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Riforma fiscale: proposto un automatismo per l’addebito diretto delle imposte sul conto corrente

La riforma fiscale in corso di attuazione introduce un’evoluzione significativa nelle modalità di versamento delle imposte, orientata verso sistemi sempre più automatizzati.

Tra le novità più rilevanti emerge la possibilità di adempiere all’obbligazione tributaria mediante addebito diretto su conto corrente, attivabile in via preventiva dal contribuente o dall’intermediario.

Si tratta di un cambiamento che, pur inserendosi nel solco dell’attuale utilizzo del modello F24 telematico, ne modifica profondamente la logica operativa, spostando il baricentro da un sistema “a impulso” a uno basato su autorizzazioni continuative.

Quadro normativo di riferimento – La novità trova fondamento nella Legge delega n. 111/2023 e, in particolare, nell’art. 7 del D.Lgs. n. 1/2024, che prevede la possibilità di disporre preventivamente l’addebito di somme dovute per scadenze future, con riferimento a:

  • versamenti ricorrenti;
  • pagamenti rateizzati;
  • importi predeterminati derivanti da obblighi fiscali.
Le modalità attuative saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Economia per il triennio 2026-2028.

Dal modello F24 al mandato di addebito – Attualmente, il pagamento delle imposte dirette avviene tramite presentazione del modello F24, con addebito puntuale sul conto corrente indicato. Il nuovo sistema prospettato introduce invece una logica diversa:

  • il contribuente comunica il proprio IBAN;
  • autorizza l’addebito per obbligazioni future;
  • il sistema procede automaticamente al prelievo alle scadenze previste.
L’evoluzione è analoga, sotto il profilo funzionale, ai meccanismi di addebito diretto SEPA, ma integrata nell’infrastruttura fiscale. Un esempio applicativo già esistente è rappresentato dall’imposta di successione, in cui l’importo autoliquidato viene prelevato direttamente dal conto indicato.

Estensione ai controlli e alla compliance – Uno degli sviluppi più rilevanti riguarda l’estensione del meccanismo anche agli esiti dei controlli fiscali. In prospettiva, l’addebito diretto potrà essere utilizzato per:

  • somme dovute a seguito di lettere di compliance;
  • esiti di controlli automatizzati o formali;
  • altri importi determinati dall’Amministrazione finanziaria.
In tali ipotesi, una volta autorizzato l’addebito, il pagamento potrebbe avvenire automaticamente alla scadenza, riducendo l’intervento attivo del contribuente.

Impatti operativi per contribuenti e intermediari – L’introduzione dell’addebito diretto comporta effetti rilevanti sul piano operativo:

  • semplificazione degli adempimenti ripetitivi;
  • riduzione del rischio di errori materiali nella compilazione dei modelli;
  • maggiore integrazione con i sistemi informativi dell’Agenzia.
Per gli intermediari, tuttavia, cambia la natura dell’attività:
  • minore operatività nella trasmissione degli F24;
  • maggiore responsabilità nella gestione delle autorizzazioni e dei flussi;
  • necessità di monitoraggio continuo delle posizioni dei clienti.
Il presidio si sposta quindi dalla fase esecutiva alla fase di controllo e supervisione.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale – La misura si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione del sistema fiscale. La convenzione MEF-Agenzia evidenzia, infatti:

  • il potenziamento della dichiarazione precompilata, con ampliamento dei dati disponibili;
  • l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per l’assistenza ai contribuenti;
  • l’impiego di tecniche avanzate (machine learning, network analysis, text mining) per i controlli e l’analisi del rischio.
L’obiettivo è quello di costruire un sistema fiscale sempre più automatizzato, in cui l’intervento umano sia limitato alle situazioni di eccezione.

Profili critici – Non mancano, tuttavia, elementi di attenzione:

  • rischio di addebiti in presenza di contestazioni non ancora definite;
  • necessità di garantire adeguati strumenti di revoca o sospensione;
  • gestione delle situazioni di incapienza del conto corrente;
  • ridefinizione dei profili di responsabilità tra contribuente e intermediario.
In particolare, l’automatismo del pagamento potrebbe comprimere i tempi di reazione del contribuente, rendendo essenziale un monitoraggio tempestivo delle comunicazioni dell’Agenzia.
 

