Il provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, pubblicato il 13 maggio, reca il consueto aggiornamento su
base annuale delle liste degli Stati e territori contenute negli Allegati C e D del DM 28 dicembre 2015, il quale ha a suo tempo approvato le disposizioni attuative della disciplina dello scambio di informazioni dei conti finanziari su scala mondiale con lo strumento tecnico del
Common Reporting Standard.
L’Allegato C, in particolare, contiene la lista delle “giurisdizioni oggetto di comunicazione”, ovvero degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti; l’Allegato D, per contro, contiene la lista delle “giurisdizioni partecipanti”, ovvero degli Stati e territori dai quali riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.
La tempistica dell’aggiornamento deriva dalla formulazione dell’art. 3 comma 1 del DM 28 dicembre 2015, secondo il quale, per le comunicazioni outbound, l’Italia provvede a trasmettere i dati agli Stati e territori menzionati nell’Allegato C del decreto così come vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno; analoga tempistica non è prevista per le comunicazioni inbound (essa è, infatti, di competenza della legislazione degli altri Stati), anche se tradizionalmente l’Allegato D viene contestualmente aggiornato per dare conto dell’aggiornamento degli Stati e territori partecipanti alle procedure di scambio su base mondiale anno per anno.
Nel precedente aggiornamento, disposto dal DM 28 aprile 2025 in relazione al 2024, l’Allegato C vedeva 91 Stati o territori destinatari delle informazioni provenienti dall’Italia, mentre l’Allegato D conteneva 117 Stati o territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti dei propri residenti.
Entrambe le liste hanno visto tre nuovi ingressi, i quali rivestono però carattere sostanzialmente marginale. Per l’Allegato C, in particolare, entrano Belize, Ruanda e Senegal, in relazione ai quali il primo scambio avverrà nel 2026, con riferimento ai dati dei conti del 2025; per l’Allegato D, fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.
Nessuno degli Stati e territori in precedenza menzionati dalle due liste, per contro, ne è fuoriuscito.
Pur se la questione non è chiaramente affrontata dal nuovo provvedimento, va segnalato che non vi sono modifiche nei rapporti con la Russia: le comunicazioni inbound e outbound sui conti con la Federazione Russa continueranno, quindi, con la consueta operatività, e ciò anche a fronte della sospensione della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilita dall’Italia con l’art. 10 del DLgs. 192/2025.
Il flusso di dati senza soluzione di continuità con la Russia, in realtà, pare giustificarsi alla luce di considerazioni di duplice ordine.
Sotto un primo profilo, lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari ha una base giuridica distinta dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (la Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali elaborata dall’OCSE).
In secondo luogo, la sospensione della Convenzione con la Russia, attuata a titolo di contromisura da parte dell’Italia, coinvolge le stesse disposizioni del Trattato che erano state sospese unilateralmente da parte della Russia nel 2023, tra le quali non figura l’art. 27 sullo scambio di informazioni; ciò è confermato dal comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 marzo 2026, dal quale si evince che il suddetto art. 27 è ancora pienamente in vigore anche dal lato italiano.
In definitiva i due Stati, così come continueranno a scambiarsi in modo automatico i dati dei conti finanziari, allo stesso modo dovrebbero mantenere operative le procedure di scambio di informazioni in base alla Convenzione, le quali operano principalmente con la forma dello scambio su richiesta.
Posto questo quadro, le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche e altri intermediari finanziari) sono quelle consuete stabilite dall’art. 3 commi 6 e 7 del DM 28 dicembre 2015, ai sensi del quale: