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Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)




Valute estere maggio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di maggio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,8156
Peso Argentino 1629,9207
Dollaro Australiano 1,6258
Real Brasiliano 5,8191
Dollaro Canadese 1,6027
Corona Ceca 24,3129
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9352
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 184,7095
Rupia Indiana 111,5368
Corona Norvegese 10,7936
Dollaro Neozelandese 1,9786
Zloty Polacco 4,2412
Sterlina Gran Bretagna 0,86565
Nuovo Leu Rumeno 5,2296
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1673
Rand (Sud Africa) 19,2317
Corona Svedese 10,8613
Franco Svizzero 0,9149
Dinaro Tunisino 3,3776
Hryvnia Ucraina 51,4699
Forint Ungherese 358,231
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)




Istat indice maggio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Maggio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,0 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente +2,25 % e +3,30%.
 
(MS/ms)



Imposte 2026: versamento al 30 luglio 2026

Scaduto il 30 giugno il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2025 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga al 20 luglio 2026 per i “soggetti ISA”
L’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

La data del 30 giugno 2026 viene quindi superata dal differimento al 20 luglio 2026.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024.

Da quest’anno, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,40%. In merito alla scadenza del 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% va detto che, cadendo la stessa in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento del mese di agosto (ossia nella finestra dal 1° agosto al 20 agosto), la stessa viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 30 giugno 2026 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2026.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
 
(MF/ms)



Fringe benefit per auto aziendale: nuovi termini stabiliti dal decreto attuativo della legge di bilancio

L’art. 2 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali ex art. 51 TUIR, introducendo criteri di semplificazione e maggiore coerenza sistematica.

La tassazione resta forfetaria su base ACI ed è differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La novità descritta nella relazione illustrativa al Decreto consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con aggravio oltre il quinto anno di vetustà; inoltre viene prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.

Finalità dell’intervento
La disposizione mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, con attenzione anche agli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. L’impianto resta fondato sul criterio forfetario delle tabelle ACI, ma la disciplina viene resa più lineare sotto il profilo applicativo.

Nuovo criterio basato sull’anzianità del veicolo

La modifica principale consiste nel fatto che, per la determinazione convenzionale del fringe benefit, non rileva più la nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, mentre assume rilievo la vetustà del mezzo, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e in continuità con i criteri forfetari già applicati nel 2025. Fino al compimento del quinto anno di vetustà continua ad applicarsi il criterio ordinario collegato alle percentuali forfetarie già introdotte per il 2025; dal 1° gennaio dell’anno successivo è previsto un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente rilevante.

Veicoli riassegnati

L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione consente l’applicazione della disciplina anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, come evidenziato nella relazione illustrativa. Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese che gestiscono flotte aziendali e rotazioni interne dei mezzi.

Tassazione degli optional

La relazione segnala il superamento della lacuna normativa relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; in precedenza, infatti, gli optional pagati dal dipendente non incidevano sul valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfetaria. Il nuovo criterio illustrato prevede un incremento del 5 per cento del valore del fringe benefit e, solo dopo tale aumento, la sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per auto e optional, al fine di ottenere l’importo imponibile.

Clausola di salvaguardia e decorrenza

La clausola di salvaguardia viene rimodulata estendendo il regime previgente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025; il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge n. 207/2024 tramite l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025. La relazione precisa inoltre che il vecchio regime si applica anche ai veicoli riassegnati e resta valido fino al quinto anno di vetustà, mentre dal periodo d’imposta 2026 le nuove disposizioni operano anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, salvo quelli coperti dalla salvaguardia.

 

Aspetto Nuova disciplina Impatto operativo
Criterio base Tabelle ACI con percentuali differenziate per alimentazione Conferma del metodo forfetario
Parametro principale Anzianità del veicolo, non più nuova immatricolazione Regola più ampia e più semplice da applicare
Veicoli fino a 5 anni Applicazione del criterio ordinario Tassazione invariata nella fase iniziale
Veicoli oltre 5 anni Incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante Maggior aggravio per mezzi più datati
Veicoli riassegnati Inclusi nel nuovo regime e nella salvaguardia Maggiore flessibilità nella gestione delle flotte
Optional Incremento convenzionale del 5%; prima gli optional a carico del dipendente non riducevano il benefit Chiusura di una criticità applicativa
Regime transitorio Esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025 Tutela delle posizioni già impostate
Decorrenza Applicazione dal periodo d’imposta 2026, con eccezione dei veicoli coperti dal vecchio regime Necessario adeguamento delle policy aziendali
 

(MF/ms)




Dichiarazione redditi 2026: sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le info nelle nuove linee guida

Anche quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta di guide dal titolo “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, costituita da un insieme di vademecum contenenti informazioni su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Tra i principali temi trattati per i quali è riservata una guida ah hoc ci sono le spese sanitarie, gli interessi sui mutui, le spese di istruzione, le erogazioni liberali, i premi di assicurazione e i contributi previdenziali e assistenziali.

