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MONTATORE E MANUTENTORE STAMPI TRANCIATURA

Growermetal S.p.A. è leader nella produzione di rondelle di sicurezza, di pezzi tranciati secondo specifica del cliente e di molle per armamento ferroviario, ricerca Montatore e Manutentore Stampi Tranciatura.

Il candidato, con pregressa esperienza maturata in analoga posizione, si occuperà di montaggio e manutenzione meccanica su stampi progressivi di tranciatura di lamierino metallico.

Requisiti:
– Conoscenze di base del disegno tecnico
– Conoscenza di macchine utensili tradizionali (tornio manuale, rettifica tangenziale, rettifica in tondo, trapano, mola
– Conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometro, OGP)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC

Growermetal S.p.A. è leader nella produzione di rondelle di sicurezza, di pezzi tranciati secondo specifica del cliente e di molle per armamento ferroviario, ricerca Operatore Macchine Utensili CNC.

La risorsa ricercata si occuperà di:

– Attrezzaggio macchine utensili;
– Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito
– Effettuare modifiche bordo macchina;
– Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:
– Qualifica o Diploma in ambito meccanico
– Capacità di lettura del disegno meccanico
– Conoscenza base programmazione Fanuc
– Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo , rettifica tangenziale)
– Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time dal lunedì al venerdì

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ

Growermetal S.p.A. è leader nella produzione di rondelle di sicurezza, di pezzi tranciati secondo specifica del cliente e di molle per armamento ferroviario, ricerca di una risorsa da inserire nel team Qualità con il ruolo di Addetto/a al Controllo Qualità, responsabile delle attività di controllo e collaudo delle materie prime e del prodotto finito.

Responsabilità:
– Esecuzione dei test di collaudo sulle materie prime (prove di durezza, trazione e analisi chimiche)
Inserimento del benestare a sistema per i materiali conformi
– Apertura delle contestazioni ai fornitori e gestione dell’intero processo in caso di materiali non conformi.
– Esecuzione dei test di nebbia salina per la verifica della conformità dei trattamenti superficiali
– Taratura e gestione degli strumenti di misura aziendali

Requisiti
– Diploma tecnico (preferibilmente Perito Meccanico / Metallurgico / Materiali) oppure laurea triennale in ambito tecnico.
– Esperienza pregressa nel ruolo
– Competenza nell’uso di software gestionali per inserimento dati, certificati e benestare
– Conoscenza dei processi di taratura strumenti e gestione scadenziari di misura

Sede di lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




DISEGNATORE TECNICO JUNIOR

Growermetal S.p.A. è leader nella produzione di rondelle di sicurezza, di pezzi tranciati secondo specifica del cliente e di molle per armamento ferroviario, ricerca Disegnatore tecnico junior.

La risorsa ricercata si occuperà di:
– Disegnare utilizzando software CAD 3D, realizzando modelli, messe in tavola e schemi tecnici
– Inserire e aggiornare dati tecnici nel sistema PLM e supportare la creazione di distinte base
– Effettuare verifiche preliminari di modelli e assiemi
– Collaborare con i progettisti meccanici e il Responsabile Ufficio Tecnico

Requisiti:
– Diploma tecnico o laurea triennale a indirizzo meccanico

– Conoscenza CAD 3D
– Buona conoscenza del disegno tecnico e delle lavorazioni meccaniche
– Precisione e attenzione al dettaglio
– Buona capacità comunicativa

Requisiti preferenziali:
– Buona conoscenza CAD Catia V5
– Esperienza pratica nelle lavorazioni su macchine utensili

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: iniziale contratto a tempo determinato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Esclusioni dall’obbligo di comunicazione POS-RT

Le nuove regole sul collegamento tra POS e registratore telematico non si applicano a tutti i corrispettivi incassati con strumenti elettronici, ma solo a quelli per i quali esiste l’obbligo di certificazione tramite documento commerciale o tramite procedura web “Documento Commerciale on line”.

Restano fuori dal perimetro dell’obbligo:

  • i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  • i corrispettivi esonerati da memorizzazione elettronica e invio telematico (tabacchi e generi di monopolio, giochi, lotterie, alcuni generi a monopolio, talune vendite a distanza, ecc.), anche se incassati con POS.
In tutti questi casi, l’incasso tramite pagamento elettronico non fa sorgere di per sé l’obbligo di collegamento POS-RT, in assenza di certificazione mediante documento commerciale.

