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CONAI e COREPLA: incertezza, rimodulazione Cac, novità in fascia A1.1

Il Consiglio di amministrazione CONAI, a seguito del confronto continuo con il consorzio COREPLA e alla luce delle più recenti analisi disponibili, ha riesaminato il quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che continua ad attraversare una fase di marcata incertezza.
CONAI ha quindi deciso di rinviare la decisione sulla rimodulazione del Cac contributo ambientale delle singole fasce contributive degli imballaggi in plastica e sulla relativa decorrenza, nella riunione del Cda di maggio, quando sarà disponibile un quadro informativo più chiaro.
Nel contempo, in merito alle liste degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di incentivare quelli destinati esclusivamente al circuito Commercio&Industria per i quali esistono canali di raccolta e riciclo e/o di riutilizzo promossi direttamente dalle imprese, il Consiglio di amministrazione CONAI ha valutato positivamente l’inserimento nella fascia A1.1 di una nuova voce riservata a questi imballaggi, a condizione che tali flussi siano preventivamente e periodicamente verificati da CONAI e da COREPLA. Una prima applicazione di questa nuova voce potrebbe essere rappresentata dai Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. birra), per le componenti effettivamente riciclate/riutilizzate.

Il file relativo alle liste aggiornate è disponibile sul sito www.conai.org.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai

(SN/am)




Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)
 




Rentri: dal 14 aprile 2026 cessazione delle modalità operative di sicurezza

Nella sezione “avvisi” del  portale RENTRI è stata pubblicata la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.
L’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00, il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso.
Pertanto, dal 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. 

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1 marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La news è stata pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Albo.

Si allegano le slides contenenti la descrizione in dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre. Per l’assistenza in tema Rentri, in associazione è disponibile Silvia Negri.

(SN/am)




ETS2: prima comunicazione annuale entro 30 aprile 2026

La precedente circolare Confapi in questa materia è stata la n. 234 del 27 Marzo 2025.

Ora si avvicina la scadenza della prima comunicazione annuale Ets2, quella del 30 aprile 2026; riguarda le emissioni climalteranti prodotte da edilizia, trasporti e dai settori energetici e manifatturieri esclusi dal mercato delle quote di emissione tradizionale Ets1. L’obbligo non ricade sull’utente finale (chi guida veicoli o chi riscalda case e imprese), ma sui fornitori che immettono in consumo i combustibili nei settori edificitrasporto stradalee piccola industria.  
Si segnala l’avviso sul sito di Ecocamere del 2 marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la Scrivania Telematica ETS2 del Portale EU ETS – Italia, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Qui la pagina web del sito del GSE

(SN/am)




Messaggio del Presidente Camisa su “Transizione 5.0”: ripristinato il patto di fiducia con le imprese

Care Colleghe, Cari Colleghi,
 
vi informo che si è appena concluso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di confronto sul piano Transizione 5.0, convocato per risolvere le gravi criticità emerse a seguito dell’ultimo decreto fiscale, che aveva previsto un taglio lineare del 65% sul credito d’imposta richiesto dalle aziende.
 
Il Governo ha presentato una soluzione per tutelare gli investimenti già avviati, puntando al sostanziale ripristino delle risorse originali:
 
  • Ripristino della base di 1,3 miliardi di euro prevista dalla Legge di Bilancio (rispetto ai 537 milioni previsti nel Decreto Fiscale)
  • A questo plafond si aggiungeranno ulteriori 200 milioni di euro, per un totale complessivo di 1,5 miliardi di euro.
 
Le risorse sono destinate alle imprese che hanno prenotato i fondi tra il 7 e il 27 novembre, con domande tecnicamente ammissibili e investimenti già effettuati. Lo stanziamento permetterà di coprire circa il 90% della richiesta originale, neutralizzando quasi totalmente il taglio previsto dal Decreto Fiscale. Un risultato che rappresenta il massimo sforzo possibile alla luce dei vincoli di bilancio e del complesso quadro geopolitico attuale.
 
