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Proroga autorizzazione per lo split payment fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1728 dello scorso 10 luglio, che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2029.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa n. 77, pubblicato il 30 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva reso noto che la procedura unionale per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo e che la scissione dei pagamenti avrebbe continuato ad applicarsi senza soluzione di continuità.

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che, sulla base del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA gravante sull’operazione è indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

A fronte della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2027, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione n. 1728/2026, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2026, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.

L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Sulla base della decisione in esame, l’ambito applicativo dell’autorizzazione rimane invariato. Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cessionari o committenti previsti, qualora gli stessi non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

L’ambito applicativo non è stato modificato

Pertanto, il meccanismo dello split payment si applica alle suddette operazioni effettuate nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72);
  • degli enti, delle fondazioni e delle società di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.
In questa seconda categoria di soggetti rientrano, in base al dettato normativo:
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate dalle predette amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti e a quello successivo;
  • le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo in esame, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1-quinquies del DPR 633/72).
 

(MF/ms)




Regime forfettario: chiarimenti sul superamento della soglia dei 100 mila euro

Il regime forfetario continua a sollevare dubbi applicativi tra operatori e contribuenti, in particolare con riferimento alle soglie di accesso, permanenza e fuoriuscita.

Uno dei punti più discussi riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei limiti di 85.000 euro e di 100.000 euro di ricavi o compensi, che rispondono a logiche differenti e producono effetti molto diversi sotto il profilo fiscale.

Come noto, la soglia di 85.000 euro rappresenta il limite ordinario per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Tale limite, in linea con i principi generali, deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio attività in corso d’esercizio. Di conseguenza, per i contribuenti che avviano una nuova attività, il plafond va proporzionato ai giorni effettivi di esercizio, riducendo così la soglia massima di ricavi o compensi conseguibili nel primo anno.

Di contro, il limite di 100.000 euro, introdotto come soglia di fuoriuscita immediata dal regime, segue una logica completamente diversa.

Esso costituisce un tetto assoluto annuale di ricavi o compensi percepiti e, a differenza del limite degli 85.000 euro, non è soggetto ad alcun ragguaglio temporale. Questo significa che il limite deve essere considerato nella sua interezza, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno.

Questo meccanismo può generare criticità soprattutto nei casi di incassi concentrati nella parte finale dell’anno o in presenza di operazioni straordinarie che determinano un rapido incremento dei compensi percepiti. È quindi fondamentale monitorare costantemente l’andamento dei ricavi per evitare effetti fiscali inattesi.

Concludendo, è necessario ribadire una distinzione netta tra le due soglie: da un lato, quella degli 85.000 euro, proporzionale e legata alla durata dell’attività; dall’altro, quella dei 100.000 euro, assoluta, non frazionabile e con effetti immediati al momento del superamento. Una differenza che richiede particolare attenzione nella pianificazione e nella gestione operativa del contribuente forfetario.
 

(MF/ms)




Il documento di trasporto nelle cessioni intracomunitarie e nelle cessioni all’esportazione

Con l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, contenute nel D.P.R. n. 627/1978, non è più necessario, in via generale, che i beni oggetto di trasporto siano scortati da un documento di accompagnamento.

Dal 27 settembre 1996, in luogo della bolla di accompagnamento, è stato introdotto il documento di trasporto, disciplinato dal D.P.R. n. 472/1996, la cui emissione è obbligatoria esclusivamente nei casi di fatturazione differitaex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, e di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di superare le presunzioni di cessione e acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997.

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e, secondo l’art. 47, comma 4, D.L. n. 331/1993, la stessa deve essere registrata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

Il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria coincide con il momento di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Il documento di trasporto, ove firmato per avvenuta ricezione dei beni da parte del cessionario comunitario, consente di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria, unitamente alla restante documentazione relativa all’operazione.

Per ciò che riguarda, invece, i movimenti intracomunitari di beni a titolo non traslativo della proprietà, l’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, prevede, ai fini del superamento della presunzione di cessione, l’obbligo di annotazione in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972.

Allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Tuttavia, come previsto dall’art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993, il differimento del momento di effettuazione dell’operazione opera a condizione che la movimentazione sia annotata nel predetto registro.

In proposito, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, la finalità sottesa all’istituzione del registro di magazzino non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un valido supporto per controllare i movimenti di beni nell’ambito del territorio dell’Unione, soprattutto a seguito della caduta delle barriere doganali (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Di conseguenza, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria non viene meno, se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà con il documento di trasporto, recante la causa non traslativa della proprietà, oppure esibendo, ad esempio, l’ordine di lavorazione e la fattura emessa nei confronti del committente comunitario recante lo stesso numero d’ordine.

Secondo questa impostazione, la violazione dell’obbligo di tenuta del registro comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471/1997ma non anche la riqualificazione dell’operazione come trasferimento a “sé stessi”.

Nelle cessioni all’esportazione, il cedente può avvalersi della fatturazione differita, con emissione del documento successivamente alla consegna o spedizione dei beni al di fuori dell’UE, nelle sole ipotesi in cui non risulti obbligatoria l’esibizione della fattura in dogana (risoluzione n. 108/1998 e circolare n. 35/1997).

Pertanto, è possibile utilizzare il documento di trasporto allo scopo di acquisire la prova dell’avvenuta esportazione solo qualora non si renda necessario presentare all’ufficio doganale la fattura all’atto del compimento delle formalità doganali.

Di conseguenza, può avvalersi del documento di trasporto appositamente vistato dalla dogana il committente, in caso di esportazione diretta tramite commissionario e il primo cedente, in caso di esportazione in triangolazione.

A tal fine, è necessario riportare nel documento di trasporto anche la destinazione estera dei beni e l’indicazione del tipo di operazione (esportazione tramite commissionario, ovvero esportazione triangolare).

Il documento così redatto deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali di esportazione, affinché l’ufficio doganale, effettuati i necessari riscontri con il documento doganale e la fattura emessa dall’effettivo esportatore (commissionario, ovvero promotore della triangolazione) nei confronti del cliente estero, lo integri con gli estremi del documento doganale di esportazione.

Detto documento, per poter costituire prova idonea ai fini dell’avvenuta esportazione, deve essere integrato con l’indicazione dell’uscita dei beni dall’UE, apposta dall’ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

In alternativa, la prova dell’avvenuta esportazione può essere fornita mediante conservazione, in allegato al documento di trasporto, di copia o fotocopia del documento di esportazione munito del visto apposto dalla dogana di uscita.
 

(MF/ms)