Casi misti: un solo POS per attività obbligate ed esonerate – La criticità principale, per la pratica quotidiana, riguarda gli esercenti che svolgono sia attività con obbligo di documento commerciale, sia attività esonerate, utilizzando lo stesso POS. In tale ipotesi, l’Amministrazione chiarisce che il POS deve comunque essere collegato al registratore telematico o alla procedura “Documento Commerciale on line”, perché è utilizzato anche per incassare corrispettivi che devono essere certificati. L’utilizzo del medesimo strumento di pagamento per operazioni esonerate (es. tabacchi, valori bollati, giochi) non fa venir meno l’obbligo di collegamento, che resta ancorato alla presenza di corrispettivi certificati con documento commerciale. POS dedicato ai soli corrispettivi esonerati – Diverso è il caso in cui l’esercente disponga di un POS utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale (ad esempio, solo vendite di carburante o solo tabacchi/giochi). Per tale POS non sorge l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, a condizione che l’esclusività di utilizzo sia dichiarata nella procedura web (“POS non collegati”) messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta resa questa dichiarazione, il POS in questione non compare più tra quelli da collegare nella funzionalità, e l’operazione assume carattere irreversibile: il terminale non potrà essere successivamente impiegato, neppure in via occasionale, per incassare corrispettivi certificati con documento commerciale.

Attenzione ai comportamenti concludenti e alla facoltatività del documento commerciale – È espressamente precisato che, se il contribuente dichiara l’uso esclusivo del POS per operazioni esonerate, quel terminale non deve essere utilizzato, nemmeno saltuariamente, per incassi relativi a vendite certificate con documento commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo delicato: l’esercente può scegliere volontariamente di emettere documento commerciale anche per corrispettivi esonerati (classico caso: tabaccaio che emette documento commerciale “N2 – operazioni non soggette” per i generi di monopolio). In questo scenario, i POS utilizzati per l’incasso elettronico di tali operazioni devono essere collegati, perché si rientra nella fattispecie dei corrispettivi memorizzati e trasmessi tramite RT o procedura web. Resta escluso dall’obbligo il caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura: non essendovi RT o procedura di documento commerciale, manca lo strumento a cui collegare il POS e l’adempimento non sorge.

Esempio 1 – Tabaccheria con POS unico – Si consideri l’esercente A che gestisce una tabaccheria e utilizza un solo POS per incassare:

  • corrispettivi relativi a tabacchi, giochi, lotterie e altri generi esonerati dall’obbligo di documento commerciale;
  • corrispettivi relativi a vendite di beni soggetti a documento commerciale (ad esempio, penne, matite, articoli da regalo, caramelle).
In questo caso, nonostante la compresenza di corrispettivi esonerati, l’esercente è tenuto a registrare il collegamento tra il POS e il registratore telematico (o la procedura web) utilizzati per certificare i corrispettivi relativi alle vendite soggette a documento commerciale. Il fatto che il POS sia adoperato anche per operazioni esonerate non incide sull’obbligo: ciò che rileva è l’impiego del terminale, anche solo in parte, per incassare vendite per le quali viene emesso documento commerciale.

Esempio 2 – Distributore di carburante con due POS – L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

  • un POS dedicato alle vendite certificate con documento commerciale (ad esempio prodotti accessori, snack, gadget, accessori per auto);
  • un POS utilizzato esclusivamente per le operazioni di rifornimento carburante, per le quali non è obbligatoria l’emissione del documento commerciale.
In tale configurazione, l’esercente è tenuto a collegare solo il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale al registratore telematico, tramite la funzionalità “Gestione collegamenti” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il POS destinato esclusivamente ai pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere collegato, benché possa comparire nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili; l’esercente può dichiararne l’uso esclusivo per operazioni esonerate e, successivamente, il terminale non verrà più mostrato nell’elenco dei POS non collegati.

Profili di controllo e attenzione ai codici ATECO – L’Agenzia ha segnalato che gli eventuali scostamenti tra:

  • i dati delle transazioni elettroniche trasmessi dagli acquirer; e
  • i corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato l’incasso elettronico
saranno valutati anche alla luce del tipo di attività svolta dall’esercente e delle relative classificazioni ATECO. Diventa quindi essenziale che il contribuente verifichi, tramite il proprio “Cassetto fiscale” in area riservata, la correttezza dei codici ATECO comunicati e provveda tempestivamente ad aggiornarli, qualora non rispecchino più le attività effettivamente esercitate. Per il professionista, questo si traduce:
  • da un lato supporto nell’impostazione corretta dei collegamenti POS-RT (o nella gestione delle esclusioni e dei POS dedicati);
  • dall’altro, verifica periodica dell’allineamento tra modello organizzativo dell’impresa, codici ATECO e flussi di incassi elettronici, in un’ottica di prevenzione delle contestazioni.
In sintesi:

 

TIPOLOGIA DI VENDITE NUMERO DI POS E UTILIZZO OBBLIGO DI COLLEGAMENTO OPERAZIONI NEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Solo vendite certificate con documento commerciale 1 o più SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso delle fatture SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l’incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite certificate con fattura 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più NO Nessuna.

(MF/ms)
 
 




Collegamento registratori di cassa e POS

Confermando le anticipazioni fornite nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all’obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’attivazione del servizio è stata segnalata dall’Agenzia stessa con un comunicato stampa.

