che abbiano inciso sui dati utilizzati per formulare la proposta di concordato.
La modifica dei dati dichiarati comporterà la conseguente rideterminazione:
- del reddito concordato;
- del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.
La possibilità di intervenire successivamente riduce il rischio che inesattezze formali o dati incompleti
compromettano l’adesione all’istituto.
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI: REQUISITO ELIMINATO
Il decreto interviene anche sulle cause di esclusione e decadenza.
Viene eliminato il requisito dell’assenza di debiti tributari e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione.
La modifica dovrebbe agevolare la permanenza nel concordato dei contribuenti interessati da decadenze da precedenti rottamazioni o da piani di rateazione relativi a debiti già esistenti prima dell’adesione.
NUOVI SOCI SENZA CESSAZIONE DAL CONCORDATO
Il correttivo disciplina inoltre le variazioni della compagine sociale:
- l’ingresso di nuovi soci o associati non costituirà causa di esclusione o di cessazione dal Concordato preventivo biennale quando i soggetti entranti abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 35.000 euro.
La disposizione consente alle società e alle associazioni professionali di modificare la propria struttura senza perdere automaticamente l’accesso al regime concordatario.
DECRETO OMNIBUS: POS E SCONTRINI, TOLLERANZA DEL 5%
Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus, composto da 37 articoli. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle sanzioni per Pos e scontrini, sull’attività di accertamento e sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
Il decreto introduce una soglia di tolleranza del 5% nell’applicazione delle sanzioni relative ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi.
L’obiettivo è evitare penalità sproporzionate in presenza di irregolarità di lieve entità.
ACCERTAMENTI: PIÙ GARANZIE PER I CONTRIBUENTI
Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili potrà operare solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino:
- ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
- costi inesistenti e, quindi, indeducibili.
Novità anche per gli accertamenti fondati sull’
antieconomicità. Lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non sarà sufficiente, da solo, a giustificare la rettifica del reddito. Serviranno ulteriori indizi
gravi, precisi e concordanti.
AUTO AZIENDALI: CONFERMATI I COEFFICIENTI
Per le auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo restano confermati i coefficienti collegati all’alimentazione:
- 10% per i veicoli elettrici;
- 20% per gli ibridi plug-in;
- 50% per le altre alimentazioni.
Dal 1° gennaio 2026, per individuare il regime applicabile conterà solo la data di concessione del veicolo al lavoratore, mentre non rileveranno più la data di immatricolazione e quella del contratto.
Maggiorazioni per optional e veicoli datati
Il valore del fringe benefit sarà aumentato:
- del 5%, se il veicolo presenta optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle Aci e non acquistati dal dipendente;
- del 50%, dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli ancora soggetti alla precedente disciplina basata sulle emissioni di CO2.
REGIME TRANSITORIO ESTESO A TUTTO IL 2025
Il decreto estende all’intero 2025 il regime transitorio per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024.
Viene inoltre confermata l’applicazione della vecchia disciplina anche in caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente, evitando il ricorso al più complesso criterio del valore normale.
Per i veicoli assegnati nel 2025 ma esclusi dal regime transitorio si applicheranno le regole previste dal 2026.
DECRETO OMNIBUS, NOVITÀ SU REDDITO D’IMPRESA E ACCERTAMENTI
Il decreto legislativo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 interviene su diversi profili del reddito d’impresa e recepisce le indicazioni formulate in sede parlamentare.
Tra le principali novità rientrano il coordinamento con il nuovo Tuir, applicabile dal 1° gennaio 2027, e la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025.
Il provvedimento amplia inoltre la disciplina delle perdite estere definitive, innalza al 36% l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list e introduce chiarimenti sulla deducibilità di stock option, attività immateriali e svalutazioni di titoli.
Particolare rilievo assume la modifica dei termini di accertamento per ammortamenti e costi pluriennali:
- per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027, la decadenza decorrerà dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota, limitando il rischio di contestazioni a distanza di molti anni;
- restano invece autonomi i termini per gli errori commessi nel calcolo delle singole quote annuali.
(MF/ms)