Non possono mancare poi le guide che riassumono le principali disposizioni e i chiarimenti ufficiali più rilevanti che sono stati forniti con riguardo ai bonus “edilizi” (recupero edilizio, sismabonus, “bonus barriere architettoniche”, “bonus verde”, “bonus mobili”, ecobonus e superbonus) e la guida sui crediti d’imposta (da quello spettante per il riacquisto della prima casa, a quello per i canoni di locazione non percepiti, ecc.).

La guida denominata “Aspetti generali” riepiloga, inoltre, le novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha disposto il riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

In sostanza, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato importo, fissato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico (chiarimenti in materia sono stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2025 n. 6).

Il “nuovo” sistema di calcolo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR non riguarda, ai sensi del comma 4, le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015.

Inoltre, sono escluse dal riordino previsto dall’art. 16-ter del TUIR le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti), gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi “edilizi”, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative.

Spese per interventi edilizi dal 2025 rilevano per la rata annuale di spesa

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’art. 16-ter comma 5 del TUIR stabilisce espressamente che “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno”.

In pratica, a fronte di una spesa di 90.000 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, soltanto 9.000 euro (che corrispondono al decimo dell’intera spesa sostenuta) sono da considerare nel “nuovo” metodo di calcolo che, lo si ripete, riguarda solo le persone fisiche che possiedono un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
 

(MF/ms)




Enti bilaterali: nuovi codici tributo da utilizzare in F24

Con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi INPS destinati a enti bilaterali convenzionati con l’Istituto. 

Le nuove causali sono EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE, e si inseriscono nel solco delle precedenti risoluzioni emanate tra il 2024 e il 2026 per ampliare l’elenco dei codici utilizzabili per questo particolare flusso contributivo. 

Contenuto della risoluzione 
La risoluzione nasce nell’ambito delle convenzioni stipulate tra INPS ed enti bilaterali, fondi e casse aventi i caratteri di bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni che regolano la riscossione tramite F24 dei contributi dovuti a tali enti. In questo schema, il versamento viene effettuato all’INPS, che successivamente provvede al riconoscimento agli enti bilaterali delle somme di rispettiva competenza. 

Le nuove causali istituite sono le seguenti:

  • EBOP, denominata “ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)”;
  • SANL, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)”;
  • EBON, denominata “Ente Bilaterale (EBICON)”;
  • EIMP, denominata “Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)”;
  • CARE, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)”.

Queste causali si aggiungono a quelle già introdotte con precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS.

Compilazione del modello F24
La risoluzione conferma che le causali devono essere esposte nella sezione “INPS” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella compilazione occorre indicare la causale contributo nel relativo campo, il codice sede INPS presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale, la matricola INPS o codice INPS o filiale azienda di 10 caratteri e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di riscossione nella colonna “da mm/aaaa”, lasciando vuota la colonna “a mm/aaaa”.

Dal punto di vista pratico, la risoluzione interessa soprattutto chi gestisce paghe, consulenza del lavoro integrata e adempimenti F24 per imprese che applicano contratti collettivi con obblighi verso enti bilaterali o fondi sanitari integrativi. L’errore nella causale o nei dati identificativi della posizione INPS può infatti determinare scarti, errata imputazione del versamento o difficoltà di riconciliazione tra quanto versato e quanto dovuto all’ente destinatario. Sul piano organizzativo, conviene aggiornare tempestivamente:

  • le tabelle software di studio e dei gestionali paghe;
  • i controlli interni sui codici causale utilizzati;
  • le anagrafiche clienti per i rapporti con gli enti bilaterali interessati;
  • le istruzioni operative al personale addetto alla predisposizione degli F24.
     

