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Rifiuti urbani: superfici tassabili, verifica della gestione e dell’applicazione della tassa rifiuti Tari

Nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione in materia ambientale, segnaliamo che, per quanto attiene ai rifiuti delle imprese decadenti dal processo produttivo o altri rifiuti di tipo urbano, possiamo supportare le imprese con queste servizi:
  1. Consultazione del regolamento rifiuti comunale
  2. Verifica della gestione e della raccolta differenziata dei rifiuti aziendali di tipo urbano
  3. Controllo della denuncia delle superfici e della TARI applicata
  4. Eventuali attività di regolarizzazione

Ricordiamo i rifiuti delle imprese, decadenti dal processo produttivo, devono essere gestiti come rifiuti speciali. Gli altri rifiuti di tipo urbani, derivanti dalle pulizie degli uffici, dai servizi igienici, dalle aree per la consumazione dei pasti e simili, devono essere gestiti come rifiuti urbani, secondo le norme nazionali e nel rispetto dei regolamenti locali per il ritiro. Il servizio svolto per conto dei Comuni dalle società partecipate di gestione rifiuti è soggetto alla TARI.
La tassazione è basata sulla denuncia delle superfici da parte delle imprese e sui regolamenti dei Comuni. Se avete dei dubbi sulla coerenza e conformità della gestione rifiuti e della tassazione corrispondente, potete chiedere all’associazione un supporto per verificare ed eventualmente regolarizzare la gestione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo potete scrivere a servizi@confapi.lecco.it o telefonare 0341.282822 chiedendo di Silvia Negri. 

Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

(SN/am)




Energia e gas: servizio di valutazione delle condizioni economiche applicate e possibilità di attivare soluzioni contrattuali alternative

Nell’ottica di ottimizzare la situazione contrattuale delle aziende associate a Confapi Lecco e Sondrio, ricordiamo che sono costituiti in seno all’Associazione il Consorzio Adda Energia e il gruppo di acquisto Apiservizi Srl per la gestione delle forniture di energia elettrica e gas naturale.
In un mercato energetico che richiede un monitoraggio continuo, muoversi attraverso i canali associativi di Confapi rappresenta una tutela strategica ed economica notevole.

 

Per richiedere l’analisi dei propri contratti o per ricevere maggiori informazioni sulle trattative in corso per i prossimi periodi di fornitura (anno 2027 per l’energia elettrica e anno termico 2026/2027 per il gas naturale), le aziende, non già aderenti ai suddetti aggregati, possono interfacciarsi direttamente con gli uffici dell’Associazione contattando il n. 0341282822 o scrivendo a raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it e marta.franceschini@confapi.lecco.it.

Data la complessità del mercato e le scadenze legate alle tempistiche di un eventuale switch contrattuale per l’anno 2027 in ambito elettrico e per l’imminente anno termico in ambito gas (che partirà a ottobre 2026), è consigliabile inviare a stretto giro la documentazione per l’analisi preliminare (copia contratto e delle ultime bollette).

Gli uffici dell’Associazione rimangono comunque a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari.

(RP/rp)




Imposta di bollo sui libri contabili

Il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d’imposta.

Con la risposta a interpello n. 144, pubblicata il 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di determinazione dell’imposta di bollo nell’ipotesi in cui i registri contabili siano tenuti in modalità informatica, con precisazione dei criteri per il computo della soglia delle 2.500 registrazioni.

Rispetto ai registri contabili, l’imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro degli inventari, con esclusione degli altri libri e registri prescritti dalle norme tributarie. Le modalità di determinazione dell’imposta sono differenti in base alla modalità con cui sono tenuti i registri.

Per i registri su supporto cartaceo o tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta, in base all’art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72, ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti.

Se la contabilità è tenuta su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è assolta (artt. 3 del DPR 642/72 e 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72):

  • prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, o su un nuovo blocco di pagine (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17 maggio 2021 n. 346);
  • mediante apposito contrassegno, oppure mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.
Per i registri tenuti in modalità informatica, in base all’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure precedentemente indicate (16 o 32 euro).

