Chiusura uffici Confapi Lecco Sondrio lunedì 1 giugno 2026
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno.
(MP/sg)
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Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno.
(MP/sg)
Il webinar a tema sottoprodotti è fissato per venerdì 12 giugno 2026 dalle 09.30 alle ore 12:00.
Obiettivi del corso: fornire un quadro normativo chiaro su sottoprodotti e la loro distinzione dal rifiuto, con focus su condizioni legali, gestione documentale e vantaggi economici per l’azienda nell’economia circolare.
Programma: inquadramento normativo e definizioni, differenza tra rifiuto e sottoprodotto, le 4 condizioni legali, End of Waste: distinzione tra la cessazione della qualifica di rifiuto e il regime del sottoprodotto. Casi pratici, vantaggi economici e strategici, riduzione dei costi e sostenibilità.
Per ulteriori informazioni ed iscriversi all’evento, consultare il sito di Unioncamere
(SN/am)
Si comunica che l’Assemblea ordinaria privata annuale di Confapi Lecco Sondrio si terrà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio (Via Pergola 73, Lecco).
Al termine dei lavori assembleari è prevista la cena dalle ore 18.30 presso il ristorante Villa Casaforte di Bisone (Via Bisone 17, Cisano Bergamasco) durante la quale verranno premiate le aziende associate che hanno raggiunto importanti traguardi associtivi e di fondazione.
Per partecipare all’Assemblea è necessario scaricare e compilare il modulo allegato, inviarlo entro il 4 giugno all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it.
(MP/am)
Durante l’inserimento di ogni nuova Richiesta di Ritiro (RdR) di RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario compilare alcuni nuovi campi, con informazioni relative a: applicabilità Adr, classi di pericolo applicabili per il trasporto di codici EER pericolosi; autorizzazione al trasportatore per l’apertura del xFIR e per la modalità di gestione cartacea o digitale; eventuale intermediario.
(SN/am)
(SN/am)
Per la quasi totalità dei soggetti passivi (esclusi gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019), valgono le seguenti regole: la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2026, applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2025.
La seconda rata dell’IMU per il 2026, a saldo dell’imposta determinata applicando le aliquote in vigore per quest’anno, andrà invece versata entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio (tenendo conto di quanto già corrisposto con la prima rata, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019).
Il contribuente può scegliere di versare l’IMU complessivamente dovuta per l’intero 2026 in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.
In ogni caso, va verificato se il singolo Comune, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dei termini di versamento, in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.
Posto che la norma dispone che l’acconto IMU 2026 debba essere determinato applicando l’aliquota e la detrazione deliberate per il 2025 (rilevano a tal fine le delibere e i regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025), può capitare che, al momento del versamento della prima rata, siano già state pubblicate le aliquote adottate dal Comune per il 2026: in questo caso, il contribuente può determinare la prima rata dell’IMU per il 2026 applicando le nuove aliquote (così circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF, § 1).
Per contro, può verificarsi che il Comune non abbia pubblicato nei termini e nei modi prescritti le aliquote per il 2025. In mancanza di una delibera inserita e pubblicata nei termini, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex DM 7 luglio 2023, ossia il 2025, si applicano le aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Le aliquote IMU “di base” continueranno poi ad applicarsi sino a quando il Comune non approva una prima delibera mediante elaborazione del prospetto, secondo le modalità e i termini prescritti.
Una volta adottato il prospetto delle aliquote entro i termini e le modalità previsti, per le annualità successive, in caso di mancata adozione nei termini del prospetto, dovranno invece applicarsi le aliquote in vigore nell’anno precedente, ex art. 1 comma 767 della L. 160/2019.
In deroga ai termini sopra illustrati, l’art. 1 comma 763 della L. 160/2019 prevede invece regole ad hoc per il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario del versamento, almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi del precedente comma 759 lett. g), in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, della attività istituzionali elencate dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività assistenziali, sportive, didattiche, ecc.).
Tali enti devono versare l’IMU dovuta per il 2026, con riguardo a tutti gli immobili siti nel predetto Comune, in tre rate:
I titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
In sede di versamento, l’importo da pagare va arrotondato all’unità di euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, altrimenti per eccesso.
Inoltre, salvo che sia stabilito diversamente dal Comune, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro.
Per un approfondimento sulla determinazione dell’IMU dovuta per il 2026 e le modalità di versamento, si rinvia allo Speciale Eutekne.info “IMU 2026: versamento dell’acconto e dichiarazione”.
(MF/ms)
Nella premessa metodologica dell’Allegato 1 al decreto in oggetto il Concordato preventivo biennale viene definito “un istituto di compliance” finalizzato “a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo”.
Il decreto chiarisce che la proposta sarà costruita sulla base di diversi elementi: “andamenti economici e dei mercati, redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione”.