Questa risoluzione conferma inoltre una tendenza ormai stabile: l’ampliamento progressivo dell’elenco delle causali contributo dedicate agli enti bilaterali, con frequenti aggiornamenti richiesti dall’INPS e recepiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo, il controllo periodico delle nuove risoluzioni e degli aggiornamenti degli archivi telematici resta essenziale per evitare l’uso di codici superati o la mancata adozione di quelli di nuova istituzione.
 

Causale Denominazione Utilizzo operativo
EBOP ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)
 
Versamento in F24 nella sezione INPS, colonna importi a debito versati
 
SANL Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)
 
Da coordinare con posizione contributiva aziendale e periodo di riscossione
EBON Ente Bilaterale (EBICON)
 
Richiede corretta imputazione della causale e della matricola INPS
 
EIMP Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)
 
Da inserire nella sezione INPS con codice sede e matricola azienda
CARE Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)
 
Rilevante per la gestione dei flussi contributivi collegati ai fondi sanitari integrativi

 
(MF/ms)




Split payment: termini di utilizzo

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento

Con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) è attualmente all’esame del Consiglio dell’Ue, con conclusione prevista il prossimo 10 luglio.

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento.

Il Ministero precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026; pertanto, la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (termine previsto, attualmente, dall’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017).

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito applicativo della citata misura antievasione.

Ai sensi dell’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa scadrebbe il prossimo 30 giugno. Tuttavia, secondo la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, ripresa dal comunicato stampa del MEF, è prevista la proroga sino al 30 giugno 2029.

Senza split payment difficile recuperare le somme da frodi o evasione

Le ragioni della proroga si possono evincere dai “Considerando” del documento della Commissione, nel quale il Governo italiano sostiene che, in assenza del meccanismo dello split payment, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

Nessuna modifica è prevista nell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale, al comma 1-ter, definisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce”.

(MF/ms)




Aiuti UE e registro RNA: indicazioni per la consultazione del plafond

La verifica preventiva e sistematica sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli aiuti fruiti dai clienti è oggi un presidio essenziale di compliance, senza il quale il consulente rischia errori in tema di de minimis, cumulo, obblighi di trasparenza e, in ultima analisi, contenzioso e responsabilità professionale.

Tuttavia ai fini della verifica bisogna attenersi a specifiche indicazioni operative.

Si parte dall’assunto in base al quale l’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).

Tuttavia, come da FAQ presenti sul portale RNA, nella sezione “Trasparenza” del Registro, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché:

  • concessi e registrati,
  • rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.

Sempre sul portale RNA viene precisato che: tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.

Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nel periodo di monitoraggio: limite di 300.000 euro in tre anni solari (Regolamento UE 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento de minimis generale UE n. 1407/2013).

Detto ciò, si deve tenere conto di alcune considerazioni imprescindibili.

Circa la registrazione degli aiuti di Stato/de minimis, a oggi, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’art. 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione dell’aiuto.

Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) garantisce comunque il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

Si ricorda che, a partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma incentivi.gov.it, istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Gli aiuti fiscali (si pensi ad esempio al bonus ZES Unica) automatici ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

In pratica, a oggi la suddetta registrazione:

  • è anticipata dall’indicazione dell’aiuto da parte del soggetto passivo beneficiario,
  • nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.
Alla registrazione provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

La stessa cosa dicasi per quegli aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono riportati.

Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto (vedi istruzioni modello Redditi, quadro RS).

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione (vedi Regolamenti UE 2023/2831 e UE 2023/2832).

Nei fatti nella consultazione delle informazioni presenti in RNA si deve tenere conto delle indicazioni sulle tempistiche di registrazione dell’aiuto fin qui analizzate.
 

(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori esteso anche al trasporto di passeggeri con autobus

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stata pubblicata la L. 25 giugno 2026 n. 113, di conversione del del DL 63/2026 (c.d. DL “Carburanti-ter”).

Gli articoli 1-ter comma 1 e 1-novies del DL, introdotti nella conversione in legge, hanno apportato alcune modifiche al credito d’imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 3 del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definito con un decreto di prossima emanazione.

Con l’intervento dell’art. 1-novies del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ex art. 3 del DL 33/2026. Nello specifico, la disposizione si applica ora anche alle:

  • imprese indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell’art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Recepimento della proroga inizialmente prevista dal DL 89/2026

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l’art. 2 comma 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l’altro confermata, all’art. 1-ter comma 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall’art. 3 del DL 33/2026.

Pertanto il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
La conversione in legge del DL 63/2026 ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall’art. 2 comma 2 del DL 89/2026 in relazione al credito d’imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
 

(MF/ms)