Non rispettare il termine comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione.
Scade il 31 luglio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.
L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, si ricorda, ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.
Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle
imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.
Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 109 del TUIR, entro lo scorso 30 giugno; diversamente il credito d’imposta 4.0 non spetta.
Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026 (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025).
Per gli investimenti completati nel 2025 la comunicazione doveva essere invece presentata entro lo scorso 31 marzo 2026. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Per quanto esposto, qualora gli investimenti prenotati nel 2025 non siano stati effettuati entro il termine del 30 giugno 2026, o nel diverso caso in cui gli investimenti siano stati effettuati entro tale termine ma non venga presentata la comunicazione di completamento entro il 31 luglio, non si potrà fruire del credito d’imposta 4.0. Per tali beni, per i quali non si può quindi beneficiare del credito 4.0, si potrebbe valutare l’ammissione al nuovo iper-ammortamento ex L. 199/2025, fermo restando che sul punto si attendono indicazioni nell’annunciata circolare.
Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia (cfr. art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025), in tre quote annuali di pari importo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).
Altro aspetto da considerare è l’indicazione nel modello REDDITI 2026. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.