Con il 2026 l’interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.
Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.
L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale. Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera.
- Rientrano nella disciplina i pallet standardizzati, riutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
- Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.
Obbligo di restituzione
Chi riceve la merce è obbligato a restituire:
- lo stesso numero di pallet ricevuti
- la stessa tipologia
- qualità equivalente, se indicata nei documenti
Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.
Definizione delle responsabilità
Il vettore:
- non ha obbligo di gestione dei pallet
- non è responsabile della mancata restituzione
- può solo richiederne la riconsegna
La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.
Valore economico del pallet
Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.
Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni
Poiché l’interscambio è l’obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:
- data di emissione e numero progressivo
- dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
- tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet
In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.
Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.
(SN/am)