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Rischio Radon: misurazione della concentrazione

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il rischio Radon, sinteticamente riportai nella scheda tematica che si allega, Confapi può mettervi in contatto con esperti qualificati.
Le attività includono:

1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nei locali a rischio.
2) preparazione del piano di misura, ove necessario, e campionamenti
3) redazione tecnica con i risultati, consulenza sulle eventuali azioni di risanamento.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento alla dott.ssa Silvia Negri.
 
(SN/am)




Sistema nazionale di interscambio dei pallet: meccanismi e valori

Con il 2026 l’interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.
Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.
L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale. Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera.
  • Rientrano nella disciplina i pallet standardizzatiriutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
  • Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.
Obbligo di restituzione
Chi riceve la merce è obbligato a restituire:
  • lo stesso numero di pallet ricevuti
  • la stessa tipologia
  • qualità equivalente, se indicata nei documenti
Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.
Definizione delle responsabilità
Il vettore:
  • non ha obbligo di gestione dei pallet
  • non è responsabile della mancata restituzione
  • può solo richiederne la riconsegna
La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.
Valore economico del pallet
Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.
Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni
Poiché l’interscambio è l’obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:
  • data di emissione e numero progressivo
  • dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
  • tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet
In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.
Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.
 

(SN/am)




Energy manager: nomina annuale entro il 30 aprile 2026

L’Energy Manager è una figura sempre più importante nelle imprese, che ha il compito di censire i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili; è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria (ai sensi della Legge 10/1991) nelle realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 TEP/anno e in quelle dei settori civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
Successivamente alla legge 10/91, la FlRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è stata incaricata dal Ministero di espletare le diverse attività di supporto per l’attuazione dell’art. 19, tra le quali la registrazione ed il censimento degli Energy Manager.

Le Aziende o gli Enti possono nominare un proprio dipendente o un consulente esterno come Energy Manager. In ogni caso, il responsabile della nomina e della sua comunicazione alla FIRE è il legale rappresentante dell’organizzazione.
A seguito del superamento in un anno fiscale delle soglie di consumi di fonti primarie (10.000 o 1000 TEP/anno a seconda del soggetto), i soggetti preposti devono provvedere a nominare un Energy Manager entro il 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente, nel caso sussistano le condizioni, la nomina deve essere ripresentata ogni anno.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
La FIRE gestisce per conto del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati. Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e facilita l’accesso a strumenti utili al proprio ruolo. Si consiglia di consultare il sito FIRE che contiene molte informazioni e servizi utili.

(SN/am)