Secondo l’indicazione che era stata fornita dalla ris. Agenzia delle Entrate 9 luglio 2007 n. 161 con riferimento all’abrogato DM 23 gennaio 2004, la cui attualità è stata confermata con riguardo alla disciplina vigente anche dalla risposta a interpello 20 febbraio 2025 n. 42, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Dunque, se si guarda al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

Se la contabilità è tenuta in modalità informatica, l’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno è versata (art. 6 commi 1 e 2 del DM 17 giugno 2014):

  • con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”;
  • in unica soluzione;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Delineato il quadro normativo di riferimento, il quesito oggetto dell’istanza di interpello riguarda le modalità di computo delle 2.500 registrazioni con riguardo al libro giornale, ossia se il conteggio delle stesse debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, oppure se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento almeno dell’imposta minima per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell’anno precedente.

L’istante riteneva applicabile il primo criterio, ossia calcolando le 2.500 registrazioni su diversi esercizi, analogamente a quando avviene per i registri tenuti su supporto cartaceo.

Con questa impostazione, se nell’anno N+1 venissero effettuate sul libro giornale 1.500 registrazioni, occorrerebbe versare 16 euro di imposta; se nell’anno N+2 venissero effettuate ulteriori 800 registrazioni (totale progressivo 2.300), non si dovrebbero effettuare ulteriori versamenti in quanto le registrazioni dell’anno N+2 risulterebbero già coperte con il versamento dell’anno precedente.

Il computo si interrompe alla chiusura del singolo esercizio

Di diverso avviso l’Agenzia, secondo la quale l’espressione dell’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014 “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuirebbe autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500.

Conseguentemente, se nel corso dell’esercizio il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo sarebbe comunque soddisfatto e il relativo importo sarebbe dovuto per l’esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In sostanza, ai fini dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

A giudizio dell’Agenzia, la diversa impostazione rispetto alla tenuta cartacea dei registri trova giustificazione nel testo stesso della disposizione che fa dipendere il presupposto impositivo dall’uso del registro durante l’anno mediante le relative operazioni di registrazione.
 

(MF/ms)




PPWR: dichiarazione di conformità da parte del fabbricante

Con riferimento al tema PPWR già trattato nelle precedenti circolari, si allega alla presente la nota informativa di Conai che contiene le istruzioni per la redazione della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.
I fabbricanti, che sono responsabili dell’immissione sul mercato dell’imballaggio, devono redigere la dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026. La dichiarazione deve essere redatta in 8 punti e può essere integrata anche successivamente, tenendo sotto controllo le revisioni al documento.
Per la redazione, il fabbricante deve ottenere dai suoi fornitori dei materiali le informazioni di cui non è direttamente a conoscenza e le deve conservare. Laddove previsto, deve eseguire delle analisi per dimostrare l’assenza di talune sostanze dai materiali immessi sul mercato.

Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato, fonte Conai, e al sito, ricco di molte altre indicazioni.

Per eventuale supporto nell’adempimento di questi obblighi potete scrivere in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Tax credit 4.0 anno 2025: entro il 31 luglio le comunicazioni di completamento

Non rispettare il termine comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione.

Scade il 31 luglio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, si ricorda, ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle
imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 109 del TUIR, entro lo scorso 30 giugno; diversamente il credito d’imposta 4.0 non spetta.

Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026 (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025).

Per gli investimenti completati nel 2025 la comunicazione doveva essere invece presentata entro lo scorso 31 marzo 2026. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Per quanto esposto, qualora gli investimenti prenotati nel 2025 non siano stati effettuati entro il termine del 30 giugno 2026, o nel diverso caso in cui gli investimenti siano stati effettuati entro tale termine ma non venga presentata la comunicazione di completamento entro il 31 luglio, non si potrà fruire del credito d’imposta 4.0. Per tali beni, per i quali non si può quindi beneficiare del credito 4.0, si potrebbe valutare l’ammissione al nuovo iper-ammortamento ex L. 199/2025, fermo restando che sul punto si attendono indicazioni nell’annunciata circolare.