L’esito del tavolo rappresenta un segnale di responsabilità da parte del Governo nel ristabilire il clima di fiducia con il tessuto produttivo italiano.
 
Dopo giorni di confronto serrato e di costante pressing, condotto con determinazione da tutto il sistema Confapi a livello nazionale e territoriale, è stato finalmente rispettato il patto di fiducia con le imprese. Chi ha pianificato e investito basandosi sulle norme vigenti non poteva essere penalizzato a posteriori. La soluzione proposta oggi sarà inserita nel Decreto Fiscale in corso di conversione al Senato.
Non mancheremo di tenervi aggiornati.

 

Cristian Camisa
Presidente nazionale




Premiazione annuale aziende associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2026 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Dividendi e partecipazioni

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dal 1° gennaio 2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, come si ricorderà, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

  • fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.
Per le plusvalenze, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dal 1° gennaio 2026; pertanto, le norme abrogate retroattivamente non avranno effetto sui soggetti che realizzano plusvalenze su partecipazioni nel 2026, tenuti a rendicontare la fiscalità delle cessioni solo nella dichiarazione da presentarsi nel 2027.

Analogo discorso vale per le disposizioni sui dividendi introdotte dalla L. 199/2025, le quali si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, in quanto i dividendi percepiti nel 2026 saranno rendicontati nel modello REDDITI 2027.

Più nell’immediato, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 comma 54 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni allora introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore: sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

In realtà, se a un primo esame l’intervento del DL 38/2026 ha fatto sì che le disposizioni in materia della L. 199/2025 siano tamquam non essent, vi potrebbero essere specifici casi in cui esse hanno già esplicato i propri effetti: si tratta delle situazioni, disciplinate dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, in cui è previsto il prelievo della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in relazione ai quali era stata prevista la verifica del requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro della partecipazione) in capo alla società italiana che opera in qualità di sostituto d’imposta.

Fermo restando che doveva trattarsi di distribuzioni di utili o riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, è possibile che, in difetto del requisito partecipativo, una società residente abbia erogato alla propria socia Ue con partecipazioni “sotto soglia” un dividendo operando la ritenuta convenzionale (di regola il 15%) anziché quella dell’1,20%.

Posto che il DL 38/2026 non regola tali situazioni, una soluzione può essere trovata ricordando che le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate entro il 16 aprile 2026 (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97). Si potrebbe, conseguentemente, restituire al socio la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20% prevista per le società Ue/See, e procedere al versamento della ritenuta dell’1,20% entro il prossimo 16 aprile.

Ad esempio, per un dividendo di 100.000 euro corrisposto alla partecipante che detiene una quota del 4%, l’importo netto pagato è pari a 85.000 euro, ipotizzando l’aliquota del 15%; la società italiana potrebbe quindi restituire alla partecipante 13.800 euro, pari alla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e la ritenuta di 1.200 euro prevista dal comma 3-ter dell’art. 27 del DPR 600/73, procedendo poi al versamento di quest’ultima.

Quanto alla documentazione, le condizioni sostanziali di legge (tipicamente, l’assoggettamento all’imposta sulle società del percipiente nel proprio Stato di residenza) risultano già dalla modulistica presentata alla società italiana ai fini del prelievo ridotto su base convenzionale (modello A), e la residenza del percipiente medesimo in uno Stato Ue/See idem.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione (frequente in tali contesti) e di garantire la posizione della società italiana potrebbe, però, essere opportuna una integrazione di tale documentazione, al fine di formalizzare che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa, il prelievo richiesto è quello di cui dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 e che sussistono allo scopo i requisiti previsti dalla norma stessa.
 

(MF/ms)




Iper ammortamenti: soppresso il limite territoriale per l’acquisto di beni

Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.

Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.

La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.

Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo

In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
 
(MF/ms)




Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)




Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025

Necessario individuare il momento in cui si è verificato il presupposto per l’emissione del documento.

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.

Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.

Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).

Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).

Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possibile la domanda di rimborso

Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.

Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
 
(MF/ms)