Innanzitutto viene rafforzata la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente attraverso l’analisi degli indicatori ISA.
Tra gli elementi presi in considerazione figurano i ricavi per addetto, la durata delle scorte, i costi residuali di gestione e l’incidenza degli ammortamenti.
La metodologia, inoltre, considera la storia reddituale del contribuente, nonché il confronto con i parametri settoriali.
Il decreto disciplina anche le ipotesi di cessazione degli effetti del concordato.
L’articolo 4 stabilisce che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.28 (e successive modificazioni), rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
La nuova metodologia conferma dunque l’impostazione già adottata nelle annualità precedenti, ma rafforza il peso degli algoritmi ISA e dell’analisi predittiva nella costruzione delle proposte fiscali.
In attesa del decreto attuativo sugli iper-ammortamenti, allo stato attuale non ancora pubblicato, nell’ambito della conversione in legge del DL 38/2026 (L. 88/2026), oltre a confermare l’eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni agevolabili, è stato disciplinato l’impatto dell’agevolazione sul concordato preventivo biennale.
Nello specifico, in base all’art. 7 comma 3-bis del DL 38/2026 convertito, l’art. 16 comma 1 del DLgs. 13/2024 è stato integrato con l’inserimento della nuova lett. b-ter), così da far rientrare anche la maggiorazione relativa agli iper-ammortamenti tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del rigo P04 del modello CPB in occasione della formulazione della proposta di concordato.
In modo simmetrico è stato integrato anche il comma 2 dell’art. 16, per aggiungere l’iper-ammortamento all’elencazione tassativa delle voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi d’imposta in cui il CPB è efficace (ossia plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie e costo del lavoro incrementale).
La norma non pone vincoli in ordine all’applicabilità della disposizione rispetto ai bienni concordati.
Tuttavia, considerato che l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate dal DL 38/2026 convertito all’art. 16 del DLgs. 13/2024 avranno effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione che saranno previsti nel DM attuativo di prossima emanazione.
Più in particolare, per i soggetti “solari”, non essendo contemplate limitazioni normative all’applicazione della nuova disposizione:
Pertanto, gli iper-ammortamenti sono riconosciuti, sin dall’inizio, per i beni agevolati di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 a prescindere dal luogo di produzione.
In ogni caso, è comunque richiesta la destinazione a strutture produttive situate in Italia dei beni agevolabili.
Restano tuttavia fermi i vincoli territoriali previsti in relazione agli impianti fotovoltaici, non essendo stata apportata alcuna modifica all’art. 1 comma 429 lett. b), ultima parte, della L. 199/2025, che fa ancora riferimento all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023. Si tratta quindi dei:
Stando alle bozze circolate del DM attuativo, non sarebbero peraltro previste ulteriori modifiche in relazione ai requisiti richiesti per tali beni.
In merito alla misura dell’agevolazione, la Relazione al DL 38/2026 ha inoltre chiarito che, ai fini del calcolo dell’iper-ammortamento, i limiti dei costi previsti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Tale indicazione sarebbe confermata nella bozza circolata del DM attuativo.
(MF/ms)
Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il Governo ha scelto il mezzo del Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri per concedere la proroga chiesta nei giorni scorsi da più parti e lo ha comunicato con il consueto comunicato stampa di fine riunione.
Il decreto è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 22 maggio 2026 n. 89). Il nuovo termine per i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 è disciplinato dall’art. 6.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software Il tuo ISA 2026 CPB il 13 maggio scorso, cioè oltre la data del 15 aprile fissata dall’art. 9-bis del DL 50/2017 per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici.
La L. 88/2026 di conversione del DL 38/2026 (anch’essa pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio) ha poi aggiunto all’art. 9-bis citato il comma 5-ter, secondo cui per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché, appunto, entro il 15 aprile 2026).
ANC, ma anche Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti avevano chiesto un differimento dei versamenti, proprio a causa del minor tempo a disposizione del contribuente per l’utilizzo del software rispetto a quello inizialmente previsto.
L’Esecutivo è dunque intervenuto con il DL 89/2026 che prevede, tra l’altro, la conferma della riduzione delle accise fino al 6 giugno 2026 e un nuovo credito d’imposta.
Il provvedimento ridetermina infatti le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.
Inoltre, proroga al mese di giugno 2026 il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal DL 33/2026.
Viene poi introdotto un credito d’imposta, fino al 30% della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Cambia il silenzio assenso per i crediti d’imposta per gli autotrasportatori
Infine, è stato ridotto il termine per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d’imposta per gli autotrasportatori: dal 1° ottobre 2026, il nuovo termine è di 30 giorni, anziché di 60, con presentazione esclusivamente per via telematica.
(MF/ms)
Anna Masciadri
Ufficio Stampa