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia (cfr. art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025), in tre quote annuali di pari importo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare è l’indicazione nel modello REDDITI 2026. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iperammortamento”.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall’Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui software, sistemi e piattaforme digitali destinati all’integrazione dei processi aziendali, ecc.

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei software acquisiti mediante contratti di licenza d’uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l’orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l’agevolazione nella precedente versione dell’iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI3. dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili “ancorché acquisiti a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali”, richiamando i criteri dell’OIC 24.

Occorre quindi verificare la natura del diritto acquisito.

Secondo l’OIC 24, la voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” può comprendere:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d’autore;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la deduzione della maggiorazione segue l’art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell’extradeduzione concentrata in due esercizi.

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudenziale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.
 

(MF/ms)




Formazione sicurezza chimica MOCA: corsi disponibili in Associazione

Con la presente si segnala che nell’offerta formativa di Confapi, sono stati introdotti una serie di corsi sulla sicurezza chimica, per i materiali che vengono a contatto con alimenti (MOCA), che si aggiungono a quelli sui temi ambientali e sulle diverse tipologie di certificazioni.
La trattazione è rivolta a produttori di imballi o utilizzatori, ed è declinata in base ai materiali:
  • Legno e sughero
  • Carta, plastica e altri imballaggi alimentari
Invitiamo tutti gli associati a consultare le proposte di corsi sul sito dedicato e ad avanzare eventuali richieste specifiche che possono essere comunque organizzate ad hoc e finanziate dal Fapi.

Alcuni corsi sono già programmati, altri invece possono essere programmati non appena ci viene inviata la segnalazione di interesse.

Se ci sono richieste su temi specifici, scrivete pure in associazione, contattate Silvia Negri o Stefania Beretta, in modo da valutare e formalizzare nuove proposte. 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it

(SN/am)




Nuova finanza per la crescita: tornano i Basket Bond della Lombardia

Si segnala un’interessante opportunità di finanza alternativa al credito bancario per la crescita della tua impresa.

A maggio, infatti, Regione Lombardia ha ufficialmente rifinanziato il bando dedicato a Minibond e Basket Bond, strumento di grande rilievo sul fronte del credito e del finanziamento alternativo.
Se si sta, infatti, valutando di investire nella propria azienda, di digitalizzare i processi e puntare sulla sostenibilità questa è un’opportunità da considerare con attenzione.
 
Caratteristiche Minibond:

  • Importo minimo di €1,5m – massimo: €10m
  • Durata legale indicativa 7 anni
  • Preammortamento indicativo 12 mesi
  • Tasso fisso o variabile su Euribor6m e legato al merito di credito dell’Emittente (supportato dal beneficio della Garanzia)
 
Possono candidarsi le imprese che:
  • Sono PMI (occupati ≤250persone, almeno uno tra fatturato ≤50 mln € e totale attivo ≤43 mln € )
  • Hanno almeno due bilanci approvati
  • Hanno una o più sedi operative, oggetto dell’intervento, in Lombardia
  • Rispettano i seguenti parametri:
  1. Fatturato ≥ €5m
  2. PFN/EBITDA < 5,0x
  3. PFN/PN < 3,0x
  4. EBITDA/Fatturato > 4,0%
 
Investimenti finanziabili:
  • Sviluppo di reti e filiere (Azione 1.3.4): interventi per transizione digitale, crescita dimensionale e innovazione.
 
Sono finanziabili:
  1. acquisto di macchinari, impianti, hardware e software
  2. costi del personale e della ricerca contrattuale per l’innovazione di processi o prodotti
  3. consulenze per il consolidamento aziendale.
  • Produzione sostenibile ed economia circolare (Azione 2.6.1): progetti per ridurre l’uso di risorse, recuperare materiali e migliorare l’efficienza energetica.
Oltre alle spese sopra descritte, include:
  1. attività di ricerca industriale/sviluppo sperimentale
  2. acquisto di impianti a fonti rinnovabili con sistemi di accumulo
Per maggiori informazioni contattare l’Associazione: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)