A partire dal 5 marzo, dunque, accedendo all’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e selezionando il servizio “Gestione collegamenti”, gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026.

Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

Si ricorda, infatti, che l’adempimento prevede tempistiche differenziate per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025).

Con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell’apposito servizio web.

Calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, dunque, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al 20 aprile in quanto primo giorno non festivo successivo (si veda in tal senso il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, invece, l’abbinamento non potrà essere effettuato subito, essendo possibile:

  • a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
  • ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al mese di riferimento della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

A livello operativo, va poi segnalato che la procedura di collegamento presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l’esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata, che consente di visualizzare l’elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli acquirer.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Possibile il collegamento massivo

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest’ultima ipotesi, l’esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un file precompilato con i dati dei POS di cui l’esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di upload.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario aggiungere manualmente uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

(MF/ms)




Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data 16 dicembre 2026

Si ricorda, infatti, che per effetto dell’introduzione dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre. 

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera). 

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue: 

  1. I° rata entro il 16 marzo 2026, senza interessi; 
  1. II° rata entro il 16 aprile 2026, con interessi dello 0,33%; 
  1. III° rata entro il 18 maggio 2026, con interessi dello 0,66%; 
  1. IV° rata entro il 16 giugno 2026, con interessi dello 0,99%; 
  1. V° rata entro il 16 luglio 2026, con interessi del 1,32%; 
  1. VI° rata entro il 20 agosto 2026, con interessi del 1,65%; 
  1. VII° rata entro il 16 settembre 2026, con interessi del 1,98%; 
  1. VIII° rata entro il 16 ottobre 2026, con interessi del 2,31%; 
  1. IX° rata entro il 16 novembre 2026, con interessi del 2,64%; 
  1. X° rata entro il 16 dicembre 2026, con interessi del 2,97%. 

Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025: 

  • può essere generalmente differito al 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
  1. in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4); oppure 
  1. rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%; 
  • può essere generalmente ulteriormente differito al 30 luglio 2026
  1. in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure 
  1. rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%. 

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di 8.160 euro (= 10.000 + 10.000 × 1,60% – 2.000). 

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante modello F24 riportando: 

  • il codice tributo “6099”; 
  • l’anno di riferimento “2025”; 
  • il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive (“0107”). 

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il “1668”. 

L’importo dovuto va indicato: 

  • all’unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026; 
  • al centesimo di euro, in caso di differimento o rateazione.

 
(MF/ms)




Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto nella disciplina Iva

Per le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata
La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

  • produce generatori di vapore su misura,
  • destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;
  • ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
  • riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.
Tanto premesso, nell’ambito di un progetto pluriennale:
  • Alfa fattura acconti (“milestone”) a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
  • con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
  • i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
  • soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.
Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento
Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” nel caso in cui:

  • il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
  • il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:
  • la regolarizzazione della fattura,
  • e il versamento dell’imposta”.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:
  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
  • l’operazione sia onerosa;
  • sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
  • i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, “[l]’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta” (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

  • il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UEnon decorre dalla fattura/consegna proprietà,
  • decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione della merce, (comprovata da DDT, lettera di vettura internazionale CMR o equivalente), comprovando l’uscita dall’Italia.
È irrilevante, invece, la data dell’acconto o quella della fattura. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
(MF/ms)
 



Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.

Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).

Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l’importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).

Sono invece esonerate dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).

Per i soggetti diversi dalle società di capitali, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento della tassa di concessione per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
 

(MF/ms)




Monitoraggio impatti del conflitto in Medio Oriente sul sistema produttivo: rilevazione criticità

L’attuale scenario di instabilità in Medio Oriente rischia di generare effetti significativi sull’economia nazionale, riflettendosi direttamente sulle attività operative delle imprese in molteplici settori.
Come già riscontrato in precedenti crisi geopolitiche, l’instabilità dei mercati e il conseguente rialzo dei prezzi di materie prime e forniture energetiche potrebbero determinare un aumento dei costi di produzione, mettendo a rischio la sostenibilità dei progetti in corso e la pianificazione degli investimenti futuri.

In questo contesto, la nostra priorità è acquisire tempestivamente elementi concreti per valutare l’entità del fenomeno. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali criticità relative a:

  • Dinamiche di costo: aumenti significativi dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia o altri input produttivi (indicando, ove possibile, le variazioni percentuali riscontrate).
  • Approvvigionamento: eventuali interruzioni o ritardi nelle forniture.
  • Export e logistica: criticità nei trasporti internazionali, colli di bottiglia nelle catene di distribuzione e impatto sui tempi di consegna e sui costi di esportazione.
Queste informazioni saranno essenziali per permetterci di rappresentare con efficacia, presso le istituzioni competenti, le reali difficoltà del sistema produttivo e promuovere iniziative mirate a tutela delle imprese.

Chi avesse segnalazioni da inviarci può farlo scrivendo a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)