(MF/ms)




Scade il 30 giugno il termine “lungo” per gli investimenti ai fini del tax credit 4.0

Ultima chance per fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0.

Scade infatti il 30 giugno 2026 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” con ordine e acconto minimo del 20% nel 2025, fermo restando il rispetto delle comunicazioni richieste.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Si rileva altresì che il credito d’imposta 4.0 è stato “sostituito” per gli investimenti effettuati dal 2026 dall’iper-ammortamento, che, a norma dell’art. 1 comma 431 della L. 199/2025, non si applica comunque agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui al citato art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno; diversamente non si potrà fruire di tale agevolazione.

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rileverebbero le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.

In relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Quanto all’utilizzo del credito d’imposta 4.0, secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare in relazione a tali beni è l’indicazione nel modello REDDITI 2026.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

(MF/ms)




Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

(MF/ms)




Dichiarazioni IMU entro il 30 giugno 2026

Entro il 30 giugno 2026 occorre presentare le dichiarazioni IMU “ordinaria” (qualora dovuta) e IMU ENC (sempre da trasmettere) relative all’anno 2025.

I due modelli dichiarativi si distinguono per soggetti passivi tenuti ad adottarli e presupposti dichiarativi.

Salvo gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, tutti gli altri soggetti passivi adottano il modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024.

La dichiarazione IMU “ordinaria” riferita al 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU. Infatti, se è già stata presentata negli anni precedenti, la dichiarazione IMU/IMPi ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU.

Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono elencate le fattispecie da dichiarare.

In ogni caso, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se l’inizio del possesso (ossia l’acquisto della proprietà, dei diritti reali di godimento o degli altri diritti di cui all’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 che fanno sorgere la soggettività passiva IMU) o le variazioni rilevanti ai fini dell’IMU identificano circostanze già documentalmente note al Comune o dallo stesso comunque conoscibili, ad esempio tramite visura catastale (in tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 26921/2025).

Ad esempio, se l’acquisto o la cessione della proprietà sull’immobile sono avvenute in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il notaio provvede anche all’aggiornamento della banca dati catastale: in tal caso, pertanto, non occorre presentare la dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU va inoltre trasmessa ai fini dell’applicazione di determinate agevolazioni. L’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 dispone infatti che la presentazione della dichiarazione IMU è richiesta per l’esenzione degli immobili merce di cui al precedente comma 751, nonché per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali di cui al DM 22 aprile 2008 e dell’unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5 della L. 160/2019).

Peraltro, le istruzioni allegate al DM 24 aprile 2024 (p. 3), richiamando la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), precisano che, al di là di una espressa previsione, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi, questa può essere trasmessa: in forma cartacea (con consegna a mano, a mezzo posta o PEC, oppure con altre modalità di trasmissione stabilite dal Comune) oppure con modalità telematica, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98 (quest’ultima modalità è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione dell’immobile occupato abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019).

Invece, il modello dichiarativo IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va adottato dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

Detti enti devono presentare, con modalità esclusivamente telematiche, la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni (art. 1 comma 770 della L. 160/2019). La giurisprudenza di legittimità (recepita anche nelle istruzioni al modello dichiarativo) afferma che la dichiarazione IMU ENC va presentata dagli enti non commerciali a pena di decadenza dalla predetta esenzione (così, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385).

Nella dichiarazione IMU ENC vanno indicati tutti gli immobili

L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 indica nella dichiarazione IMU ENC tutti gli immobili che possiede nel Comune (destinatario della dichiarazione), e quindi: sia gli immobili esenti in quanto destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività istituzionale (o parzialmente esenti, in quanto destinati ad utilizzo “misto” ex art. 5 del DM 200/2012), sia gli immobili esenti per altre fattispecie e gli immobili imponibili.
 

(MF/ms)