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Tornitore CNC

Azienda del meratese cerca tornitore CNC da fantina mobile o testa fissa.

La figura ideale è una persona autonoma nell’attrezzaggio e programmazione ma siamo disposti anche ad insegnare a figure meno formate ma con passione e conoscenza base del disegno meccanico.

Lavoro a giornata, si richiede serietà.

Retribuzione commisurata al livello di conoscenze.

Sede di Lavoro: meratese (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Unione europea: in arrivo il centro doganale digitale unico

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sulla più ampia revisione del quadro doganale dalla nascita dell’unione doganale nel 1968.

La riforma risponde all’aumento dei volumi commerciali, alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di controlli più efficaci su merci non conformi o pericolose, senza gravare su operatori e amministrazioni.

Elemento centrale è il centro doganale digitale dell’UE Unico, un unico HUB attraverso cui importatori ed esportatori trasmetteranno le informazioni doganali una sola volta, superando l’attuale frammentazione che impone interlocuzioni con più autorità nazionali.

Il sistema rafforza integrità dei dati, tracciabilità e capacità di analisi del rischio, offrendo alle dogane una visione unitaria dei flussi e delle catene di approvvigionamento.

Il centro doganale digitale dell’UE:

  • sarà un ambiente online unico
  • concepito per raccogliere e analizzare i dati doganali al fine di garantire il flusso regolare delle merci in entrata e in uscita dall’UE.
Sosterrà inoltre la gestione dei rischi a livello dell’UE effettuata dall’Autorità doganale dell’UE.

Per adempiere ai loro obblighi doganali, le imprese che importano nell’UE ed esportano dall’UE dovranno comunicare le informazioni doganali una sola volta su questo portale unico, anziché comunicarle alle singole autorità doganali, vale a dire fino a 27 volte.

Potranno inserire le stesse informazioni riguardo a più spedizioni, con un risparmio di tempo e denaro.

Il centro doganale digitale dell’UE diventerà operativo per le merci oggetto di commercio elettronico dal 1° luglio 2028; con introduzione graduale, includerà tutti i movimenti di merci entro il 1° marzo 2034.

A supporto del nuovo assetto nasce l’Autorità doganale dell’UE, con sede a Lille, incaricata di coordinare la gestione dei rischi, individuare priorità di controllo e sostenere il lavoro delle autorità nazionali mediante l’analisi dei dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE. L’Autorità sarà istituita con l’entrata in vigore del regolamento.

La riforma introduce inoltre la categoria degli operatori Trust and Check: imprese che garantiscono piena trasparenza e conformità beneficeranno di obblighi doganali semplificati e di un’interazione minima con la dogana, affiancandosi alle semplificazioni già previste per gli operatori economici autorizzati.

Particolare attenzione è dedicata ai piccoli pacchi dell’e-commerce.

È prevista una nuova tassa di gestione che gli Stati membri applicheranno entro il 1º novembre 2026. Le piattaforme e i venditori a distanza saranno considerati importatori e responsabili delle formalità e dei pagamenti, con sanzioni pecuniarie in caso di violazioni sistematiche.

La nuova normativa entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avviando un modello doganale fondato sui dati, più uniforme ed efficace nella tutela del mercato e dei consumatori.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento: rimane il vincolo territoriale per gli impianti fotovoltaici

L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.

Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:

  • eliminando l’inciso per cui risultano agevolabili esclusivamente i veni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Per espressa previsione normativa la modifica opera retroattivamente, e quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2026;
  • puntualizza che ai fini del computo dell’agevolazione, i limiti di costi previsti devono essere riferiti a ciascuna annualità e non già all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1.1.2026 – 30.9.2028). Pertanto, la maggiorazione spetta con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento annui:
Soglia annua Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € 180%
2,5-10 mln € 100%
10-20 mln € 50%

 
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 
(MF/ms)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Valute estere marzo 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,4828
Peso Argentino 1613,9662
Dollaro Australiano 1,647
Real Brasiliano 6,0498
Dollaro Canadese 1,5848
Corona Ceca 24,4377
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9703
Corona Danese 7,4717
Yen Giapponese 183,3991
Rupia Indiana 107,3446
Corona Norvegese 11,1658
Dollaro Neozelandese 1,9762
Zloty Polacco 4,2715
Sterlina Gran Bretagna 0,86631
Nuovo Leu Rumeno 5,0954
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1558
Rand (Sud Africa) 19,3533
Corona Svedese 10,7614
Franco Svizzero 0,9094
Dinaro Tunisino 3,3789
Hryvnia Ucraina 50,6848
Forint Ungherese 389,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)